Prestazioni e condizioni
Chi desidera esercitare il proprio diritto agli assegni familiari oppure ottenere informazioni sulla propria situazione personale deve presentare una richiesta in tal senso all’organo competente: Per le persone salariate, si tratta del datore di lavoro o della cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) cui quest’ultimo è affiliato. Per le persone che esercitano un’attività indipendente, si tratta della CAF cui sono affiliate. Per le persone che esercitano simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una salariata, si tratta del datore di lavoro o della CAF cui quest’ultimo è affiliato. Per le persone prive di attività lucrativa, si tratta in linea di principio della CAF del Cantone di domicilio.
Tipi e importi
L’ordinamento sugli assegni familiari comprende le prestazioni esposte di seguito:
- Assegno per i figli: è versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli. L’assegno per i figli ammonta ad almeno 215 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.
- Assegno di formazione: è versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui compie il 15° anno d’età, fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età. L’assegno di formazione ammonta ad almeno 268 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.
- Assegno di nascita: è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. I Cantoni sono liberi di prevedere un tale assegno nei propri ordinamenti sugli assegni familiari e di stabilirne l’importo. I Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Svitto, Uri, Vallese e Vaud versano un assegno di nascita.
- Assegno di adozione: è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L’adozione del figlio del coniuge o del partner ai sensi dell’articolo 264c del Codice civile non dà diritto a un assegno di adozione. I Cantoni sono liberi di prevedere un tale assegno nei propri ordinamenti sugli assegni familiari e di stabilirne l’importo. I Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Uri, Vallese e Vaud versano un assegno di adozione.
Tabelle
Persone che danno diritto agli assegni familiari
Danno diritto agli assegni familiari le persone seguenti:
- i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione con l’avente diritto;
- i figliastri dell’avente diritto che vivono in prevalenza nell’economia domestica di quest’ultimo o vi ha vissuto fino alla maggiore età;
- gli affiliati che vivono durevolmente nell’economia domestica dell’avente diritto, se quest’ultimo si assume le spese di mantenimento e di educazione gratuitamente o in cambio di un’indennità modesta;
- i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto, se quest’ultimo provvede prevalentemente al loro mantenimento.
Aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari le persone indicate di seguito:
- Le persone salariate, se conseguono un reddito soggetto all’AVS di almeno 630 franchi al mese o 7'560 franchi all’anno. Se questa soglia non viene raggiunta, le persone salariate sono considerate persone prive di attività lucrativa. In caso d’impiego presso più datori di lavoro, occorre sommare tutti i salari e considerare il reddito totale. In linea di principio, il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. Esistono però alcune eccezioni (malattia, infortunio, maternità; v. sotto).
- Le persone che esercitano un’attività indipendente, se sono affiliate a una cassa di compensazione per assegni familiari e il loro reddito soggetto all’AVS ammonta almeno a 630 franchi al mese o 7'560 franchi all’anno. Se questa soglia non viene raggiunta, queste ultime sono considerate persone prive di attività lucrativa. In linea di principio, il diritto agli assegni familiari nasce con l’inizio dell’attività lucrativa indipendente e si estingue con la fine di quest’ultima. Esistono però alcune eccezioni (malattia, infortunio, maternità; v. sotto).
- Le persone prive di attività lucrativa con un reddito modesto, se sono riconosciute quali persone senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS e sono domiciliate in Svizzera. Inoltre, il loro reddito imponibile annuo non deve superare i 45'360 franchi e non devono percepire prestazioni complementari all’AVS/AI.
In caso d’impedimento al lavoro (per malattia o infortunio), gli assegni familiari continuano a essere versati alle persone salariate e a quelle iche esercitano un’attività indipendente per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi successivi.
Inoltre, il diritto agli assegni familiari sussiste in caso di vari congedi, tra cui quelli di maternità, per l’altro genitore, di adozione o giovanili, per la durata legale del congedo in questione.
Le persone che percepiscono indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto agli assegni familiari, ma a un supplemento alle indennità giornaliere corrispondente all’importo dell’assegno per i figli o dell’assegno di formazione del Cantone di domicilio. Il diritto al supplemento è tuttavia sussidiario: l’assicurazione contro la disoccupazione non versa il supplemento se un’altra persona, ersercitando un’attività lucrativa, ha diritto agli assegni familiari per il medesimo periodo e per lo stesso figlio.
