Pubblicato il 22 ottobre 2025
Caso per caso
Nella guida pratica troverete i diversi rami delle assicurazioni sociali. Ogni assicurazione è suddivisa in diversi capitoli permettendovi così di cliccare direttamente sul capitolo che vi interessa.
Gli uffici AI non sono solo al servizio delle persone con un danno alla salute, ma intendono anche instaurare una collaborazione attiva con le imprese. Un’impresa che impiega persone con un danno alla salute può rivolgersi agli specialisti AI per qualunque chiarimento. La consulenza è particolarmente importante se:
- in seguito a infortunio o malattia una persona potrebbe essere incapace al lavoro per un lungo periodo o non può più esercitare l’attività lavorativa finora svolta nell’impresa;
- devono essere introdotte nell’impresa persone con un danno alla salute o che in precedenza beneficiavano di una rendita AI.
Cosa fare se per motivi di salute una persona potrebbe essere incapace al lavoro per un lungo periodo o non può più esercitare l’attività lavorativa finora svolta nell’impresa?
Il rilevamento tempestivo di persone a rischio d’invalidità e l’adozione per tempo di provvedimenti preventivi sono decisivi per una reintegrazione durevole, che è sia nell’interesse dei datori di lavoro che in quello delle persone in questione. Se una persona ha presentato ininterrottamente un’incapacità al lavoro per un periodo prolungato o, nell’arco di un anno, ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi, il datore di lavoro può comunicare il caso all’AI per il rilevamento tempestivo. Tuttavia, prima di effettuare la comunicazione, deve informare la persona interessata. Il modulo di comunicazione è disponibile presso gli uffici AI e le casse di compensazione o può essere scaricato all’indirizzo Internet:
Formulario di notifica: Rilevamento tempestivo
La comunicazione per il rilevamento tempestivo ad opera dei datori di lavoro e la collaborazione con gli uffici AI non hanno nessun effetto sul rapporto di lavoro esistente (ad es. sul diritto di licenziamento dei datori di lavoro).
Se nel corso del rilevamento tempestivo ciò si rivela utile, si raccomanda alla persona interessata di annunciarsi all’AI. Dopo l’annuncio, gli specialisti dell’ufficio AI possono avviare rapidamente e senza pastoie burocratiche provvedimenti adeguati affinché la persona interessata possa mantenere, nel limite del possibile, il posto di lavoro attuale o essere integrata in un altro. Tra questi provvedimenti rientrano i corsi di formazione, gli adeguamenti del posto di lavoro, l’assistenza al collaboratore ecc. I datori di lavoro vengono affiancati da una persona di contatto presso l’ufficio AI, vengono informati regolarmente e coinvolti attivamente nel processo d’integrazione.
Come vengono sostenuti i datori di lavoro nell’assunzione e nell’introduzione di una persona in situazione di disabilità?
Gli uffici AI offrono ai datori di lavoro consulenza, accompagnamento e informazioni per quanto concerne l’integrazione delle persone assicurate interessate e le relative questioni di diritto delle assicurazioni sociali.
Un numero sempre maggiore di persone si presenterà per un impiego dopo un’assenza prolungata dal mercato del lavoro. Per sostenere l’integrazione di queste persone sono state introdotte offerte per i datori di lavoro. Le imprese che decideranno di collaborare all’attuazione di provvedimenti di reinserimento riceveranno un contributo finanziario per l’assistenza prestata alle persone assicurate. Nell’ambito del lavoro a titolo di prova, che non costituisce un rapporto di lavoro, i datori di lavoro hanno la possibilità di verificare il rendimento di una persona per un periodo di al massimo 180 giorni. Durante questo lasso di tempo la persona in questione riceve un’indennità giornaliera dell’AI. Se un’azienda assume ex beneficiari di rendita AI, il rischio legato all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è ridotto al minimo, in quanto l’assicurazione versa un’indennità se, nell’arco di tre anni, la persona assicurata ricollocata ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute e, all’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.
Se una persona ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e all’inizio le sue capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto, durante il periodo d’introduzione l’ufficio AI può versare al datore di lavoro un assegno per una durata massima di 180 giorni. In tal modo si vuole ridurre il rischio finanziario di quest’ultimo. L’assegno per il periodo d’introduzione compensa la produttività della persona interessata che non corrisponde (ancora) al salario convenuto. Inoltre gli assicurati hanno ora la possibilità di farsi assumere da un prestatore di personale e di lavorare a prestito presso un datore di lavoro nel mercato del lavoro primario. Con la fornitura di personale a prestito agli assicurati viene data l'opportunità di esercitare un’attività remunerata nel mercato del lavoro primario e di acquisire ulteriore esperienza professionale, mentre il datore di lavoro ha la facoltà di valutarli in vista di una possibile assunzione.
