Lavoratori distaccati
I lavoratori inviati in un altro Paese dal loro datore di lavoro per un incarico temporaneo restano assoggettati alla legislazione in materia di sicurezza sociale del Paese di origine se vengono soddisfatte determinate condizioni.
Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'UE
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale tra la Svizzera e l'UE: Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati tra la Svizzera a l'UE (PDF, 305 kB, 13.12.2023)
Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona o un lavoratore indipendente che desidera distaccarsi per al massimo 24 mesi trasmette una richiesta fatta tramite un’applicazione web riguardante l’assoggettamento (ALPS) messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette l’attestazione A1.
Proroga del distacco
Se il periodo di distacco di 24 mesi è insufficiente, il datore di lavoro può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta fatta tramite un’applicazione web riguardante l’assoggettamento (ALPS) messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS. L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 883/2004 con l’autorità estera competente del Paese dell’attività temporanea. Se un accordo speciale è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma da parte dell’UFAS in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile.
Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai compiti, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta di distacco di lunga durata direttamente.
Secondo la prassi svizzera, una proroga o un distacco di lunga durata sono richiesti alle autorità dello Stato in cui viene esercitata l’attività temporanea a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata di 5-6 anni.
Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'AELS
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati tra la Svizzera e l'AELS: Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati tra la Svizzera e l'AELS (PDF, 219 kB, 13.12.2023)
Le norme e le procedure relative al distacco in uno Stato membro dell'UE si applicano analogamente.
Les règles et procédures concernant les détachements dans un Etat de l'UE s’appliquent de manière analogue.
Distacco dalla Svizzera in uno Stato contraente (non appartenente né all'UE né all'AELS)
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati tra la Svizzera et gli Stati contraenti non appartenenti né all'UE né all'AELS: Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati, Stati contraenti non appartenenti all'UE/AELS (PDF, 172 kB, 13.12.2023)
Un datore di lavoro che desideri distaccare una persona trasmette una richiesta fatta tramite un’applicazione web riguardante l’assoggettamento (ALPS) messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS.
Se la durata prevista per il distacco nello Stato contraente non è sufficiente per adempiere ai compiti, il datore di lavoro può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta fatta tramite un’applicazione web riguardante l’assoggettamento (ALPS) messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS.
Per principio, secondo la prassi svizzera l’UFAS trasmette la richiesta di proroga alle autorità dello Stato in questione a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata massima di 5 – 6 anni.
Attività lucrativa per conto di un datore di lavoro svizzero in uno Stato non contraente (Stato con cui la Svizzera non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale)
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati tra la Svizzera e gli Stati non contraenti e gli opuscoli 10.01 Salariati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia, 10.02 Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e 10.03 Cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.
Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati negli Stati non contraenti (PDF, 171 kB, 21.12.2023)
10.02 Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità