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Pubblicato il 1 settembre 2025

Indennità giornaliere AI

Durante l’attuazione dei provvedimenti d’integrazione gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliere dell’AI. A seconda della situazione, vengono rimborsate anche le spese di viaggio.

Hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati che hanno almeno 18 anni e che prima di diventare incapaci al lavoro esercitavano un'attività lucrativa o stanno svolgendo una prima formazione professionale con il sostegno dell’AI.

Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliere se questi provvedimenti impediscono loro di lavorare per almeno tre giorni consecutivi.

Gli assicurati che partecipano a provvedimenti di reinserimento o seguono una formazione che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a indennità giornaliere.

Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione continua a essere versata la rendita anziché l'indennità giornaliera. In determinati casi può comunque essere versata un'indennità giornaliera dell'AI.

Opuscolo 4.02 – Indennità giornaliere dell’AI

Opuscolo 4.05 – Rimborso delle spese di viaggio nell’AI

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