Per maggiori informazioni si segnala la Guida all’integrazione professionale pubblicata dall’UFAS, dalla Conferenza degli uffici AI, dall’Unione svizzera degli imprenditori e dall’Unione svizzera delle arti e mestieri. La guida presenta un quadro sintetico degli strumenti d’integrazione attualmente offerti dall’AI e illustra il sostegno tecnico e finanziario offerto ai datori di lavoro. Gli opuscoli possono essere ordinati via Internet:
Richiesta per adulti: Integrazione professionale/rendita
Contributi alle assicurazioni sociali
AVS/AI/IPG/AD: tutti coloro che ottengono un salario dall’esercizio di un’attività lucrativa devono versare contributi AVS/AI/IPG/AD. Anche le persone con un danno alla salute che esercitano un’attività lucrativa devono quindi versare i contributi ordinari all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD. I contributi vengono versati per metà dai lavoratori e per metà dai datori di lavoro.
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia: persone di salute cagionevole o in situazione di disabilità hanno spesso difficoltà ad assicurarsi individualmente contro le perdite di guadagno causate da malattie. Risulta quindi vantaggiosa un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva aziendale. Se il contratto assicurativo prevede limitazioni all’obbligo di prestazioni, il personale deve esserne informato.
AINF: l’assicurazione contro gli infortuni non prevede limitazioni per le persone con un danno alla salute legate da un rapporto di lavoro ai sensi del CO. Sia i datori di lavoro sia i lavoratori con un danno alla salute sono tenuti a versare i contributi all’assicurazione contro gli infortuni professionali e all’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
Previdenza professionale: in linea di massima le persone con un danno alla salute sono sottoposte all’assicurazione obbligatoria secondo la LPP, a condizione che il loro salario annuo superi l’importo minimo del salario coordinato. Ciò non vale tuttavia per gli aventi diritto a una rendita AI intera.
Imprese che intendono assumere persone con un danno alla salute
Se un’impresa intende assumere persone con un danno alla salute, per verificare se soddisfa le condizioni necessarie all’integrazione di una persona con un danno alla salute , può rifarsi alla seguente lista di controllo:
- i posti di lavoro in cui ci si può facilmente orientare vengono incontro alle esigenze delle persone con un danno alla salute.
- Le imprese con un’organizzazione strutturata chiaramente offrono condizioni quadro migliori.
- Le unità dirigenziali e aziendali stabili e composte da poche persone forniscono alle persone con un danno alla salute l’appoggio di cui hanno bisogno anche in imprese di grandi dimensioni.
- Il lavoro a tempo parziale viene incontro alle esigenze specifiche delle persone con un danno alla salute. Sono sconsigliati i turni e i ritmi di lavoro variabili.
- Gli ambienti protetti e le attività soltanto apparenti sono poco utili all’integrazione.
- Una valutazione regolare del rendimento crea aspettative realistiche da ambo le parti. La presenza di persone di riferimento all’interno dell’impresa e un eventuale rapporto di fiducia tra la persona con un danno alla salute e il suo diretto superiore rappresentano un appoggio notevole e prevengono la nascita di conflitti.
- Informando apertamente gli altri lavoratori si favorisce la comprensione delle esigenze specifiche delle persone con un danno alla salute sul posto di lavoro.
Portale informativo per i datori di lavoro sull’integrazione professionale delle persone con un danno alla salute :
Compasso: Integrazione professionale - Portale per i datori di lavoro
L’Unione svizzera degli imprenditori, diverse organizzazioni attive nell’ambito della disabilità e della salute, alcuni assicuratori malattie e infortuni e l’AI hanno collaborato al lancio di un portale informativo dedicato all’integrazione professionale delle persone con un danno alla salute e destinato soprattutto ai datori di lavoro.
Convenzioni di collaborazione con associazioni mantello del mondo del lavoro (art. 68sexies LAI)
Dal 1° gennaio 2022 l’AI prevede la possibilità di concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione professionale delle persone con danni alla salute nel mercato del lavoro primario. In questo quadro è possibile concedere aiuti finanziari per sostenere provvedimenti concreti, adattati ai bisogni dei settori e ai contesti regionali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo : Convenzioni di collaborazione con associazoni
Finora avevate un rapporto di lavoro ed eravate quindi considerati «lavoratori dipendenti» dalle assicurazioni sociali e della autorità fiscali. Adesso desiderate fondare un’impresa, ma non volete creare una società anonima o a garanzia limitata, bensì esercitare per conto vostro un’attività indipendente.
Spetterà ora alla cassa di compensazione AVS decidere se riconoscere o meno la vostra nuova attività come attività indipendente. Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi alla cassa di compensazione cantonale o alla cassa di compensazione della vostra associazione professionale o settoriale.
Registrazione presso la cassa di compensazione
Per l’AVS un’attività lucrativa è per principio indipendente quando questa è condotta per conto proprio, a proprio rischio e con proprie infrastrutture (uffici, apparecchi di lavoro, indirizzo ecc.) per più mandanti. Non è per esempio considerato come attività lucrativa indipendente il lavoro svolto da una persona che si occupa esclusivamente della contabilità di un’impresa e che lavora nei locali di quest’ultima.
Dopo che la cassa di compensazione avrà provveduto al cambiamento di statuto, risulterete ovunque come lavoratori indipendenti per l’attività in questione.
