Hanno diritto a prestazioni dell'AVS le persone assicurate cui può essere computato almeno un anno di contribuzione.
Rendita di vecchiaia
Si ha diritto alla rendita di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dell’età di riferimento. Per gli uomini questa è di 65 anni. Per le donne, dal 1° gennaio 2025 l’età di riferimento sarà gradualmente aumentata, di tre mesi all’anno, da 64 a 65 anni. Dall’inizio del 2028 l’età di riferimento sarà di 65 anni per tutti.
Rendita per coniugi
Al posto della rendita di vecchiaia per coniugi concessa in passato viene versata una rendita individuale per ciascun coniuge. Tuttavia le due rendite individuali sono limitate al 150 per cento della rendita massima, vale a dire a 3 780 franchi al mese.
Rendita per figli
Le persone che al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento hanno ancora figli di età inferiore a 18 anni hanno diritto a una rendita per figli. Se i figli sono in formazione, questo diritto si estende fino a quando essi compiono 25 anni. La rendita per figli corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia.
Se entrambi i genitori beneficiano di una rendita di vecchiaia, vi è diritto a due rendite per figli. Complessivamente le due rendite non devono oltrepassare il 60 per cento della rendita di vecchiaia massima, vale a dire 1 512 franchi al mese, altrimenti vengono ridotte.
Rendita per orfani
È versata ai figli fino ai 18 anni d'età - fino a 25 anni per chi segue una formazione - ai quali è morto il padre o la madre. La rendita per orfani corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia. In caso di decesso di entrambi i genitori, sono versate due rendite per orfani le quali corrispondenti al 60 per cento della rendita di vecchiaia.
Rendita per vedove
Questa rendita è prevista per donne che alla morte del coniuge, hanno figli. Se non hanno figli, devono aver compiuto i 45 anni ed essere state sposate da almeno 5 anni. La rendita per vedove corrisponde al massimo all'80 per cento della rendita di vecchiaia.
A determinate condizioni vi hanno diritto anche donne divorziate. Se, contemporaneamente alla rendita per vedove, una donna ha diritto ad una rendita AVS o d'invalidità, sarà versata soltanto la rendita più elevata.
Rendita per vedovi
Questa rendita è stata introdotta con la 10a revisione AVS nel 1997. Uomini vedovi ricevono questa prestazione fino a quando i figli non raggiungono i 18 anni.
In base al diritto vigente gli uomini vedovi ricevono una rendita vedovile fino a che i figli non hanno ancora compiuto 18 anni. Le vedove ricevono invece la rendita anche se i figli sono già adulti.
In una sentenza dell’11 ottobre 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha dichiarato discriminatoria la disparità di trattamento esistente in Svizzera tra i vedovi e le vedove (ricorso Corte EDU n. 78630/12). La sentenza è definitiva e giuridicamente vincolante. La Svizzera è tenuta a conformarvisi.
Da allora la Svizzera ha dovuto prendere i provvedimenti necessari affinché la violazione constatata dalla Corte non si ripetesse. È stata introdotta una regolamentazione transitoria. La legge deve essere modificata per garantire la parità di trattamento e porre fine alla regolamentazione transitoria.
La sentenza della Corte EDU non ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile soltanto ai vedovi con figli che l’11 ottobre 2022 avevano ancora diritto a una rendita e ovviamente alle persone il cui diritto a una rendita per vedovi è natodopo questa data.
Un’eccezione è prevista soltanto nei casi in cui un vedovo ha fatto ricorso contro l’estinzione del diritto alla rendita e la relativa decisione non era ancora passata in giudicato l’11 ottobre 2022.
La regolamentazione transitoria è stata introdotta con effetto dall'11 ottobre 2022 mediante direttive emanate dall'UFAS. I vedovi con figli sono quindi trattati in modo identico alle vedove con figli: questo significa che il loro diritto alla rendita per vedovi non si estinguerà più al compimento del 18° anno d’età da parte del figlio più giovane. Anche gli uomini che rimangono vedovi dopo il compimento del 18° anno di età del figlio più giovane riceveranno una rendita per vedovi. Questa regolamentazione transitoria rimarrà in vigore fino a quando le disposizioni legali non saranno state adeguate.
