Relazioni con il Regno Unito
Le assicurazioni sociali svizzere e britanniche sono coordinate sulla base di una convenzione che contiene gli stessi principi dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC). Per tutelare i diritti acquisiti dalle persone assicurate ai sensi dell'ALC prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE, è stato concluso un accordo sui diritti dei cittadini.
Nuova convenzione di sicurezza sociale
La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione sulla sicurezza sociale, in seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). La convenzione garantisce il coordinamento a lungo termine dei sistemi di sicurezza sociale dei due Stati in linea con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La nuova convenzione è provvisoriamente applicabile dal 1° novembre 2021. Entra definitivamente in vigore il 1° ottobre 2023.
Essa contiene gli stessi principi di coordinamento dell'ALC: parità di trattamento; determinazione della legislazione applicabile; cumulo dei periodi di assicurazione; esportazione delle prestazioni; assistenza amministrativa e cooperazione tra autorità e istituzioni. Le disposizioni del diritto di coordinamento dell'UE (regolamenti UE n. 883/2004 e n. 987/2009) sono state snellite e adattate alle esigenze dei due Stati.
Testo della convenzione: RS 0.831.109.367.2 - Convenzione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (admin.ch)
Spiegazioni del regolamento (in francese)
Documenti
Tutela dei diritti acquisiti
Al fine di garantire i diritti che gli assicurati hanno acquisito nell'ambito dell'ALC in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE, è stato concluso tra la Svizzera e il Regno Unito un accordo sui diritti dei cittadini. Questo accordo è applicabile dal 1° gennaio 2021. Esso mantiene i diritti derivanti dall'ALC per le persone che erano soggette all'ALC prima del 1° gennaio 2021.
Testo dell'accordo
(per quanto riguarda la sicurezza sociale, queste disposizioni si applicano anche ai cittadini dell'UE)
Questo accordo è stato integrato da una decisione del Comitato misto ALC Svizzera-UE che modifica l’allegato II dell’ALC (Protocollo II) estendendo la protezione dei diritti alle situazioni transfrontaliere che coinvolgono l'UE:
Decisione 1/2020 del comitato misto
Accordo sui diritti dei cittadini
L’accordo si prefigge di cambiare il meno possibile la situazione delle persone che erano coperte dall'ALC prima della sua cessazione nel Regno Unito (31.12.2020) e di tutelare i loro diritti acquisiti.
L’accordo prevede che i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 rimangano applicabili in particolare per le persone seguenti (nonché ai loro familiari e superstiti):
- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE soggetti alla legislazione britannica in materia di sicurezza sociale al 31.12.2020;
- i cittadini del Regno Unito soggetti alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale al 31.12.2020;
- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale al 31.12.2020;
- i cittadini del Regno Unito residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione britannica in materia di sicurezza sociale al 31.12.2020
Per queste persone non vi è alcun cambiamento finché si trovano senza interruzione in una situazione transfrontaliera sopra descritta, ossia finché sussiste un rapporto con i due Stati sulla base della loro cittadinanza, della loro attività lucrativa o del loro luogo di soggiorno. Sono protette anche le situazioni transfrontaliere in cui esiste un legame con gli Stati membri dell'UE; ciò riguarda situazioni diverse da quelle sopra menzionate.
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 rimangono applicabili anche alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera finché queste hanno il diritto di lavorare o di risiedere nell’altro Stato. Si tratta, ad esempio, dei cittadini svizzeri che, al termine del loro distacco, rimangono a lavorare nel Regno Unito o di coloro che cessano la loro attività lucrativa nel Regno Unito e continuano a vivervi.
Assoggettamento all’assicurazione
La Informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC spiega la protezione dei diritti acquisiti nei settori dell’assoggettamento all'assicurazione e delle prestazioni del 1° pilastro.
Assicurazione malattie
La newsletter dell'UFSP dell'8 dicembre 2020 fornisce informazioni dettagliate (disponibile in tedesco e francese).
Le persone assicurate per le cure medico-sanitarie nel Regno Unito trovano informazioni qui: Healthcare for UK nationals visiting the EU - GOV.UK (www.gov.uk) e Living in Europe - GOV.UK (www.gov.uk)
Assegni familiari
La comunicazione sull'attuazione degli assegni familiari n. 38 e una scheda informativa forniscono informazioni sul coordinamento delle prestazioni familiari tra la Svizzera e il a Regno Unito a partire dal 01.01.2021:
Scheda informativa Brexit Prestazioni familiari
Assicurazione pensione
In caso di pensionamento dopo il 31.12.2020, è mantenuto il diritto a una rendita di vecchiaia secondo le condizioni previste dalla legislazione nazionale. Se necessario, i periodi di assicurazione compiuti nell’altro Stato sono presi in considerazione per soddisfare il requisito della durata minima di assicurazione e la rendita continuerà ad essere versata senza restrizioni, anche in caso di trasloco nell’altro Stato. Anche la copertura dell’assicurazione malattie è garantita da uno dei due Stati.
Le rendite d’invalidità e per superstiti sono versate anche se il beneficiario risiede nell’altro Stato.
Per le persone che al 31.12.2020 non si trovano in una situazione transfrontaliera ma in precedenza sono state assicurate nel Regno Unito o in Svizzera, i periodi di assicurazione compiuti prima e dopo il 31.12.2020 sono presi in considerazione per l’acquisizione del diritto a una rendita svizzera o britannica. Le loro rendite sono anche esportate nell’altro Stato.
La Informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC spiega la protezione dei diritti acquisiti nei settori dell’assoggettamento all'assicurazione e delle prestazioni del 1° pilastro.