Organizzazione e finanziamento delle prestazioni transitorie
La designazione degli organi competenti per la fissazione e il versamento delle PT spetta ai Cantoni. Le PT sono finanziate dalla Confederazione.
Origine
Le prestazioni transitorie sono un’assicurazione molto recente, introdotta il 1° luglio 2021. Queste prestazioni mirano a colmare la lacuna esistente tra l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione e l’inizio del versamento della rendita AVS. Garantiscono il minimo vitale fino al pensionamento delle persone anziane durevolmente escluse dal mercato del lavoro.
Questa nuova assicurazione sarà oggetto di una valutazione ufficiale cinque anni dopo la sua introduzione. Verranno esaminati in particolare gli effetti della sua attuazione, l’efficacia e l’impatto finanziario delle sue prestazioni per i beneficiari nonché le sue ripercussioni sulla disoccupazione e per i lavoratori anziani.
Esecuzione e vigilanza
I Cantoni definiscono gli organi responsabili per il calcolo e il versamento delle prestazioni transitorie. In generale, hanno affidato questo compito alle loro casse di compensazione AVS (tranne i Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Ginevra e Vaud). Secondo la legge, le autorità responsabili per l’aiuto sociale non possono svolgere questa funzione. La Confederazione esercita l’alta vigilanza e provvede a che questi sussidi vengano utilizzati in modo appropriato.
I richiedenti possono fare opposizione contro le decisioni dell’autorità amministrativa. In linea di massima, la procedura è gratuita.
Finanziamento
Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione (introiti fiscali) e non tramite i contributi salariali. I Cantoni assumono le spese d’esecuzione.