Nel caso dei beneficiari che l’11 ottobre 2022 avranno ancora diritto a una rendita per vedovi e degli uomini che diventeranno vedovi dopo quella data, le casse di compensazione non potranno più emanare decisioni di soppressione della rendita per vedovi al momento in cui il figlio più giovane avrà compiuto il 18° anno d’età.
I vedovi i cui figli hanno già raggiunto la maggiore età e che hanno fatto ricorso contro la decisione di sospensione della rendita continueranno a ricevere quest’ultima, se il loro ricorso sarà ancora pendente alla data summenzionata.
Prossimi passi
Nella sua seduta del 23 ottobre 2024, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’adeguamento delle rendite per superstiti dell’AVS. Il progetto mira a ripristinare la parità di diritto tra vedovi e vedove tenendo conto dell’evoluzione della società, delle nuove forme di vita e della situazione finanziaria dell’AVS.
In questo contesto, la revisione del sistema delle rendite per superstiti prevede le misure esposte di seguito.
Diritto incentrato sul periodo di educazione e assistenza dei figli: le rendite per vedovi e quelle per vedove saranno concesse ai genitori fino al compimento dei 25 anni dei figli, o anche oltre per un figlio adulto con disabilità per il quale i genitori hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali, a prescindere dal fatto che siano sposati o meno.
Rendita versata per un periodo di due anni per i vedovi e le vedove senza più figli a carico: i vedovi e le vedove sposati o divorziati senza più figli a carico non avranno più diritto a una rendita a vita, ma percepiranno una rendita transitoria di durata limitata a due anni per consentire loro di adeguarsi alla nuova situazione, a condizione che la persona defunta avesse un obbligo di mantenimento; questa rendita verrà concessa soltanto alle persone con figli.
Soppressione delle rendite per vedovi e per vedove per le persone di età inferiore ai 55 anni: le rendite per vedovi e per vedove di età inferiore ai 55 anni senza figli a carico saranno soppresse entro due anni (disposizione transitoria). Ai vedovi e alle vedove che avranno già compiuto 55 anni verranno garantiti i diritti acquisiti.
Mantenimento delle rendite per vedovi e per vedove per gli attuali beneficiari di almeno 50 anni che percepiscono prestazioni complementari all’AVS.
Misura a favore dei vedovi e delle vedove più anziani: i vedovi e le vedove di età pari o superiore a 58 anni al momento della vedovanza, sposati o divorziati, a condizione che la persona defunta avesse un obbligo di mantenimento, e senza figli a carico potranno ricevere prestazioni complementari se il decesso comporterà condizioni di vita precarie.
Assegno per grandi invalidi
Oltre alla rendita, i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a questa prestazione se sono grandi invalidi di grado medio o elevato. Sono considerate grandi invalidi le persone che hanno bisogno dell'aiuto permanente di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, quali vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, mangiare ecc. L'assegno è versato indipendentemente dal reddito e dalla sostanza.
L'AVS finanzia anche una serie di mezzi ausiliari - quali p. es. protesi, apparecchi acustici o scarpe ortopediche su misura - di cui i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno bisogno per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per ampliare la propria autonomia personale.
Adeguamento delle rendite
Di regola iI Consiglio federale adegua ogni due anni le rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Se, nel corso di un anno, il rincaro supera il 4 per cento, le rendite vengono adeguate prima. L'adeguamento è effettuato in base al cosiddetto «indice misto» che corrisponde alla media tra indice dei salari e indice dei prezzi.
Il 1° gennaio 2025, le prestazioni AVS/AI sono state aumentate.
Importo della rendita con una durata contributiva completa, franchi al mese:
Rendita di vecchiaia: 1'260.- importo minimo, 2'520.- massimo
Gli interlocutori per le domande degli assicurati relative all'AVS, all'AI, alle IPG, alle PC e sugli assegni familiari sono in primo luogo le casse di compensazione e gli uffici AI: Interlocutori