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Attenzione

E-mail fasulle inviate a nome dell’UFAS

Attualizzato il 16 gen 2026

Attualmente circolano varie e-mail inviate a nome della direttrice dell’UFAS, Doris Bianchi, nelle quali i destinatari vengono invitati a effettuare rimborsi. Vi rendiamo attenti al fatto che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali NON INVIA NESSUNA e-mail di questo tipo, né a privati né a istituzioni. Si tratta di un tentativo di pishing e di truffa del CEO, già segnalato all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Vi invitiamo pertanto a ignorare questo tipo di e-mail e, soprattutto, a NON cliccare i link in esse contenuti.

Pubblicato il 1 settembre 2025

Rilevamento e intervento tempestivi

Il rilevamento tempestivo, vale a dire la prima comunicazione all’ufficio AI, offre un semplice strumento per inquadrare la situazione. L’intervento tempestivo fornisce rapidamente aiuto.

Rilevamento tempestivo

Nel quadro del rilevamento tempestivo, la persona interessata, o altri attori legittimati a farlo, informa l’ufficio AI in merito a un danno alla salute che rischia di compro-mettere la capacità al guadagno per un periodo prolungato. L’ufficio AI procede rapidamente a un esame della situazione e raccomanda se del caso la richiesta di prestazioni AI.

La comunicazione può essere effettuata dall'assicurato stesso oppure, dopo aver informato quest'ultimo, dal suo rappresentante legale, dai familiari che convivono nella stessa economia domestica, dal datore di lavoro, dai medici curanti, dalle assicurazioni sociali o private interessate e dalle autorità preposte all'aiuto sociale.

È sufficiente che un assicurato sia minacciato da un’incapacità al lavoro. Nel caso ideale, la comunicazione tempestiva permette di evitare l’invalidità.

Se il rilevamento tempestivo viene effettuato da terzi, l’assicurato deve essere informato prima della comunicazione.neu

L'ufficio AI può convocare l'assicurato a un colloquio di rilevamento tempestivo. In seguito comunica per iscritto all'interessato se è opportuno o meno presentare una richiesta di prestazioni AI.

Una comunicazione può essere effettuata da o per le seguenti persone:

  • minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità, non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e sono sostenuti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI;
  • persone che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) o che sono minacciate da tale incapacità.

Intervento tempestivo

I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di fornire aiuto il più rapidamente possibile affinché l’assicurato possa mantenere il proprio posto di lavo-ro o essere integrato in un nuovo posto all’interno della medesima azienda o in un’altra. Nel caso degli adolescenti e dei giovani adulti con un danno alla salute, i provvedimenti d’intervento tempestivo servono a sostenere l’entrata nel mondo del lavoro.

Prima di decidere in merito ai provvedimenti, l’AI procede a un’analisi della situazione, con l’eventuale partecipazione del datore di lavoro e/o di altri partner (scuola, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione d’indennità giornaliera, aiuto sociale ecc.). Sulla base di questa analisi della situazione è stilato un piano d’integrazione vincolante per tutte le parti. Entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta, l’AI emana la decisione in merito all’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (art. 49 LAI).

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

durante il periodo dell’obbligo scolastico:

  • orientamento professionale;
  • collocamento (sostegno nella ricerca di un posto di formazione);

dopo il periodo dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti:

  • adeguamenti del posto di lavoro;
  • corsi di formazione;
  • collocamento;
  • orientamento professionale;
  • riabilitazione socioprofessionale;
  • provvedimenti di occupazione;
  • consulenza e accompagnamento.

La fase d’intervento tempestivo inizia con l’inoltro della richiesta di prestazioni AI e termina con l’emanazione della decisione che stabilisce se si possa proseguire sulla via dell'integrazione o se invece vada esaminato il diritto a una rendita. Parallelamente vengono esaminati i presupposti per il diritto a provvedimenti d’integrazione.

Durante questo periodo l'AI di regola non versa alcuna indennità giornaliera. Non sussiste alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo.

Opuscolo 4.12 – Consulenza finalizzata all’integrazione, rilevamento e intervento tempestivi