Se desiderate affiliarvi all’AVS in qualità di lavoratori indipendenti, dovete annunciarvi alla cassa di compensazione competente o compilare il modulo d’iscrizione direttamente online. Dovete inoltrare alla cassa di compensazione i documenti comprovanti la vostra attività lucrativa indipendente (p. es. contratto di locazione di locali di lavoro, giustificativi di mandati, fatture di investimenti effettuati, contratti di lavoro, documentazione delle firme, biglietti da visita o listini dei prezzi) o caricarli al momento dell’iscrizione online.
Tipo di copertura
Come lavoratori indipendenti continuate a essere assicurati all’AVS all’AI e in caso di servizio militare potete richiedere l’indennità per perdita di guadagno: Le IPG sono anche versate ai genitori in caso di nascita, adozione o assistenza.
Per quanto riguarda le altre assicurazioni non siete più soggetti all’obbligo assicurativo. Si consiglia tuttavia di concludere un’assicurazione facoltativa contro gli infortuni nel quadro della LAINF.
Potete inoltre considerare la possibilità di concludere un’assicurazione di indennità giornaliera, che in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia vi verserà un’indennità giornaliera, aiutandovi così a coprire le spese legate alla vostra attività. A determinate condizioni potrete anche assicurarvi nell’ambito della previdenza professionale. Infine, per quanto concerne la previdenza per la vecchiaia, avete anche la possibilità di costituire un terzo pilastro, beneficiando, fino a un determinato importo, di agevolazioni fiscali. La vostra associazione di categoria può consigliarvi ulteriori formule assicurative appropriate al vostro caso.
Indipendenza e AD
In linea di massima, i lavoratori indipendenti non hanno diritto all’indennità di disoccupazione. Potete far valere questo diritto soltanto se potete dimostrare di aver versato contributi all’AD per un’attività lucrativa dipendente durante almeno 12 mesi. Il periodo di contribuzione deve risalire al massimo ai due anni precedenti la disoccupazione.
Se invece siete disoccupati e desiderate iniziare un’attività lucrativa indipendente duratura, avete diritto a un certo numero di indennità giornaliere dell’AD. Il presupposto è che adempiate tutte le condizioni di diritto per la riscossione dell’indennità di disoccupazione, che siate disoccupati senza colpa propria, che abbiate almeno 20 anni e che possiate presentare un progetto schematico e/o sviluppato di attività lucrativa indipendente economicamente sostenibile e duratura. Chi adempie queste condizioni ha diritto a 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione della sua attività indipendente.
Prestazioni in caso di servizio militare
In virtù della legislazione sulle IPG, i lavoratori indipendenti percepiscono in caso di servizio militare un’indennità calcolata in funzione del reddito da attività lucrativa. L’indennità di base varia da 69 a 220franchi al giorno.
Sia i lavoratori indipendenti che quelli dipendenti ricevono dal servizio contabile un modulo che attesta il numero di giorni di servizio prestati. Il modulo va compilato e inoltrato alla cassa di compensazione competente. Quest’ultima calcola l’ammontare delle indennità e le versa alla persona assicurata.Occorre un’autorizzazione?
Come lavoratori indipendenti o dirigenti di una persona giuridica (SA, Sagl, società cooperativa ecc.) potete assumere personale in qualsiasi momento. Nel caso di cittadini stranieri dovete però verificare se sia necessario un permesso di lavoro. Questa autorizzazione non è necessaria per i titolari di un permesso di domicilio (permesso C).
Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi all’autorità cantonale competente.
Disposizioni legali da osservare
Se la vostra impresa è soggetta a un CCL oppure se vi avete aderito volontariamente, siete tenuti a rispettare le disposizioni in esso contenute.
I CCL sono previsti in numerosi settori, ad esempio nell’industria della costruzione o in quella alberghiera. Per conoscerne il contenuto potete rivolgervi all’organizzazione dei datori di lavoro, ai sindacati, all’Ufficio cantonale del lavoro o alla SECO a Berna.
Conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Cosa bisogna osservare sul piano delle assicurazioni sociali
Se la persona che assumete non dispone di un numero AVS, dovete chiedere alla competente cassa di compensazione AVS che gliene sia assegnato uno. Il certificato d’assicurazione è rilasciato d’ufficio. Nel caso delle persone che esercitano un’attività lucrativa anche in uno Stato dell’UE o dell’AELS occorre chiarire quale sia la legislazione applicabile in materia di assicurazioni sociali. Le casse di compensazione forniscono informazioni in merito.
Se il salario annuo supera i 22 680 franchi (stato: 2025) e se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo di almeno tre mesi dovete iscrivere la persona in questione a una cassa pensioni. La vostra impresa può scegliere liberamente l’istituto. Attenzione: l’obbligo assicurativo inizia con il rapporto di lavoro anche se è stato convenuto un periodo di prova.
La prima assunzione di una persona soggetta all’obbligo assicurativo va immediatamente comunicata a un’assicurazione infortuni (il personale di determinate imprese è assicurato obbligatoriamente presso l’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni [Suva]). Le assunzioni successive non vanno più comunicate singolarmente all’assicurazione infortuni, dal momento che i salari di questi nuovi dipendenti sono inclusi nella dichiarazione annuale dei salari.
