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Pubblicato il 24 novembre 2025

Accordi di sicurezza sociale

La Svizzera applica con gli Stati dell'UE risp. dell'AELS i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE risp. della Convenzione AELS. La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con oltre 20 Stati al di fuori dell'UE/AELS.

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Nel suo allegato II, l'Accordo contiene disposizioni concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. La base di queste disposizioni è costituita dalle disposizioni di coordinamento vigenti all'interno dell'UE, vale a dire i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (disposizioni d'applicazione).

Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone

Regolamento (CE) n. 883/2004

Regolamento (CE) n. 987/2009

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati applicati fino al 31 marzo 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

Campo d'applicazione materiale

L'Accordo si applica a tutte le prescrizioni legali in materia di malattia, maternità e paternità, invalidità, vecchiaia, decesso (prestazioni per i superstiti), infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione, prepensionamento e prestazioni familiari.

Campo d'applicazione personale

Il campo d'applicazione personale comprende i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'UE che sono o sono stati assicurati in Svizzera o nello spazio comunitario, i rifugiati e gli apolidi. I familiari e i superstiti di queste persone sono anche protetti.

Principio della parità di trattamento

Nell'applicare la sua legislazione in materia di assicurazioni sociali, ogni Stato è tenuto a trattare i cittadini degli altri Stati alla stregua dei propri.

Legislazione applicabile

L'Accordo stabilisce in quale Paese una persona debba versare i propri contributi alle assicurazioni sociali. In linea di principio, l'obbligo di contribuzione per tutti i rami assicurativi incombe a un solo Stato, anche nei casi in cui una persona lavora in più Stati.

Prescrizioni particolari si applicano a determinate categorie professionali, ad esempio ai lavoratori distaccati attivi temporaneamente nello Stato partner per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (Lavoratori distaccati).

Disposizioni particolari per i singoli tipi di prestazioni

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

Una persona che ha lavorato in più Stati (oppure, in caso di decesso della persona assicurata, i suoi superstiti) riceve, raggiunta la vecchiaia o in caso di invalidità, una rendita parziale da ciascuno dei Paesi in cui ha lavorato, quando sono soddisfatte le condizioni legali nazionali, a condizione che in ciascuno di questi Paesi abbia pagato contributi almeno per la durata di un anno. Deve inoltre essere stato compiuto il periodo minimo d'assicurazione di ogni singolo Stato; allo scopo, tuttavia, vengono se necessario considerati i periodi d'assicurazione trascorsi in tutti gli Stati.

Le rendite devono essere versate in qualsiasi Paese di residenza.

Assicurazione malattie

In caso di malattia o di infortunio non professionale, chi è assicurato contro le malattie in uno Stato ha diritto a prestazioni medico-sanitarie anche se risiede o soggiorna in un altro Stato.

In tal caso, il trattamento all'estero viene effettuato come se la persona fosse assicurata nel Paese interessato. La partecipazione ai costi è retta dalle regole vigenti nel Paese in cui vengono dispensate le cure.

I siti Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dell'Istituzione comune LAMal forniscono informazioni:

Assicurazione malattie

Informazioni LAMal per i privati | Istituzione comune LAMal

Assicurazione contro gli infortuni

Una persona che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale riceve prestazioni dall'assicuratore competente. Se l'infortunio si verifica in un altro Stato, la persona è coperta dall'assicurazione contro gli infortuni del Paese in cui vengono dispensate le cure come se vi fosse assicurata. I costi vanno a carico dell'assicurazione competente.

Assegni familiari

Una persona ha diritto alle prestazioni del Paese in cui esercita l'attività lucrativa anche se vive con i propri figli in un altro Stato.

Se il coniuge esercita un'attività lucrativa nel Paese in cui vivono i figli, prevale il diritto alle prestazioni di questo Stato. L'altro Stato concede un assegno se le sue prestazioni sono superiori a quelle del Paese di residenza.

