Indennità giornaliere AI
Durante l’attuazione dei provvedimenti d’integrazione gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliere dell’AI. A seconda della situazione, vengono rimborsate anche le spese di viaggio.
Hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati che hanno almeno 18 anni e che prima di diventare incapaci al lavoro esercitavano un'attività lucrativa o stanno svolgendo una prima formazione professionale con il sostegno dell’AI.
Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliere se questi provvedimenti impediscono loro di lavorare per almeno tre giorni consecutivi.
Gli assicurati che partecipano a provvedimenti di reinserimento o seguono una formazione che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a indennità giornaliere.
Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione continua a essere versata la rendita anziché l'indennità giornaliera. In determinati casi può comunque essere versata un'indennità giornaliera dell'AI.
Opuscolo 4.02 – Indennità giornaliere dell’AI
Opuscolo 4.05 – Rimborso delle spese di viaggio nell’AI