Figli residenti all’estero
Per i casi in cui i figli risiedono all’estero, sono previste regole particolari per quanto riguarda gli assegni familiari.
Diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero
In questi casi, gli assegni familiari sono infatti versati solo se la Svizzera vi è tenuta in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale. Una tale convenzione è stata conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).Le persone con la cittadinanza svizzera oppure di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vivono o lavorano in Svizzera hanno dunque diritto agli assegni familiari per i propri figli residenti in uno Stato dell’UE o dell’AELS. In caso di concorso di un diritto agli assegni familiari in Svizzera con uno agli assegni in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, l’ordine di priorità è retto dalle disposizioni speciali di coordinamento applicabili tra la Svizzera e gli Stati dell’UE e dell’AELS.
Per quanto riguarda i bambini e i giovani che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a esservi domiciliati per al massimo cinque anni. Durante questo periodo, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere.
Se sussiste un diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero, possono essere esportati l’assegno per i figli e l’assegno di formazione, ma non l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. In certi casi può essere esportato anche l’assegno per l’economia domestica destinato ai lavoratori agricoli e alle lavoratrici agricole.
Se un figlio risiede in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione, non sussiste il diritto agli assegni familiari, tranne in certi casi particolari, specificati nella pertinente legislazione nazionale. In questi casi, l’importo degli assegni familiari è adeguato al potere d’acquisto del Paese di residenza del figlio.
In seguito alla Brexit, al Regno Unito si applicano le regole esposte di seguito:
Le persone con la cittadinanza britannica, svizzera oppure di uno Stato membro dell’UE che si trovavano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 continuano ad avere diritto agli assegni familiari, anche per i figli nati dopo questa data. Per contro, per le persone che si trovano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito al più presto dal 1° gennaio 2021, gli assegni familiari non vengono esportati.
Cumulo di diritti secondo le regole di coordinamento applicabili nei casi transfrontalieri con l’UE/AELS
Ogni figlio dà diritto a un solo assegno dello stesso tipo. Se gli assegni familiari sono previsti per lo stesso periodo e per lo stesso figlio in Svizzera e in uno Stato dell’UE o dell’AELS, vi è un cumulo di diritti. Se per esempio più persone hanno un diritto derivante da un’attività lucrativa, il primo avente diritto è quella che esercita un’attività lucrativa nello Stato in cui risiede il figlio.
Sono inoltre previste regole di priorità specifiche in caso di cumulo di diritti in situazioni transfrontaliere con Stati dell’UE o dell’AELS.
Guida prestazioni familiari CH-UE
Versamento del complemento differenziale tra Stati nelle relazioni Svizzera-UE/AELS
Una volta determinato il primo avente diritto in base all’ordine di priorità, si pone la questione dell’eventuale complemento differenziale. Nel caso in cui il secondo avente diritto potrebbe beneficiare di prestazioni familiari più elevate rispetto a quelle del primo avente diritto, può chiedere che gli sia versata la differenza.
Versamento a terzi
Qualora gli assegni familiari non siano utilizzati per provvedere alle necessità dei membri della famiglia cui sono destinati, la persona che si occupa effettivamente del figlio può esigere che le prestazioni le siano versate direttamente. Se sussiste un diritto agli assegni familiari in uno Stato dell’UE o dell’AELS, la richiesta va inoltrata presso l’istituzione competente del suo luogo di residenza, che la trasmetterà alla cassa competente dello Stato in cui lavora l’avente diritto. Se sussiste un diritto in Svizzera, la richiesta di versamento a terzi va inoltrata presso la cassa di compensazione per assegni familiari svizzera dell’avente diritto. Se gli assegni familiari sono versati su un conto all’estero, le spese amministrative e bancarie per il versamento sono assunte dalla cassa di compensazione per assegni familiari svizzera. Le spese amministrative dell’istituto bancario che riceve il denaro all’estero sono a carico della persona a cui sono versati gli assegni.