Armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno
Il Consiglio federale intende armonizzare le prestazioni del regime delle indennità di perdita di guadagno affinché siano più adeguate all’evoluzione della società. Concepito inizialmente per indennizzare i soldati tenuti a prestare servizio militare per la perdita di guadagno subita, questo ordinamento è stato progressivamente ampliato per indennizzare le persone che subiscono una perdita di guadagno in periodi legati alla genitorialità. Copre in particolare il congedo successivo a una nascita o a un’adozione, e il congedo di assistenza destinato ai genitori di figli con gravi problemi di salute.
In occasione della sua seduta del 16 aprile 2025, il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il relativo messaggio.
Negli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari volti a unificare il regime delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Attualmente, le madri, i padri (o le mogli delle madri), i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute e i genitori adottivi, ad esempio, non hanno diritto alle prestazioni accessorie di questo ordinamento (assegni per i figli, assegni per l’azienda e assegni per spese di custodia), contrariamente alle persone che prestano servizio, sia esso militare, civile o di protezione civile. Al fine di rimediare a queste disparità, il Consiglio federale ha elaborato un progetto di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) che prevede le quattro misure esposte di seguito.
Armonizzazione delle prestazioni
Attualmente, determinate prestazioni, quali gli assegni per l’azienda, gli assegni per spese di custodia e gli assegni per i figli, sono versate soltanto alle persone prestanti servizio. Il progetto prevede di estendere l’assegno per l’azienda, teso a coprire una parte delle spese fisse che i lavoratori indipendenti devono sostenere durante il loro periodo di servizio, a tutti i beneficiari di prestazioni dell’ordinamento delle IPG che esercitano un’attività lucrativa indipendente, in modo da aiutarli a coprire le spese in questione durante il congedo. Secondo il progetto, anche l’assegno per spese di custodia sarà mantenuto ed esteso a tutti i beneficiari di prestazioni dell’ordinamento delle IPG che adempiono le relative condizioni di diritto. Per contro, l’assegno per i figli verrà soppresso. Introdotto prima dell’entrata in vigore della legge sugli assegni familiari (LAFam), questo assegno non ha più ragione di essere. In effetti, questa prestazione comporta ormai un sovraindennizzo, dato che ogni figlio dà già diritto a un assegno per i figli ai sensi della LAFam, a prescindere dalla situazione personale o professionale del genitore, e va dunque soppressa.
Proroga del diritto all’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre
Attualmente, se immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive, il versamento dell’indennità di maternità può essere prolungato. Per contro, non esistono disposizioni analoghe in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre, sebbene in tale situazione essa non sia in grado di occuparsi del figlio. Il progetto prevede che il versamento dell’indennità di maternità potrà essere prolungato della durata effettiva della degenza ospedaliera della madre, fino a un massimo di 56 giorni, come avviene già in caso di degenza prolungata del neonato.
Mantenimento del diritto all’indennità per l’altro genitore in caso di decesso del figlio
Attualmente, il diritto all’indennità per l’altro genitore durante il congedo preso dal padre o dalla moglie della madre si estingue con il decesso del figlio. Il progetto prevede che il padre o la moglie della madre mantenga il proprio diritto, se il figlio nasce morto o muore nei 14 giorni successivi alla nascita.
Ampliamento del diritto all’indennità di assistenza in caso di degenza ospedaliera del figlio
Se un figlio dovrà restare in ospedale per almeno quattro giorni consecutivi, uno dei genitori potrà interrompere la propria attività lucrativa e beneficiare dell’indennità di assistenza per la durata della degenza ospedaliera. Una volta che il figlio sarà tornato a casa, il versamento dell’indennità potrà essere prolungato di ulteriori tre settimane al massimo, se un certificato medico attesta la necessità di assistenza da parte dei genitori durante la convalescenza. L’indennità potrà però essere concessa per al massimo 98 giorni complessivi di degenza ospedaliera e convalescenza.
Le modifiche proposte potranno essere finanziate con le risorse attualmente disponibili dell’ordinamento delle IPG, senza necessità di fonti di finanziamento supplementari.