Le prestazioni complementari in dettaglio
Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Si tratta di prestazioni concesse in caso di bisogno e non provvedimenti assistenziali. Esse costituiscono un diritto garantito dalla legge che può essere fatto valere qualora vengano soddisfatte determinate premesse.
Condizioni
Innanzitutto bisogna beneficiare di una rendita AVS o AI. I richiedenti non devono inoltre disporre di una sostanza superiore a 100 000 franchi (persone sole) o 200 000 franchi (coppie sposate) e devono essere domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera. L’importo della PC corrisponde alla differenza tra le spese e il reddito. Per verificare se la sostanza superi la soglia consentita non è presa in considerazione l’abitazione ad uso proprio.
Il diritto alle PC è dato anche ai cittadini stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, fatta eccezione dei cittadini degli Stati della CE e dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Per i rifugiati e gli apolidi, il termine d’attesa è di inque anni.
Calcolo delle prestazioni
PC annua
Le prestazioni complementari annue, versate con scadenza mensile, corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti. I dettagli del calcolo sono consultabili ai numeri da 1 a 9 dell’opuscolo informativo 5.01.
Gli importi forfettari dell’assicurazione malattie figurano nell’opuscolo informativo 5.02.
Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità
Le informazioni relative sono riportate ai numeri da 10 a 14 dell’opuscolo informativo 5.01.
Opuscolo 5.01 «Prestazioni complementari all'AVS e all'AI»
Opuscolo 5.02 «Diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI»
Obbligo di rimborso
Tutte le prestazioni complementari, comprese le spese di malattia e d’invalidità nonché i premi dell’assicurazione malattie, versate a partire dal 1° gennaio 2021 devono essere restituite dagli eredi del beneficiario. L’obbligo di restituzione riguarderà soltanto le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste solo dopo il decesso dell’altro coniuge. È prevista una franchigia di 40 000 franchi sulla massa ereditaria. Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l’obbligo di restituzione decade.
Domande e risposte
Contatti
Per maggiori informazioni ci si può inoltre rivolgere ai competenti organi prestazioni complementari e prestazioni transitorie, generalmente ubicati presso la cassa di compensazione del Cantone di residenza.
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