Assicurazione contro la disoccupazione

lavoro.swiss

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Accordo AELS

L'Accordo AELS riveduto (in vigore dal 1° giugno 2002) estende ai cittadini della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. L'Accordo si basa sulle disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

L'Accordo prevede alcune eccezioni per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si applicano le stesse regole di coordinamento sia nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che in quelli tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non si applicano invece alle situazioni che riguardano al contempo la Svizzera, l’UE e l’AELS, poiché non esiste un «accordo quadro».L’ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e il loro campo d’applicazione si limita ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo. Le disposizioni dell’ALC non si applicano quindi, per esempio, a un cittadino del Liechtenstein che risiede in Austria e lavora in Svizzera.

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati applicati fino al 31 dicembre 2015 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS.

Convenzioni con uno Stato contraente

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali con diversi Stati al di fuori dell'UE e dell'AELS. Esistono due tipi di convenzione: gli accordi globali e gli accordi in materia di distacco. Mentre i primi prevedono anche il coordinamento di prestazioni, i secondi contemplano solo le norme giuridiche applicabili in caso di distacco dei lavoratori nell'altro Stato contraente e il rimborso dei contributi.

Panoramica delle convenzioni (PDF, 557 kB, 01.01.2025)

I documenti d'informazione sulle convenzioni di sicurezza sociale sono disponibili soltanto in tedesco, francese e inglese.

Alcune vecchie convenzioni bilaterali con gli Stati dell'UE e dell’AELS continuano ad applicarsi ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE o della Convenzione AELS.

Campo d'applicazione materiale

Le convenzioni si riferiscono sempre ai rami assicurativi relativi alle rendite (Svizzera: AVS/AI), talvolta anche ad altri rami assicurativi.

Campo d'applicazione personale

Tutte le convenzioni sono applicabili ai cittadini dei due Stati contraenti, ai rifugiati, agli apolidi e, in relazione a singole disposizioni (p. es. lavoratori distaccati, assistenza reciproca in materia di prestazioni nell'assicurazione malattie nei rapporti con la Germania), anche ai cittadini di Stati terzi.

Principio della parità di trattamento

Il principio più importante di tutte le convenzioni è quello della parità di trattamento: le assicurazioni svizzere devono trattare i cittadini dello Stato partner come i propri e viceversa.

Legislazione applicabile

Le convenzioni stabiliscono la legislazione applicabile. In tal modo si evita che una persona che abita in uno dei due Stati e lavora nell'altro, o addirittura esercita un'attività lucrativa in entrambi gli Stati, debba versare contributi in ciascuno Stato per il medesimo reddito. In tutte le convenzioni concluse dal nostro Paese l'assoggettamento assicurativo è definito conformemente al principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Prescrizioni particolari si applicano a determinate categorie professionali, ad esempio ai lavoratori distaccati attivi temporaneamente nello Stato partner per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (Lavoratori distaccati).

Pensioni

Se uno Stato contraente richiede periodi minimi d'assicurazione pluriennali per l'acquisizione del diritto a rendite di vecchiaia o per superstiti, i periodi d'assicurazione all'AVS/AI svizzera vengono considerati come se la persona in questione fosse stata assicurata nel Paese interessato. In tal modo, anche i cittadini svizzeri che hanno lavorato nel Paese interessato solo per pochi anni possono beneficiare di rendite estere. A loro volta, i cittadini dello Stato partner ricevono rendite svizzere se compiono il periodo minimo di contribuzione vigente in Svizzera, cioè un anno, e adempiono le altre condizioni di diritto.

La rendita di vecchiaia viene calcolata in funzione del periodo di contribuzione compiuto nello Stato interessato. Chi è stato assicurato sia in Svizzera che nello Stato partner riceve una rendita parziale da ciascuno dei due Paesi.

Le convenzioni garantiscono il versamento delle rendite all'estero (Stato partner e, nella maggior parte dei casi, anche Stati terzi).

Il sito Internet della Centrale di compensazione fornisce informazioni al riguardo: www.zas.admin.ch

Documenti

Regolamento (CEE) n. 1408/71 

Regolamento (CEE) no. 574/72