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Pubblicato il 25 agosto 2025

Assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

I genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo pagato di 14 settimane. Le indennità di perdita di guadagno (IPG) compensano parzialmente la loro perdita di reddito durante questo periodo.

Condizioni di diritto

Ha diritto a un’indennità di assistenza chi:

  • esercita un’attività lucrativa salariata o indipendente; e
  • ha un figlio con gravi problemi di salute che non ha ancora compiuto 18 anni.

Vi è una chiara definizione dei gravi problemi di salute, che devono essere attestati da un medico e richiedere un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori.

A determinate condizioni, anche le persone disoccupate o incapaci al lavoro hanno diritto a un’indennità di assistenza.

Maggiori informazioni sulle condizioni di diritto e sulla definizione di gravi problemi di salute: IPG Assistenza

Prestazioni

Per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute si ha diritto a un congedo di 14 settimane indennizzato mediante le IPG. L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno.

I genitori possono ripartirsi liberamente le 14 settimane entro un termine quadro di 18 mesi.

Maggiori informazioni sull’indennità di assistenza: IPG Assistenza

Altre misure legate all'assistenza

Malattie di natura benigna o lievi postumi di un infortunio nonché problemi di salute di media gravità possono richiedere un ricovero ospedaliero e/o un'assistenza medica regolare. Questi problemi non dà diritto all'indennità di assitenza.

Per contro, il Codice delle obbligazioni prevede tre giorni di congedo pagato per le assenze dal lavoro di breve durata per assistere familiari. In questo caso, il familiare che ha bisogno di assistenza non deve essere necessariamente un figlio: è riconosciuta anche l’assistenza a partner, fratelli o genitori. Durante tale assenza breve il datore di lavoro è tenuto a versare l’integralità del salario.

Contributi

Chi vive o lavora in Svizzera deve pagare i contributi IPG dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d’età fino al raggiungimento dell’età di riferimento. L’obbligo contributivo inizia a 17 anni per chi comincia a lavorare già prima, e continua a sussistere per chi prosegue l’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. I contributi IPG sono prelevati contemporaneamente ai contributi AVS e AI.

  • I salariati pagano la metà dei contributi; l’altra metà è pagata dal datore di lavoro.
  • Per i lavoratori indipendenti i contributi sono calcolati in base al reddito conseguito nell’anno di contribuzione.
  • I contributi IPG devono essere pagati anche delle persone senza attività lucrativa. Nel loro caso, i contributi sono calcolati in base alla sostanza e/o al reddito annuo conseguito in forma di rendita.

Maggiori informazioni sui contributi IPG: Panoramica dei contributi

Richiesta di prestazioni

Per i salariati, è il datore di lavoro che si occupa di inoltrare la richiesta di prestazioni alla cassa di compensazione competente.

Gli indipendenti devono inviare personalmente la richiesta di un’indennità di assistenza alla loro cassa di compensazione.

Se i due genitori si ripartiscono il congedo, è competente la cassa del primo genitore che riceve l’indennità.

Contatti

Elenco delle casse di compensazione:

Contatti | Centro d’informazione AVS/AI

Ulteriori informazioni