Prodotti dietetici per infermità congenite
In caso di infermità congenita riconosciuta ai sensi del diritto in materia di assicurazione invalidità (AI), quest’ultima assume i costi dei prodotti dietetici necessari dal punto di vista medico fino al compimento del 20° anno d’età. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gestisce un elenco dei prodotti dietetici rimborsati dall’AI.
I fabbricanti di prodotti dietetici per infermità congenite possono chiedere all’UFAS di aggiungere all’elenco nuovi prodotti dietetici per una specifica patologia. I prodotti dietetici vengono valutati dal punto di vista della loro efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) e inseriti nell’elenco dei prodotti dietetici dell’UFAS.
Dopo il compimento del 20° anno d’età i prodotti dietetici rimborsati dall’AI vengono per principio rimborsati dall’assicurazione malattie, a condizione che continuino ad adempiere i criteri EAE anche in età adulta.
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Centro di competenza per i prodotti dietetici dell’UFAS