Persone disoccupate vicine al pensionamento
Le persone vicine all’età di pensionamento che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione hanno diritto a prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Calcolate in funzione del bisogno, queste prestazioni coprono la pigione, il sostentamento e le spese mediche. Lo scopo delle prestazioni transitorie è evitare che i beneficiari debbano intaccare la loro previdenza per la vecchiaia poco prima del pensionamento.
Condizioni di diritto
Per poter beneficiare delle prestazioni transitorie si devono adempiere tutte le seguenti condizioni di base:
- aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni;
- avere il domicilio in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
- aver versato contributi all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo il compimento dei 50 anni;
- aver conseguito un reddito annuo medio di almeno 22 680 franchi in questi 20 anni; e
- non beneficiare né di una rendita AVS né di una rendita AI.
Se sono adempiute tutte queste condizioni, viene in seguito esaminata la situazione finanziaria della persona richiedente. Si ha diritto alle prestazioni transitorie, se:
- si dispone di una sostanza inferiore a 50 000 franchi (fr. 100 000 per le coppie sposate); e
- le spese riconosciute superano i redditi computabili.
Prestazioni
Le prestazioni transitorie sono calcolate in funzione del bisogno. Il loro importo non dipende quindi soltanto dalle spese riconosciute, ma anche dai redditi computabili della persona richiedente. La legge fissa tali spese e tali redditi.
La prestazione transitoria annua serve a coprire le spese ricorrenti, per esempio per il cibo, la pigione o i vestiti. Essa include anche il premio dell’assicurazione malattie. L’importo della prestazione transitoria annua è limitato.
Oltre alla prestazione transitoria annua sono rimborsate anche le spese di malattia e d’invalidità, fino a un importo massimo.
Nel calcolo sono presi in considerazione anche eventuali redditi della persona richiedente e del coniuge nonché elementi della sostanza quali l’avere del 2° pilastro.
Maggiori informazioni sul calcolo delle prestazioni transitorie, sulle spese riconosciute e sui redditi computabili: Opuscolo "Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani"
Contributi
Per il finanziamento delle prestazioni transitorie non vengono prelevati contributi.
Richiesta di prestazioni
Le prestazioni transitorie non vengono versate automaticamente.
Per far valere il proprio diritto bisogna presentare una domanda all’organo esecutivo competente, che è di regola la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
La persona richiedente deve fornire giustificativi per dimostrare la sua situazione finanziaria.
Contatti
Elenco degli organi esecutivi competenti nei singoli Cantoni:
Organi per prestazioni complementari | Contatti | Centro d’informazione AVS/AI