Organizzazione
Il sistema degli assegni familiari comprende una pluralità di attori, secondo quanto esposto di seguito.
La Confederazione
La Confederazione fissa, tramite la legge sugli assegni familiari (LAFam), le regole quadro a cui si devono attenere i Cantoni, lasciando comunque loro la possibilità di prevedere prestazioni più generose. Essa regolamenta dunque le questioni di diritto materiale, in particolare per quanto riguarda le modalità e le condizioni per la concessione degli assegni familiari (inizio e fine del diritto, limiti di età, concorso di diritti, esportazione degli assegni familiari, coordinamento con le prestazioni delle altre assicurazioni sociali ecc.). La Confederazione impartisce istruzioni per consentire un’applicazione uniforme del diritto da parte degli organi d’esecuzione, ovvero le casse di compensazione per assegni familiari.
I Cantoni
I Cantoni emanano normative proprie in materia di assegni familiari, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla Confederazione. Essi hanno la possibilità di prevedere prestazioni più generose rispetto agli importi minimi stabiliti dal diritto federale. Inoltre possono versare assegni di nascita o di adozione oppure introdurre prestazioni aggiuntive (p. es. supplementi per le famiglie numerose). I Cantoni esercitano la vigilanza sulle casse di compensazione per assegni familiari. In generale, disciplinano l’organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari.
Le casse di compensazione per assegni familiari
Le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) costituiscono gli organi d’esecuzione degli ordinamenti sugli assegni familiari. Esistono tre tipi di casse:
- le CAF cantonali: ogni Cantone ne ha una;
- le CAF gestite dalle casse di compensazione AVS: per poter essere attive in un Cantone, basta che si annuncino presso l’autorità competente del Cantone in questione;
- le CAF professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni: i Cantoni stabiliscono le condizioni per il riconoscimento di queste CAF; in particolare possono esigere un numero minimo di membri affiliati (datori di lavoro ed eventualmente persone che esercitano un’attività indipendente e/o salariata.
È loro compito:
- riconoscere o respingere il diritto agli assegni familiari, al pagamento della differenza o al versamento a terzi;
- versare gli assegni familiari ai lavoratori indipendenti e, in alcuni casi, ai salariati;
- fissare e riscuotere i contributi;
- comunicare al registro degli assegni familiari tutte le informazioni relative agli assegni che versano.
I datori di lavoro
I datori di lavoro versano, in linea di massima, gli assegni familiari mensilmente, insieme allo stipendio. Essi devono informare i propri dipendenti riguardo al loro diritto agli assegni familiari, fornire loro il relativo modulo di richiesta e poi trasmetterlo debitamente compilato alla CAF. Se i datori di lavoro vengono a conoscenza di un cambiamento di circostanze che potrebbe incidere sul diritto agli assegni familiari dei loro dipendenti, hanno l’obbligo di notificarlo tempestivamente alla propria CAF. Infine finanziano gli assegni familiari versando contributi alla propria CAF.