Passare al contenuto principale

Pubblicato il 22 settembre 2007

Il terzo pilastro

La previdenza individuale, iscritta nella Costituzione federale dal 1972 costituisce uno degli elementi del sistema dei tre pilastri nel quadro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individualecon misure di politica fiscali e di politica della proprietà abitativa.

Previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

Vi sono due tipi di previdenza individuale:

  • la previdenza individuale libera è costituita dai risparmi privati: contanti ("bas de laine"), libretti di risparmio, assicurazioni vita, investimenti ecc. La persona può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme risparmiate. Non vi sono deduzioni fiscali;
  • la previdenza individuale (pilastro 3a) vincolata rappresenta la forma di previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata mediante misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.

Il pilastro 3a è oggetto dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in vigore dal 1° gennaio 1987.

Caratteristiche del pilastro 3a

La caratteristica fondamentale del pilastro 3a risiede nei vantaggi fiscali. In virtù della legge, i contributi versati al pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito. Per contro, le prestazioni sottostanno alla tassazione, come per il 2° pilastro. La persona non può disporre liberamente e in qualsiasi momento dell'avere del pilastro 3a. Per la previdenza vincolata sono ammesse solo due forme, ossia:

  • la polizza di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione;
  • il conto di previdenza vincolata presso un istituto bancario.

Le forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a chi esercita un'attività lucrativa. Per i salariati costituiscono un complemento interessante al 1° e 2° pilastro. Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, non soggetti al 2° pilastro, rivestono un'importanza particolare in quanto fungono da 2° pilastro. Anche le persone che percepiscono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione possono costituire un pilastro 3a.

Persone autorizzate a costituire un pilastro 3a

Hanno diritto di costituire un pilastro 3a le persone che conseguono un reddito da attività lucrativa salariata o indipendente assoggettato all'AVS. Tra queste rientrano anche le persone domiciliate all'estero che lavorano in Svizzera e che sono soggetti alle assicurazioni sociali svizzere, i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera e gli assicurati parzialmente invalidi che conseguono un reddito da attività lucrativa assoggettato all'AVS. Per maggiori informazioni vogliate consultare la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n.18 «Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a»

Beneficiari

Rientrano nella categoria dei beneficiari:

  • in caso di sopravvivenza, il titolare della previdenza;
  • dopo la sua morte, le persone enumerate qui di seguito nell'ordine seguente:
    • il coniuge superstite o il partner superstite registrato;
    • i discendenti diretti e le persone al cui sostentamento il defunto ha provveduto in modo considerevole, o la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    • i genitori;
    • i fratelli e le sorelle;
    • gli altri eredi

Versamento delle prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che l'assicurato raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS ("età di riferimento") e al più tardi 5 anni dopo. Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se il titolare:

  • desidera riscattare anni d'assicurazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro;
  • percepisce una rendita d'invalidità intera dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato;
  • cambia attività lucrativa indipendente;
  • desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
  • lascia la Svizzera in modo definitivo;
  • intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.

Deduzioni fiscali

In materia d'imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i salariati e gli indipendenti potranno dedurre dal reddito i contributi versati per il pilastro 3a nella misura seguente:

  • «Piccolo» contributo (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3): 6'883 franchi (fino al 2022), 7'056 franchi (fino al 2024) e 7'258 franchi (dal 2025) l'anno se sono affiliati a un istituto di previdenza professionale(2°pilastro);
  • «Grande» contributo (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3): fino al 20 % del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo 34'416 franchi (fino al 2022), 35'280 franchi (fino al 2024) e 36'288 franchi (dal 2025) l'anno in caso contrario.

I contributi possono essere versati fino a 5 anni dopo l'età ordinaria della rendita AVS, a condizione che il beneficario della previdenza sia ancora attivo professionalmente.

Riscatti retroattivi nel pilastro 3a

Le persone che in determinati anni non hanno versato contributi nella previdenza indi-viduale vincolata (pilastro 3a) o ne hanno versato soltanto una parte potranno in futuro pagare successivamente questi contributi effettuando riscatti. I riscatti retroattivi potranno essere effettuati per la prima volta nell’anno fiscale 2026 per l’anno 2025.

Le persone esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera che, dopo il 1° gennaio 2025, non avranno versato ogni anno nel pilastro 3a l’importo massimo ammissibile nel loro caso potranno in futuro versare retroattivamente questi contributi per i dieci anni precedenti e dedurre questi riscatti dalle imposte. Saranno così autorizzate ogni anno a effettuare, in aggiunta al contributo ordinario, un riscatto nel pilastro 3a pari al massimo al cosiddetto «piccolo contributo» (nel 2026, p. es., pari a fr. 7258).

  • Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a, ovvero disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno per il quale sono versati retroattivamente i contributi che nell’anno in cui viene effettuato il riscatto.
  • Un riscatto sarà possibile soltanto se nell’anno in cui viene effettuato la persona in questione avrà pagato l’importo massimo del contributo annuo ordinario.
  • Il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile, come il contributo annuo ordinario..

Le nuove disposizioni prevedono regolamentazioni speciali per garantire la legittimità dei riscatti e fare in modo che questi possano essere ricostruiti anche successivamente e in particolare verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.

Domande e risposte

Ulteriori informazioni