Altri aspetti da osservare
Verificate se non sia il caso di concludere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. La legge prescrive infatti ai datori di lavoro di continuare a versare il salario in caso di malattia e di gravidanza. Quest’obbligo può essere adempiuto anche stipulando un’assicurazione d’indennità giornaliera.
Tutti i salariati che lavorano almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro sono coperti anche per gli infortuni non professionali e possono quindi chiedere la sospensione della copertura infortuni alla propria cassa malati.
Al momento dell’assunzione
Innanzitutto dovete rilevare i dati personali della persona che avete assunto in base al certificato AVS o alla tessera dell’assicurazione malattie. L’identificazione è necessaria in vista del conteggio annuale dei salari. Se la persona in questione non dispone né dell’uno né dell’altra, dovete rivolgervi alla vostra cassa di compensazione affinché le fornisca un certificato. Inoltre, se il suo salario annuo supera i 22 680 franchi (stato: 2025) e l’avete assunta per oltre tre mesi o a tempo indeterminato, dovete affiliarla anche alla cassa pensioni.
Comunicazione dei salari
L’ammontare approssimativo della massa salariale va comunicato alla cassa di compensazione, che si basa su di esso per calcolare gli acconti. Una variazione rilevante dei salari nel corso dell’anno deve essere comunicata tempestivamente alla cassa di compensazione, per permetterle di adeguare i contributi d’acconto. Alla fine dell’anno, o al più tardi il 31 gennaio dell’anno seguente, dovete comunicare l’importo effettivo per la determinazione esatta dei contributi dovuti. Questo vale, in linea di massima, anche per l’AINF. Le piccole imprese con una massa salariale esigua beneficiano di una procedura di conteggio semplificata.
Per quel che concerne il secondo pilastro, all’inizio dell’anno o del rapporto di lavoro dovete comunicare alla cassa pensioni l’importo approssimativo del salario. L’assicurazione si basa su questa indicazione. In caso di variazione del grado d’occupazione o dello stipendio, occorre chiarire con la cassa pensioni se debbano essere cambiati i dati assicurativi. Nella prassi il guadagno assicurato è modificato quando la variazione dello stipendio assicurato corrisponde a +/- 10 per cento.
Versamento dei contributi
I contributi AVS/AI/IPG e quelli all’AD sono versati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori.I contributi alla cassa pensioni sono di regola suddivisi allo stesso modo. Il regolamento può tuttavia prevedere una ripartizione diversa più favorevole ai lavoratori.
I contributi per gli assegni familiari sono a carico dei datori di lavoro (ad eccezione del Vallese, dove anche i salariati partecipano al loro finanziamento).
I contributi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro. I contributi all’assicurazione contro gli infortuni non professionali possono essere addebitati ai lavoratori.Se è stata conclusa un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia le cui prestazioni vanno al di là dell’obbligo legale di continuare a versare il salario, i premi possono essere versati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. È il caso quando l’indennità giornaliera assicurata ammonta all’80 per cento del salario.
I lavoratori non versano mai direttamente i contributi sociali. Sono i datori di lavoro a dedurli dal salario e a trasferirli alle varie assicurazioni.
Scioglimento del rapporto di lavoro
La partenza di una persona deve essere comunicata unicamente alla cassa pensioni. Questa calcola la prestazione di libero passaggio e la trasferisce al nuovo istituto di previdenza o apre secondo le istruzioni della persona in questione un conto o una polizza di libero passaggio. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro la persona è coperta per i rischi di decesso e invalidità ancora per un mese. Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare la partenza alle altre assicurazioni sociali.Il datore di lavoro deve informare la persona che lascia il posto della possibilità di prolungare a titolo individuale l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione d’indennità giornaliera. I contributi sono a carico della persona in questione.
Se la persona che lascia il posto si annuncia all’AD per percepire indennità giornaliere, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultima informazioni conformi alla verità (art. 20 cpv. 2 e 88 LADI; art. 28 LPGA). In particolare, su domanda della persona assicurata deve trasmetterle l’attestato di lavoro entro una settimana.
Il caso particolare dei lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti non percepiscono un salario: il loro reddito corrisponde all’utile proveniente dall’attività. I loro contributi AVS/AI/IPG sono pertanto calcolati in base al reddito comunicato alla cassa di compensazione dalle autorità fiscali. Dovete dunque comunicare alla cassa di compensazione l’importo presumibile del reddito per l’anno di contribuzione in questione, in funzione del quale saranno prelevati i contributi d’acconto. Una variazione rilevante del reddito presumibile nel corso dell’anno deve essere comunicata tempestivamente alla cassa di compensazione, per permetterle di adeguare i contributi d’acconto.
Se una persona che esercita un’attività indipendente si affilia a una cassa pensioni, a un’assicurazione contro gli infortuni o a un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, l’ammontare dei contributi è stabilito in base alla stima del reddito preventivamente dichiarata. Salvo eccezioni, le assicurazioni non effettuano un conteggio finale in base all’utile effettivamente realizzato.
Salario
In caso di malattia i lavoratori hanno diritto al salario o a un’indennità giornaliera conformemente a quanto stabilito nel contratto di lavoro. Se il contratto non prevede disposizioni in merito, la legge impone ai datori di lavoro di continuare a versare il salario, lasciando al tribunale il compito di decidere la durata del versamento. Questa regolamentazione ha dato origine alle cosiddette scale bernese, basilese e zurighese, che stabiliscono per quanto tempo i datori di lavoro debbano continuare a versare il salario a seconda della durata del rapporto di lavoro.
Indennità giornaliera invece del salario
Se ha concluso un’assicurazione d’indennità giornaliera sulla base di un accordo scritto oppure di un contratto normale o collettivo di lavoro, l’impresa è esonerata dall’obbligo di continuare a versare il salario, a condizione che le prestazioni accordate al personale siano almeno equivalenti a quelle dell’ordinamento legale di base. Dato che non sono considerate salario, le indennità giornaliere non sono soggette a deduzioni sociali. Tuttavia, se l’impresa percepisce le indennità giornaliere ma versa ancora il salario completo, sulla differenza (ossia la parte del salario non coperta dall’assicurazione d’indennità giornaliera) continuano a essere prelevati i contributi sociali. Quando si invia alle varie assicurazioni sociali (AVS, AINF) la dichiarazione del totale annuo dei salari, le indennità giornaliere versate alle persone assicurate non vanno considerate come salario.
D’altra parte, la mancanza prolungata di attività può avere ripercussioni sul fronte dell’AVS; si raccomanda di informarsi presso la cassa di compensazione.
Caso particolare: la cassa pensioni
I contributi del secondo pilastro sono calcolati in base al salario soggetto all’AVS. Nei loro regolamenti, molte casse pensioni prevedono disposizioni speciali per il caso in cui il salario non viene più versato in seguito a malattia. Di regola, anche in caso di incapacità al lavoro prolungata, dopo tre mesi è accordato l’esonero dal pagamento dei contributi. Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi alla vostra cassa pensioni.
Incapacità lavorativa seguita da licenziamento
Una persona inabile al lavoro gode per un certo periodo di una protezione contro il licenziamento. Durante il primo anno di lavoro, una volta concluso il periodo di prova, non si può licenziare una persona durante i primi 30 giorni di un’incapacità lavorativa per malattia o infortunio, se essa non è dovuta a sua colpa. Dal secondo al quinto anno il periodo di attesa è di 90 giorni e dal sesto anno in poi di 180. Questi periodi non coincidono con la durata dell’obbligo di continuare a versare il salario previsto dalla legge o dal contratto di lavoro, che spesso è più breve.
Sostegno in caso d’integrazione da parte dell’AI
Se in seguito a malattia una persona rischia di essere incapace al lavoro per un periodo prolungato, non esitate a rivolgervi al vostro ufficio AI.
Presenza sul posto di lavoro
Una donna incinta può essere impiegata solo se è d’accordo. Una donna incinta può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Durante il periodo di assenza però non riceve lo stipendio. Il diritto al salario sussiste solo se l’incapacità al lavoro è dovuta a motivi medici.
Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza né durante le 16 settimane che seguono il parto. In questo periodo, per contro, le donne incinte o le madri possono disdire il rapporto di lavoro.
Divieto di lavoro
Dopo il parto la lavoratrice non può lavorare per otto settimane. Non occorre presentare un certificato medico.
Indennità di maternità
Le donne hanno diritto a un congedo di maternità di 14 settimane conformemente al CO e a un’indennità di maternità secondo la LIPG. Durante 14 settimane ricevono l’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 220 franchi al giorno. Il diritto si estingue anticipatamente se il lavoro viene ripreso prima della fine del congedo di 14 settimane. Se il neonato deve rimanere in ospedale per più di due settimane direttamente dopo la nascita, le madri che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità possono prolungare il congedo pagato tramite le IPG della durata equivalente al numero di giorni di degenza, ma al massimo di 56 giorni. In tal caso il congedo di maternità pagato complessivo corrisponde al massimo a 154 giorni.
Disciplinamenti più favorevoli stabiliti in CCL restano in vigore. I datori di lavoro non hanno il diritto di ridurre o compensare con un congedo precedente il parto il congedo di maternità di 14 settimane previsto dal CO né di ridurre le vacanze di una lavoratrice che ha fruito del congedo di maternità ai sensi del CO.
Se una persona è convocata per il servizio militare, civile o di protezione civile, obbligatorio o facoltativo, l’impresa deve darle congedo per tutta la durata del servizio. Inoltre, una persona che presta servizio militare obbligatorio o un altro tipo di servizio non può durante tale periodo essere licenziata. Se il servizio dura più di 12 giorni, questa regola si estende anche alle quattro settimane che lo precedono e alle quattro che lo seguono.
Salario
Chi presta servizio continua a ricevere il salario. La durata dell’obbligo di continuare a versare il salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro. La scala applicata è la medesima utilizzata in caso d’incapacità lavorativa per malattia o infortunio. I datori di lavoro non devono tuttavia pagare l’intero salario. I loro oneri salariali sono infatti parzialmente coperti dalle IPG.
Malattia o infortunio
Le persone che subiscono un infortunio o si ammalano durante il servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio o facoltativo sono coperte dall’AM. Le prestazioni dell’AM sono ampie e coincidono in gran parte con quelle dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’AMal. Per l’AM non sono riscossi contributi.
Le persone assoggettate all’AM per più di 60 giorni consecutivi possono chiedere la sospensione dell’assicurazione malattie per tutta la durata del servizio.I salariati sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali. Se lavorano almeno otto ore alla settimana, sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. I datori di lavoro notificano l’infortunio all’assicuratore competente. Gli assicuratori sono: la Suva per le imprese a essa sottoposte, le società di assicurazione private, le casse di assicurazione infortuni pubbliche e le casse malati riconosciute.
Prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni
A partire dal terzo giorno successivo all’infortunio l’assicurazione contro gli infortuni paga un’indennità giornaliera, che in caso d’incapacità al lavoro totale ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato.
Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni paga il trattamento medico ed eventualmente una rendita d’invalidità. Se del caso, versa anche un’indennità per menomazione dell’integrità, un assegno per grandi invalidi o, in caso di decesso, una rendita per superstiti.Beneficiari
L’indennità giornaliera, pari all’80 per cento del guadagno assicurato, è pagata dall’assicuratore-infortuni. Il datore di lavoro deve versare alla persona infortunata almeno l’importo dell’indennità giornaliera. Su quest’ultima non sono prelevati contributi AVS.
Incapacità al lavoro prolungata
Nella maggior parte dei casi d’incapacità al lavoro prolungata, dopo tre mesi la cassa pensioni esonera la persona assicurata dall’obbligo contributivo. I datori di lavoro notificano l’infortunio alla cassa pensioni.
Per le altre assicurazioni sociali non è necessario procedere a una notifica particolare, poiché i contributi vengono rettificati alla fine dell’anno sulla base dei salari versati. D’altra parte, la mancanza prolungata di attività può avere ripercussioni sul fronte dell’AVS; si raccomanda di informarsi presso la cassa di compensazione.
Licenziamento di una persona infortunata
Le persone incapaci al lavoro in seguito a un infortunio beneficiano di una protezione contro il licenziamento come in caso di malattia o gravidanza. Durante il primo anno di lavoro, una volta concluso il periodo di prova, la protezione legale contro il licenziamento dura 30 giorni. Dal secondo al quinto anno il periodo protetto è di 90 giorni e dal sesto anno in poi di 180 (art. 336c CO). Scaduto il termine si può procedere al licenziamento.
Sostegno in caso d’integrazione da parte dell’AI
Se in seguito a un infortunio una persona rischia di essere incapace al lavoro per un lungo periodo, non esitate a rivolgervi al vostro ufficio AI.
In caso di riduzione del lavoro o di sospensione temporanea inevitabile dell’attività per motivi economici si ha diritto a un’indennità per lavoro ridotto volta a compensare la momentanea perdita di occupazione. La perdita di lavoro deve essere temporanea e il versamento ha lo scopo di aumentare la probabilità di salvare posti di lavoro.
Aventi diritto
Per principio, tutti i dipendenti ai sensi della legislazione AVS colpiti dalla riduzione dell’orario di lavoro hanno diritto all’indennità. A tal fine non è richiesto un periodo minimo di contribuzione. Pertanto, anche i dipendenti stranieri (p. es. i frontalieri) hanno diritto all’indennità.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i dipendenti il cui contratto è stato disdetto o che non sono d’accordo con la riduzione del tempo di lavoro. Lo stesso vale per le persone che, in qualità di amministratori o di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’impresa, prendono o possono influenzare in modo sostanziale le decisioni del datore di lavoro, come anche per i loro partner occupati nell’impresa. Non hanno diritto all’indennità nemmeno i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Per tale ragione il datore di lavoro deve tenere una rilevazione giornaliera costante del tempo di lavoro per ciascuno dei suoi dipendenti e conservarla per almeno cinque anni.
Importo dell’indennità
Non sono compensate riduzioni del fatturato, bensì la concreta perdita di lavoro del personale. L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile derivante dall’interruzione del lavoro e viene versata per al massimo 12 periodi di fatturazione sull’arco di due anni. A determinate condizioni, il Consiglio federale ha la facoltà di aumentare la durata massima del versamento. Il datore di lavoro deve inizialmente farsi carico della perdita di lavoro per un determinato periodo d’attesa. L’indennità viene versata all’impresa, che la versa a sua volta ai dipendenti interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro. Su questa indennità sono prelevati i contributi delle assicurazioni sociali. In caso di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve versare la totalità dei contributi sociali previsti per legge e per contratto in base al normale orario di lavoro, mentre la cassa di disoccupazione rimborsa unicamente i contributi padronali AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.
