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Attenzione

E-mail fasulle inviate a nome dell’UFAS

Attualizzato il 16 gen 2026

Attualmente circolano varie e-mail inviate a nome della direttrice dell’UFAS, Doris Bianchi, nelle quali i destinatari vengono invitati a effettuare rimborsi. Vi rendiamo attenti al fatto che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali NON INVIA NESSUNA e-mail di questo tipo, né a privati né a istituzioni. Si tratta di un tentativo di pishing e di truffa del CEO, già segnalato all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Vi invitiamo pertanto a ignorare questo tipo di e-mail e, soprattutto, a NON cliccare i link in esse contenuti.

Pubblicato il 5 gennaio 2026

La previdenza per la vecchiaia nella previdenza professionale

La previdenza professionale (secondo pilastro) ha il compito, assieme al primo pilastro (AVS/AI/PC), di consentire agli assicurati un adeguato mantenimento del tenore di vita.

Chi è assicurato?

La LPP obbligatoria vale per tutti i lavoratori già assicurati nel 1° pilastro che guadagnano almeno 22'680 franchi all'anno (2025). È questo il limite minimo per poter accedere alla previdenza professionale obbligatoria. Questo limite corrisponde a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS massima (2026: CHF 2'520 x 12 = CHF 30'240, 3/4 di essa = CHF 22'680).

L'assicurazione obbligatoria ha inizio con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Fino al compimento del 24° anno di età, i contributi coprono solo i rischi di decesso e invalidità. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età si risparmia anche per la rendita di vecchiaia.

Vari gruppi di persone non sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. Ad esempio, i lavoratori autonomi, i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi, i membri di una famiglia che lavorano nella propria azienda agricola oppure le persone che, ai sensi dell'AI, sono invalide per almeno 70 %.

In alcuni casi, però, anche le persone appartenenti a queste categorie possono aderire facoltativamente all'assicurazione previdenziale minima.

6.06 - Obbligo d’affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP

Accredito di vecchiaia

Il capitale risparmiato per le prestazioni di vecchiaia è definito avere di vecchiaia ed è la somma degli accrediti di vecchiaia annuali e dei relativi interessi pari almeno al 1,25 % dal 2024 (2017-2023: 1 %; 1,25 % nel 2016; 1,75 % nel 2015). L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è fissato in percentuale rispetto al salario coordinato e varia in funzione dell'età e del sesso degli assicurati. Si applicano le seguenti aliquote :

Spetta all'istituto di previdenza stabilire come finanziare questi accrediti di vecchiaia annui. La LPP fornisce solo pochi principi a cui attenersi, fra cui il principio del finanziamento collettivo: il contributo dei datori di lavoro deve essere per lo meno pari alla somma dei contributi di tutti i dipendenti. Come per l'AVS, i datori di lavoro devono versare tutti i contributi (la loro parte e quella dei dipendenti, direttamente detratta dal salario).

Previdenza per la vecchiaia

La previdenza per la vecchiaia del secondo pilastro è basata su un processo di risparmio individuale che ha inizio a partire dal 25° anno d'età a condizione però che il reddito lavorativo annuale superi il minimo richiesto di 22'050 franchi (dal 2025: 22'680 franchi). Il processo di risparmio cessa al raggiungimento dell'età pensionabile. L'avere di vecchiaia risparmiato nel corso degli anni sul conto individuale degli assicurati serve a finanziare la rendita di vecchiaia. Il capitale disponibile è convertito nella rendita di vecchiaia annua in base a un fattore di conversione del 6,8%.

Panoramica delle prestazioni della LPP

Rendita di vecchiaia

Per avere diritto alla rendita di vecchiaia è necessario aver raggiunto l'età di riferimento. Dall'introduzione della riforma AVS 21 (1° gennaio 2024) vige un sistema pensionistico flessibile nel 1° e nel 2° pilastro.

La riforma sostituisce le attuali diverse età di pensionamento ordinarie per uomini (65 anni) e donne (64 anni) con un'età di riferimento identica a 65 anni per tutti gli assicurati dall'anno 2029.

L'età di riferimento per le donne è gradualmente aumentata come segue:

  • donne nate nel 1961: 64 anni e 3 mesi;
  • donne nate nel 1962: 64 anni e 6 mesi;
  • donne nate nel 1963: 64 anni e 9 mesi;
  • donne nate nel 1964 o dopo: 65 anni.

La rendita di vecchiaia annua corrisponde al 6,80% dell'avere di vecchiaia risparmiato.

Pensionamento flessibile: Pensionamento anticipato / pensionamento rinviato/ pensionamento parziale

Dall'introduzione della riforma AVS 21 (1° gennaio 2024), la persona assicurata ha diritto a una pensione anticipata, differita o parziale.

Pensionamento anticipato: la possibilità di andare in pensione anticipatamente sussiste a partire dal compimento del 63° anno di età.

Gli istituti di previdenza possono prevedere un'età inferiore per il percepimento delle prestazioni (ma non prima dei 58 anni).

Pensionamento Rinviato: se continua a lavorare dopo i 65 anni, l'assicurato ha la possibilità di rinviare la prestazione di vecchiaia fino al termine della sua attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Pensionamento parziale: La persona assicurata può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L’istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre. Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali.

In caso di pensionamento anticipato, le prestazioni di vecchiaia sono ridotte, in quanto l'avere di vecchiaia accumulato è incompleto e viene quindi convertito in una rendita di vecchiaia secondo un'aliquota di conversione inferiore. In caso di pensionamento rinviato,,le prestazioni di vecchiaia vengono aumentate.

Prestazione in capitale e/o rendita

L'assicurato può anche chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli venga versato sotto forma di prestazione in capitale. Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può anche prevedere che tutte le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità possano, su richiesta dell'avente diritto, essere versate sotto forma di capitale anche se l'importo supera il quarto dell'avere di vecchiaia. La persona assicurata deve rispettare il termine fissato dall'istituto di previdenza per la richiesta di una prestazione in capitale.

Rendita per figli

Al decesso del titolare della rendita di vecchiaia, il figlio interessato adempirebbe le condizioni per la rendita per orfani. La rendita si estingue quando il figlio compie i 18 anni. Essa sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che il figlio è a tirocinio o agli studi.

La rendita per figli corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio all'anno

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