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Attenzione

E-mail fasulle inviate a nome dell’UFAS

Attualizzato il 16 gen 2026

Attualmente circolano varie e-mail inviate a nome della direttrice dell’UFAS, Doris Bianchi, nelle quali i destinatari vengono invitati a effettuare rimborsi. Vi rendiamo attenti al fatto che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali NON INVIA NESSUNA e-mail di questo tipo, né a privati né a istituzioni. Si tratta di un tentativo di pishing e di truffa del CEO, già segnalato all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Vi invitiamo pertanto a ignorare questo tipo di e-mail e, soprattutto, a NON cliccare i link in esse contenuti.

Pubblicato il 1 settembre 2025

Provvedimenti professionali

L’integrazione professionale è un obiettivo fondamentale dell’assicurazione invalidità (AI). L’obiettivo dei provvedimenti d’integrazione è quello di permettere alle persone con un danno alla salute di mantenere il posto di lavoro o di tornare nel mondo del lavoro.

Durante l’attuazione dei provvedimenti d’integrazione gli assicurati hanno diritto a indennità giornaliere. A seconda della situazione, vengono rimborsate anche le spese di viaggio.

L’AI fornisce numerose prestazioni nell’ambito dell’integrazione professionale:

  • orientamento professionale;
  • prima formazione professionale;
  • perfezionamento professionale;
  • riformazione professionale;
  • collocamento;
  • lavoro a titolo di prova;
  • fornitura di personale a prestito;
  • aiuto in capitale.

Quando un collocamento va a buon fine,  al datore di lavoro può essere versato un assegno per il periodo d’introduzione. Inoltre, nel caso di una nuova incapacità al lavoro dell’assicurato, possono essere assunti eventuali aumenti dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera.

Opuscolo 4.09 – Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI

Provvedimenti di reintegrazione art. 8a LAI

Per migliorare la capacità al guadagno dei beneficiari di una rendita AI possono essere attuati, in qualsiasi momento, provvedimenti di reintegrazione. Tra questi figurano i medesimi provvedimenti previsti per l’integrazione, senza la concessione di una rendita. Gli assicurati e, se del caso, i loro datori di lavoro hanno inoltre diritto a consulenza e accompagnamento. Questa prestazione può essere concessa nel quadro di una revisione della rendita e durante la partecipazione a provvedimenti e può essere assegnata fino a tre anni dopo la riduzione o soppressione della rendita.

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