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Pubblicato il 22 ottobre 2025

Assegni familiari nell’agricoltura

Le persone attive nell’agricoltura che desiderano esercitare il proprio diritto agli assegni familiari oppure ottenere informazioni sulla propria situazione familiare devono presentare una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione AVS cantonale.

Tipi e importi

Gli assegni familiari nell’agricoltura comprendono le prestazioni esposte di seguito.

  • Assegno per i figli: è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli. L’assegno per i figli ammonta a 215 franchi mensili per ogni figlio nelle regioni di pianura e a 235 franchi mensili nelle regioni di montagna.
  • Assegno di formazione: è versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui compie il 15° anno d’età, fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età. L’assegno di formazione ammonta a 268 franchi mensili per ogni figlio nelle regioni di pianura e a 288 franchi mensili nelle regioni di montagna.
  • Assegno per l’economia domestica: è versato unicamente ai lavoratori agricoli e alle lavoratrici agricole. e ammonta a 100 franchi al mese.

Alcuni Cantoni hanno emanato disposizioni aggiuntive per l’agricoltura e prevedono importi più elevati.

Figli che danno diritto agli assegni familiari

Danno diritto agli assegni familiari nell’agricoltura gli stessi figli che vi danno diritto al di fuori dell’agricoltura, ovvero:

  • i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione con l’avente diritto;
  • i figliastri dell’avente diritto che vivono in prevalenza nell’economia domestica di quest’ultimo o vi ha vissuto fino alla maggiore età;
  • gli affiliati che vivono durevolmente nell’economia domestica dell’avente diritto, se quest’ultimo si assume le spese di mantenimento e di educazione gratuitamente o in cambio di un’indennità modesta;
  • i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto, se quest’ultimo provvede prevalentemente al loro mantenimento.

Aventi diritto

Hanno diritto agli assegni familiari nell’agricoltura le persone seguenti:

  • gli agricoltori e le agricoltrici indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura;
  • gli agricoltori e agricoltrici indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura;
  • gli alpigiani e le alpigiane;
  • i pescatori e le pescatrici professionisti che esercitano la pesca come attività principale;
  • i lavoratori agricoli e le lavoratrici agricole.

Di regola, gli assegni familiari sono versati secondo le modalità seguenti:

  • gli agricoltori e le agricoltrici nonché i pescatori e le pescatrici occupati principalmente nell’attività in questione ricevono gli assegni trimestralmente;
  • gli agricoltori e le agricoltrici occupati accessoriamente nell’agricoltura nonché gli alpigiani e le alpigiane ricevono gli assegni annualmente;
  • i lavoratori agricoli e le lavoratrici agricole che lavorano in un’azienda agricola ricevono gli assegni mensilmente tramite il loro datore di lavoro.

Opuscoli informativi «Assegni familiari» e «Assegni familiari nell’agricoltura»

Concorso di diritti

Ogni figlio dà diritto a un solo assegno familiare dello stesso tipo (divieto di cumulo). Qualora più persone soddisfino i requisiti per ottenere assegni familiari per lo stesso figlio, sussiste un concorso di diritti. In tal caso, il versamento viene effettuato secondo l’ordine di priorità legale esposto di seguito.

  • Principio dell’attività lucrativa: la persona che esercita un’attività lucrativa ha la priorità su quella che non ne esercita alcuna;
  • Principio dell’autorità parentale: se entrambi gli aventi diritto esercitano un’attività lucrativa, la priorità va alla persona che detiene l’autorità parentale;
  • Principio della custodia effettiva: se l’autorità parentale è congiunta o non è detenuta da nessuno degli aventi diritto, la priorità va alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente;
  • Principio del domicilio: se i due genitori e il figlio vivono insieme, la priorità va alla persona che esercita un’attività lucrativa nel Cantone di domicilio del figlio;
  • Principio del reddito: se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio del figlio o nessuno dei due vi lavora, la priorità va alla persona con il reddito soggetto all’AVS derivante da un’attività lucrativa salariata più elevato. Se nessuno dei genitori consegue un reddito da attività salariata, il primo avente diritto è il genitore con il reddito da attività lucrativa indipendente più elevato.

Se il primo criterio non consente di determinare il primo avente diritto, si applica il secondo criterio e così via.

Pagamento della differenza intercantonale

Se gli assegni familiari del secondo avente diritto sono retti dalla LAF e l’importo cantonale dell’assegno familiare secondo la LAFam versato al primo avente diritto è meno elevato di quello previsto dalla LAF, il secondo avente diritto ha diritto al versamento dell’importo differenziale.

Il diritto all’importo differenziale sussiste anche se gli assegni familiari del primo avente diritto sono retti dalla LAF e l’importo cantonale dell’assegno familiare secondo la LAFam applicabile al secondo avente diritto è più elevato.

Versamento a terzi

Gli assegni familiari devono essere impiegati per il mantenimento del figlio. Il genitore che percepisce gli assegni familiari deve trasferirli al genitore con cui vive il figlio. Se gli assegni familiari percepiti non sono riversati, il genitore che si occupa del figlio o il figlio maggiorenne può chiedere che tali prestazioni gli siano versate direttamente. Questa richiesta è denominata «versamento a terzi».

La richiesta di versamento a terzi deve essere inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) che versa le prestazioni. Essa deve essere motivata in modo convincente (mediante documenti giustificativi). Il genitore deve in particolare dimostrare che l’altro genitore non gli trasferisce gli assegni familiari che percepisce, o lo fa soltanto in parte. Dopo aver esaminato tutti gli elementi dell’incarto, la CAF emana una decisione, contro la quale si può fare opposizione.

Esportazione

Gli assegni familiari nell’agricoltura sono versati per i figli residenti all’estero solo se la Svizzera vi è tenuta in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale. Essi possono dunque essere esportati nei casi seguenti:

  • Le persone con la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente nel settore agricolo in Svizzera hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione per i figli residenti in uno di questi Stati; le persone salariate hanno diritto anche all’assegno per l’economia domestica;
  • Le persone con la cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina, della Macedonia del Nord, del Montenegro, di San Marino e della Turchia che esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente nel settore agricolo in Svizzera hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione a prescindere dal luogo di residenza dei figli.

Per quanto riguarda i bambini e i giovani che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a esservi domiciliati per al massimo cinque anni. Durante questo periodo, continuano a dare diritto agli assegni familiari in Svizzera.

Finanziamento

Gli assegni familiari versati ai lavoratori agricoli e alle lavoratrici agricole sono finanziati in gran parte dai datori di lavoro, che versano alla cassa di compensazione cantonale un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo e soggetti all’AVS.

Il saldo e gli assegni familiari versati agli agricoltori e alle agricoltrici indipendenti sono assunti per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni.