AVS 21
La riforma sulla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) è in vigore dal 1° gennaio 2024. La riforma garantisce l’equilibrio finanziario dell’AVS, mantenendo il livello delle rendite.
Panoramica delle misure
L’età di riferimento (in precedenza «età ordinaria di pensionamento») corrisponde ora a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. A tal fine l’età di riferimento delle donne è innalzata progressivamente da 64 a 65 anni a partire dal 2025. Inoltre, uomini e donne possono impostare in modo più flessibile la riscossione della rendita, con l’introduzione di incentivi al proseguimento dell’attività lucrativa.
L’aliquota normale dell’IVA è stata aumentata di 0,4 punti percentuali all’8,1 per cento, l’aliquota ridotta e l’aliquota speciale per il settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, rispettivamente al 2,6 e al 3,8 per cento.
Nuova nozione di «età di riferimento»
Nella legislazione svizzera la nozione di «età di riferimento» ha sostituito quella di «età ordinaria di pensionamento». L’età di riferimento è l’età a partire dalla quale una persona assicurata può iniziare a percepire la rendita di vecchiaia senza riduzioni.
Armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne
L’età di riferimento è uguale per gli uomini e per le donne e corrisponde a 65 anni. Il necessario innalzamento dell’età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni avverrà a tappe a partire dal 2025 e interesserà le donne nate dopo il 1960.
Età di riferimento secondo l’anno e l’anno di nascita:
- fino al 2024: donne nate nel 1960 o prima: 64 anni;
- 2025: donne nate nel 1961: 64 anni e 3 mesi;
- 2026: donne nate nel 1962: 64 anni e 6 mesi;
- 2027: donne nate nel 1963: 64 anni e 9 mesi;
- a partire dal 2028: donne nate nel 1964 o successivamente: 65 anni.
Misure compensative per le donne nate tra il 1961 e il 1969
La riforma AVS 21 ha introdotto misure per attenuare le ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento per le donne prossime al pensionamento, ovvero quelle nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione). Le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita per tutta la vita. Quelle che optano per la riscossione anticipata della rendita beneficiano di aliquote di riduzione più favorevoli. Inoltre, le donne della generazione di transizione conservano la possibilità di riscuotere la rendita già a partire dai 62 anni.
L’importo di base del supplemento di rendita dipende dal reddito annuo medio determinante e dall’anno di nascita. Il supplemento individuale può essere calcolato tramite lo strumento online alla rubrica «Calcoli individuali». Il supplemento di rendita non è soggetto alla limitazione della rendita di vecchiaia per le coppie sposate e viene quindi versato anche in caso di superamento della rendita massima. Inoltre non determina una riduzione delle prestazioni complementari.
Le aliquote di riduzione applicate alle donne della generazione di transizione in caso di anticipazione della rendita sono inferiori alle aliquote di riduzione attuariale. L’importo è calcolato in funzione del numero di mesi di anticipazione e del reddito annuo medio determinante. Le aliquote di riduzione individuali possono essere calcolate tramite lo strumento online alla rubrica «Calcoli individuali». Per esempio, una donna nata nel 1966 con un reddito annuo medio inferiore a 60 480 franchi può iniziare a percepire ancora a 64 anni la rendita AVS senza che questa sia ridotta.
Flessibilizzazione della riscossione della rendita
La rendita di vecchiaia può essere riscossa tra i 63 e i 70 anni (tra i 62 e i 70 anni per le donne della generazione di transizione).
Inoltre, è ora possibile anticipare o rinviare anche solo una parte della rendita, a prescindere dal proseguimento o meno di un’attività lucrativa. Vi è un’unica condizione: la parte di rendita anticipata o rinviata deve essere pari almeno al 20 e al massimo all’80 per cento. Nel corso del passaggio progressivo al pensionamento, la percentuale di rendita riscossa può essere aumentata una sola volta, dopo di che la parte residua va riscossa integralmente.
Un’altra novità è costituita dalla possibilità di anticipare la rendita su base mensile (e non più solo di anni). In questo caso la rendita viene ridotta in base a un’aliquota di riduzione attuariale determinata in funzione del numero di mesi che mancano al raggiungimento dell’età di riferimento. Se si desidera rinviare la rendita AVS, lo si deve fare di almeno un anno, dopo di che può essere chiesto il suo versamento a partire da un mese qualsiasi, ma non più di 5 anni dopo l'età di riferimento. In questo caso la rendita viene aumentata in base a un’aliquota attuariale determinata in funzione del numero di mesi che separano il raggiungimento dell’età di riferimento e la data dell’effettivo inizio della riscossione della rendita.
Le aliquote di riduzione in caso di anticipazione e le aliquote di aumento in caso di rinvio verranno adattate alla speranza di vita e ridotte di conseguenza a partire dal 2027. Non sono ancora note, ma è già stato deciso di applicare riduzioni di rendita meno significative alle persone con redditi modesti.
Incentivi al proseguimento dell’attività lucrativa dopo i 65 anni
Chiunque eserciti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento può ora decidere se versare o meno contributi AVS sulla parte del suo reddito inferiore a 1400 franchi al mese (16 800 franchi all’anno). Al di sopra di questa franchigia, le contribuzioni restano obbligatorie. I contributi versati dopo l'età di riferimento vengono presi in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia, il che permette di migliorarla (fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per legge, ovvero 2520 franchi). Gli assicurati possono chiedere, una sola volta, che la rendita venga ricalcolata considerando i redditi da lavoro conseguiti dopo l’età di riferimento.
Riduzione del termine d’attesa per poter beneficiare di un assegno per grandi invalidi dell’AVS
Il termine d’attesa per poter beneficiare di un assegno per grandi invalidi (AGI) dell’AVS è stato ridotto da un anno a sei mesi. Questo termine indica la durata minima del periodo durante il quale una persona deve avere bisogno di aiuto permanente prima di poter richiedere un AGI. L’assegno è versato ai beneficiari di una rendita di vecchiaia che necessitano di assistenza regolare da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, igiene personale, mangiare ecc.). Nell’ambito dell’AI, il termine d’attesa per il diritto a un AGI rimane di un anno.
Calcoli individuali
Nuova età di riferimento
I calcoli effettuati dal presente strumento hanno valore puramente indicativo.
Supplemento di rendita e delle aliquote di riduzione
Il supplemento e le aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione sono graduati in funzione dell’età e delle fasce di reddito. Possono essere calcolati all’indirizzo seguente:
* Il reddito annuo medio determinante corrisponde alla somma di tutti i redditi sui quali sono stati versati contributi AVS, più eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali, divisa per il numero di anni di contribuzione. Può pertanto variare più o meno fortemente dal reddito attualmente conseguito. Nel caso delle coppie sposate, i redditi conseguiti negli anni di matrimonio vengono sommati e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting).
Ogni persona assicurata ha un conto individuale presso l’AVS, nel quale sono iscritti tutti i redditi passati sui quali ha versato contributi. Un estratto del conto attuale può essere ordinato presso il Centro d'informazione AVS/AI.
I calcoli effettuati dal presente strumento hanno valore puramente indicativo.
