Il terzo pilastro
La previdenza individuale, iscritta nella Costituzione federale dal 1972 costituisce uno degli elementi del sistema dei tre pilastri nel quadro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individualecon misure di politica fiscali e di politica della proprietà abitativa.
Previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
Vi sono due tipi di previdenza individuale:
- la previdenza individuale libera è costituita dai risparmi privati: contanti ("bas de laine"), libretti di risparmio, assicurazioni vita, investimenti ecc. La persona può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme risparmiate. Non vi sono deduzioni fiscali;
- la previdenza individuale (pilastro 3a) vincolata rappresenta la forma di previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata mediante misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.
Il pilastro 3a è oggetto dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in vigore dal 1° gennaio 1987.
Caratteristiche del pilastro 3a
La caratteristica fondamentale del pilastro 3a risiede nei vantaggi fiscali. In virtù della legge, i contributi versati al pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito. Per contro, le prestazioni sottostanno alla tassazione, come per il 2° pilastro. La persona non può disporre liberamente e in qualsiasi momento dell'avere del pilastro 3a. Per la previdenza vincolata sono ammesse solo due forme, ossia:
- la polizza di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione;
- il conto di previdenza vincolata presso un istituto bancario.
Le forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a chi esercita un'attività lucrativa. Per i salariati costituiscono un complemento interessante al 1° e 2° pilastro. Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, non soggetti al 2° pilastro, rivestono un'importanza particolare in quanto fungono da 2° pilastro. Anche le persone che percepiscono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione possono costituire un pilastro 3a.
Persone autorizzate a costituire un pilastro 3a
Hanno diritto di costituire un pilastro 3a le persone che conseguono un reddito da attività lucrativa salariata o indipendente assoggettato all'AVS. Tra queste rientrano anche le persone domiciliate all'estero che lavorano in Svizzera e che sono soggetti alle assicurazioni sociali svizzere, i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera e gli assicurati parzialmente invalidi che conseguono un reddito da attività lucrativa assoggettato all'AVS. Per maggiori informazioni vogliate consultare la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n.18 «Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a»
Beneficiari
Rientrano nella categoria dei beneficiari:
- in caso di sopravvivenza, il titolare della previdenza;
- dopo la sua morte, le persone enumerate qui di seguito nell'ordine seguente:
- il coniuge superstite o il partner superstite registrato;
- i discendenti diretti e le persone al cui sostentamento il defunto ha provveduto in modo considerevole, o la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle;
- gli altri eredi
Versamento delle prestazioni
Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che l'assicurato raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS ("età di riferimento") e al più tardi 5 anni dopo. Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se il titolare:
- desidera riscattare anni d'assicurazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro;
- percepisce una rendita d'invalidità intera dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- cambia attività lucrativa indipendente;
- desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
- lascia la Svizzera in modo definitivo;
- intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.
Deduzioni fiscali
In materia d'imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i salariati e gli indipendenti potranno dedurre dal reddito i contributi versati per il pilastro 3a nella misura seguente:
- «Piccolo» contributo (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3): 6'883 franchi (fino al 2022), 7'056 franchi (fino al 2024) e 7'258 franchi (dal 2025) l'anno se sono affiliati a un istituto di previdenza professionale(2°pilastro);
- «Grande» contributo (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3): fino al 20 % del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo 34'416 franchi (fino al 2022), 35'280 franchi (fino al 2024) e 36'288 franchi (dal 2025) l'anno in caso contrario.
I contributi possono essere versati fino a 5 anni dopo l'età ordinaria della rendita AVS, a condizione che il beneficario della previdenza sia ancora attivo professionalmente.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a
Le persone che in determinati anni non hanno versato contributi nella previdenza indi-viduale vincolata (pilastro 3a) o ne hanno versato soltanto una parte potranno in futuro pagare successivamente questi contributi effettuando riscatti. I riscatti retroattivi potranno essere effettuati per la prima volta nell’anno fiscale 2026 per l’anno 2025.
Le persone esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera che, dopo il 1° gennaio 2025, non avranno versato ogni anno nel pilastro 3a l’importo massimo ammissibile nel loro caso potranno in futuro versare retroattivamente questi contributi per i dieci anni precedenti e dedurre questi riscatti dalle imposte. Saranno così autorizzate ogni anno a effettuare, in aggiunta al contributo ordinario, un riscatto nel pilastro 3a pari al massimo al cosiddetto «piccolo contributo» (nel 2026, p. es., pari a fr. 7258).
- Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a, ovvero disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno per il quale sono versati retroattivamente i contributi che nell’anno in cui viene effettuato il riscatto.
- Un riscatto sarà possibile soltanto se nell’anno in cui viene effettuato la persona in questione avrà pagato l’importo massimo del contributo annuo ordinario.
- Il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile, come il contributo annuo ordinario..
Le nuove disposizioni prevedono regolamentazioni speciali per garantire la legittimità dei riscatti e fare in modo che questi possano essere ricostruiti anche successivamente e in particolare verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.