Esercizio del diritto
Per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, il datore di lavoro deve annunciare la prevista riduzione al servizio cantonale competente (di regola l’Ufficio cantonale del lavoro) per principio almeno dieci giorni prima del suo inizio. In presenza di circostanze particolari, il termine di preannuncio è eccezionalmente ridotto a tre giorni. Se la richiesta è inoltrata tardivamente, la perdita di lavoro viene conteggiata soltanto a partire dalla scadenza del normale termine di preavviso. L’indennità per lavoro ridotto è versata da una cassa di disoccupazione scelta liberamente dal datore di lavoro. Quest’ultimo deve far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione entro tre mesi dalla scadenza del relativo periodo di conteggio.
Indicazioni particolari sulla procedura
Per comunicare il passaggio all’orario ridotto e far valere il diritto alla relativa indennità sono previsti appositi moduli, che possono essere richiesti sul sito Internet lavoro.swiss.ch, al servizio cantonale o alla cassa di disoccupazione.
L’indennità per intemperie dell’AD offre un risarcimento per le interruzioni del lavoro causate da intemperie ai lavoratori attivi in determinati rami. Si considera che una perdita di lavoro è causata da intemperie quando il lavoro, nonostante misure adeguate di protezione, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile oppure quando non si può esigerlo dai lavoratori.
Settori
Il diritto all’indennità per intemperie sussiste soltanto in alcuni settori, definiti dalla legge e dall’ordinanza, estremamente esposti all’influsso delle condizioni meteorologiche.
Si tratta dei seguenti settori: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave, estrazione di sabbia e ghiaia, posa di binari e di condotte aeree, sistemazioni esterne (giardini), silvicoltura, vivai ed estrazioni della torba, estrazione d’argilla e industria laterizia, pesca professionale, trasporti (a condizione che i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione da e verso i cantieri o per il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione) e segherie.
L’indennità per intemperie può inoltre essere pagata a imprese che si occupano unicamente di viticoltura, di coltivazione delle piante, di frutticoltura e di orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o umidità straordinarie.
Beneficiari
Hanno diritto all’indennità tutti i lavoratori tenuti a versare i contributi all’AD anche se non hanno diritto all’indennità di disoccupazione.
Non sussiste invece alcun diritto se la perdita di lavoro è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni metereologiche, per esempio se, in ambito edile, in seguito a ritardi nella costruzione, i lavori di pittura sono eseguiti in ritardo. Lo stesso vale per i lavoratori che svolgono il loro lavoro in un ramo toccato, ma sono assunti da agenzie di collocamento temporaneo.
Non hanno diritto all’indennità nemmeno le persone che non sono d’accordo con l’interruzione del lavoro oppure che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda. Infine non hanno diritto all’indennità per intemperie i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Per tale ragione il datore di lavoro deve tenere per una rilevazione giornaliera costante del tempo di lavoro per ciascuno dei suoi dipendenti e conservarla per almeno cinque anni.
Ufficio competente
L’annuncio di un’interruzione del lavoro per intemperie va inoltrato al servizio cantonale, che nella maggior parte dei casi si trova presso l’Ufficio cantonale del lavoro. L’indennità è versata dalla cassa di disoccupazione scelta liberamente dal datore di lavoro.
Richiesta
Per far valere il diritto all’indennità occorre inoltrare l’apposito modulo di richiesta al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo all’interruzione del lavoro. Se la richiesta viene presentata tardivamente senza valido motivo, il pagamento dell’indennità è rimandato di un periodo equivalente alla durata del ritardo. Per il pagamento è responsabile la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro, il quale deve però far valere il diritto presso la cassa entro tre mesi dalla scadenza del relativo periodo di conteggio.
Importo
Non sono compensate riduzioni del fatturato, bensì la concreta perdita di lavoro dei lavoratori. L’indennità per intemperie (di cui il datore di lavoro deve farsi inizialmente carico per un determinato periodo di attesa) ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile derivante dall’interruzione del lavoro. L’indennità viene versata all’impresa, che la versa a sua volta ai dipendenti interessati dall’interruzione del lavoro. Su questa indennità sono prelevati i contributi delle assicurazioni sociali. In caso d’interruzione del lavoro per intemperie, il datore di lavoro deve versare la totalità dei contributi sociali previsti per legge e per contratto in base al normale orario di lavoro, mentre la cassa di disoccupazione gli rimborsa unicamente i contributi padronali AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.
Termini di disdetta
Se né il CCL né il contratto di lavoro contengono indicazioni in merito, si applicano i termini di disdetta legali, stabiliti dal CO. Durante il periodo di prova questo termine è di sette giorni.
La disdetta può essere data per la fine del mese seguente durante il primo anno lavorativo, per la fine del secondo mese seguente se il rapporto di lavoro dura da più di un anno e per la fine del terzo mese seguente a partire dal nono anno.
In caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare per il datore di lavoro sussiste un divieto di licenziamento per un certo periodo, che varia in funzione della durata del rapporto di lavoro. Di comune accordo, il datore di lavoro e la persona in questione possono sciogliere il rapporto di lavoro in ogni momento. I contributi sociali devono essere versati fino alla fine del rapporto di lavoro.Doveri dei datori di lavoro
In caso di scioglimento del contratto i datori di lavoro devono comunicare alla cassa pensioni la partenza della persona in questione e indicare all’istituto un conto su cui trasferire la prestazione di libero passaggio. Se la persona in questione percepiva assegni familiari, il datore di lavoro deve comunicare la sua partenza alla CAF entro dieci giorni lavorativi, in modo da poter adeguare la registrazione nel registro degli assegni familiari. Il datore di lavoro non è invece tenuto a comunicare la partenza alle altre assicurazioni sociali.
Doveri del datore di lavoro in caso di disoccupazione
Se alla rescissione del contratto una persona diventa disoccupata, su sua richiesta il datore di lavoro deve compilare il modulo dell’AD «Attestato del datore di lavoro», nel quale vanno indicati, tra l’altro, la durata del rapporto di lavoro, il motivo dello scioglimento e i salari versati. La mancata compilazione del modulo è punibile.
Segnalazione della possibilità di stipulare un’assicurazione individuale
I datori di lavoro che hanno concluso un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera devono segnalare ai dipendenti uscenti che hanno diritto di mantenere l’assicurazione a titolo individuale. Questo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
Il datore di lavoro deve inoltre informare la persona in merito alla fine della copertura in caso d’infortunio e alla possibilità di mantenere, previo accordo e per un massimo di sei mesi, la copertura contro gli infortuni non professionali presso il suo assicuratore-infortuni.
Infine, i lavoratori beneficiano ancora per un mese, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, della copertura della previdenza professionale contro i rischi di decesso e invalidità.
AVS/AI/IPG: obbligatorie per tutti
Indipendentemente dal vostro statuto di lavoratori dipendenti o indipendenti, siete assicurati presso l’AVS, l’AI e le IPG. I contributi sono calcolati sulla base del salario o del reddito commerciale. Se adempite le condizioni previste, avete anche diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam.
Dove siete assicurati in quanto proprietari di una SA o Sagl?
Le SA e le Sagl sono persone giuridiche. Anche se avete messo a disposizione la totalità del capitale, avete un rapporto d’impiego con la società e siete quindi considerati lavoratori dipendenti. Per questa ragione siete tenuti ad affiliarvi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e alla previdenza professionale (cassa pensioni) oltre che ad AVS, AI e IPG. Dovete inoltre pagare anche i contributi all’AD.
Assicurazione facoltativa
Se siete lavoratori indipendenti, potete affiliarvi facoltativamente all’assicurazione contro gli infortuni e, a determinate condizioni, anche alla previdenza professionale.
Indipendentemente dal vostro statuto, si raccomanda di considerare la possibilità di stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
Avete inoltre la possibilità di versare contributi esenti da imposta al pilastro 3a. L’importo deducibile è meno elevato per chi è già affiliato a una cassa pensioni.
Restrizioni nell’ambito dell’AD
Anche se siete considerati lavoratori dipendenti, è possibile che non abbiate diritto alle indennità di disoccupazione. Se l’impresa viene a trovarsi in difficoltà e siete costretti a ridurre il vostro orario di lavoro o addirittura perdete l’impiego, va tenuto presente che, finché l’impresa non viene liquidata e continuate a rivestire una funzione di organo dirigenziale (p. es. membri del consiglio di amministrazione o soci a responsabilità illimitata), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale non avete diritto né all’indennità per lavoro ridotto né all’indennità per intemperie né all’indennità di disoccupazione. Avete diritto a quest’ultima soltanto in caso di liquidazione della vostra società o se non svolgete più nessun incarico dirigenziale oppure se non prendete in nessun altro modo parte alle decisioni dei datori di lavoro o non potete esercitarvi un influsso considerevole.
Si possono ottenere modelli di calcolo dalla Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO).
L'esatto conteggio dipende dal diritto cantonale (assegni per i figli e per la formazione) così come dagli accordi contrattuali tra datori di lavoro e salariati.
Procedura semplificata
Dal 1° gennaio 2008 le piccole imprese con una massa salariale esigua possono applicare una procedura di conteggio semplificata. L’impresa presenta un’unica richiesta per più assicurazioni sociali e per l’imposta alla fonte presso un’unica cassa di compensazione. Il conteggio per l’AVS, l’AI, le IPG, l’AD e gli assegni familiari è effettuato una volta all’anno da un unico organo sulla massa salariale complessiva. Condizioni: salario annuo per dipendente (senza deduzione della franchigia di 16 800 franchi per le persone che eventualmente hanno raggiunto l’età di pensionamento) inferiore a 22 680 franchi e massa salariale dell’impresa inferiore a 60 500 franchi l’anno e applicazione della procedura a tutto il personale. Va rilevato inoltre che la procedura semplificata non può essere utilizzata dalle società di capitali (SA, Sagl ecc.) né dalle società cooperative e nemmeno per i coniugi o i figli dei datori di lavoro occupati nell’impresa.