Per poter percepire il supplemento in questione, occorre inoltrare una richiesta alla cassa di disoccupazione del Cantone di domicilio.
Le madri disoccupate hanno diritto agli assegni familiari quali persone prive di attività lucrativa per le 14 settimane del congedo di maternità. Nel loro caso non si applicano le condizioni supplementari menzionate sopra (limite di reddito e mancata riscossione di prestazioni complementari).
Chi desidera esercitare il proprio diritto agli assegni familiari oppure ottenere informazioni sulla propria situazione personale deve presentare una richiesta in tal senso all’organo competente.
- Per le persone salariate, si tratta del datore di lavoro o della cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) cui quest’ultimo è affiliato.
- Per le persone che esercitano un’attività indipendente, si tratta della CAF cui sono affiliate.
- Per le persone che esercitano simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una salariata, si tratta del datore di lavoro o della CAF cui quest’ultimo è affiliato.
- Per le persone prive di attività lucrativa, si tratta in linea di principio della CAF del Cantone di domicilio.
Casse cantonali di compensazione
Concorso di diritti
Ogni figlio dà diritto a un solo assegno familiare dello stesso tipo (divieto di cumulo). Qualora più persone soddisfino i requisiti per ottenere assegni familiari per lo stesso figlio, sussiste un concorso di diritti. In tal caso, il versamento viene effettuato secondo l’ordine di priorità legale esposto di seguito.
- Principio dell’attività lucrativa: la persona che esercita un’attività lucrativa ha la priorità su quella che non ne esercita alcuna;
- Principio dell’autorità parentale: se entrambi gli aventi diritto esercitano un’attività lucrativa, la priorità va alla persona che detiene l’autorità parentale;
- Principio della custodia effettiva: se l’autorità parentale è congiunta o non è detenuta da nessuno degli aventi diritto, la priorità va alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente;
- Principio del domicilio: se i due genitori e il figlio vivono insieme, la priorità va alla persona che esercita un’attività lucrativa nel Cantone di domicilio del figlio;
- Principio del reddito: se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio del figlio o nessuno dei due vi lavora, la priorità va alla persona con il reddito soggetto all’AVS derivante da un’attività lucrativa salariata più elevato. Se nessuno dei genitori consegue un reddito da attività salariata, il primo avente diritto è il genitore con il reddito da attività lucrativa indipendente più elevato.
Se il primo criterio non consente di determinare il primo avente diritto, si applica il secondo criterio e così via.
Pagamento della differenza intercantonale
Se due persone aventi diritto agli assegni per lo stesso figlio lavorano in Cantoni diversi e l’importo degli assegni è superiore nel Cantone in cui lavora il secondo avente diritto, quest’ultimo può chiedere il pagamento della differenza.
Versamento a terzi
Gli assegni familiari devono essere impiegati per il mantenimento del figlio. Il genitore che percepisce gli assegni familiari deve trasferirli al genitore con cui vive il figlio. Se gli assegni familiari percepiti non sono riversati, il genitore che si occupa del figlio o il figlio maggiorenne può chiedere che tali prestazioni gli siano versate direttamente. Questa richiesta è denominata «versamento a terzi».
La richiesta di versamento a terzi deve essere inoltrata per iscritto alla CAF che versa le prestazioni. Essa deve essere motivata in modo convincente (mediante documenti giustificativi). Il genitore deve in particolare dimostrare che l’altro genitore non gli trasferisce gli assegni familiari che percepisce, o lo fa soltanto in parte. Dopo aver esaminato tutti gli elementi dell’incarto, la CAF emana una decisione, contro la quale si può fare opposizione.
Tramite il registro degli assegni familiari (RAFam) è possibile sapere se e da chi siano versati gli assegni familiari.
Link alla pagina "Registro degli assegni familiari"
Contenzioso
Se la richiesta di assegni familiari è respinta, la persona richiedente può esigere che la CAF emani una decisione formale, contro la quale si può poi fare opposizione entro 30 giorni presso la CAF che l’ha emanata. La decisione su opposizione può essere a sua volta impugnata davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, sempre entro un termine di 30 giorni.