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Pubblicato il 1 settembre 2025

Rendita d’invalidità

Una rendita serve a garantire il fabbisogno vitale del beneficiario. Se non è sufficiente a coprire il costo della vita, si ha diritto alle prestazioni complementari.

Il diritto a una rendita d’invalidità sussiste se sono adempiute le condizioni seguenti:

  • la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
  • l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; e
  • allo scadere dell’anno (anno di attesa) presenta ancora un’incapacità al guadagno di almeno il 40 per cento.

Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni AI. È quindi importante presentare tale richiesta non appena le limitazioni dovute a ragioni di salute possono dare diritto a prestazioni AI.

Opuscolo 4.04 - Rendite d’invalidità dell’AI

Valutazione del grado d’invalidità

Le rendite cui si ha diritto variano secondo il grado d’invalidità.

Un grado d’invalidità di almeno il 40 per cento dà diritto al 25 per cento di una rendita intera.

Per un grado d’invalidità tra il 41 e il 49 per cento si ha diritto a quote percentuali specifiche di una rendita intera.

Per un grado d’invalidità tra il 50 e il 69 per cento la percentuale della rendita a cui si ha diritto corrisponde al grado d’invalidità (p. es.: un grado d’invalidità del 52 % dà diritto a una rendita del 52 %).

Per un grado d’invalidità tra il 70 e il 100 per cento viene versata una rendita intera.

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