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Pubblicato il 23 luglio 2024

IPG Maternità

Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno generalmente diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino.

Diritto all'indennità di maternità

Tutte le donne che svolgono un'attività lucrativa hanno diritto in linea di principio a un'indennità in caso di maternità. Per ricevere la prestazione, al momento del parto la madre deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere stata assicurata obbligatoriamente all'AVS nei nove mesi precedenti. I periodi assicurativi accumulati in uno Stato dell'UE o dell'AELS sono presi in considerazione senza alcuna limitazione;
  • aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque di questi nove mesi a prescindere dal grado di occupazione;
  • avere un contratto di lavoro valido, esercitare un'attività lucrativa indipendente oppure collaborare nell'azienda o nell'azienda agricola del marito percependo un salario in contanti (non è invece necessario che la madre riprenda l'attività lucrativa dopo il congedo di maternità);
  • Anche le donne disoccupate che ricevono già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o potrebbero riceverla poiché presentano un periodo di contribuzione sufficiente secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione hanno diritto all'indennità di maternità;
  • Lo stesso vale per le donne che per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza.

Le salariate che non soddisfano le condizioni necessarie per percepire l'indennità in caso di maternità mantengono il diritto al versamento del salario da parte del datore di lavoro dopo il parto secondo quanto previsto dal Codice delle obbligazioni.

Calcolo dell’indennità

L'indennità di maternità è stata introdotta il 1° luglio 2005 in seguito alla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), approvata in votazione popolare il 26 settembre 2004 con il 55,4 per cento di voti favorevoli.

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità giornaliera massima è versata a chi guadagna un reddito mensile di 8250 franchi (8250 franchi x 0.8 / 30 giorni = 220 franchi al giorno) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 99'000 franchi (99'000 franchi x 0.8 / 360 giorni = 220 franchi al giorno).

Opuscolo 6.02 «indennità in caso di maternità»

Prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera del neonato

Dal 1° luglio 2021 migliorerà anche la situazione delle madri il cui neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto. Finora, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato immediatamente dopo il parto, la madre poteva chiedere il rinvio del versamento dell’indennità di maternità. In questo caso, però, ha rischiato di rimanere senza reddito per il periodo tra la nascita del figlio e il momento in cui inizia a percepire l’indennità di maternità: il versamento del suo salario non era sempre garantito e la legge le vieta di lavorare durante le otto settimane successive al parto. In una situazione del genere, grazie alla modifica della LIPG d’ora in poi le madri che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità potranno beneficiare di fino a otto settimane supplementari. Il prolungamento dell’indennità di maternità sarà finanziato tramite le IPG.

Ulteriori provvedimenti volti a proteggere la maternità

La legge sul lavoro contiene disposizioni tese a proteggere le donne incinte, le puerpere e le madri che allattano. Prevede il divieto di svolgere lavori pericolosi o gravosi per tutta la gravidanza e durante l'allattamento. Le donne incinte e le madri che allattano hanno diritto all'80 per cento del salario se il datore di lavoro non può offrire loro un lavoro equivalente, ma non pericoloso.Vi è inoltre il divieto di riprendere il lavoro durante le otto settimane successive al parto.

Il Codice delle obbligazioni (CO) prevede la protezione contro il licenziamento per tutta la durata della gravidanza e durante le 16 settimane successive al parto. Dal 1° luglio 2005 le lavoratrici hanno diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (art. 329f CO).

Protezione della maternità – lavoratrici

Tutti i Cantoni hanno istituito o riconosciuto centri di consulenza giusta la legge federale sui consultori di gravidanza, che forniscono consulenza gratuita e prestano l'aiuto necessario alle donne incinte e alle altre persone interessate.

Elenco dei consultori di gravidanza

In caso di bisogno diversi Cantoni versano prestazioni ai genitori, concepite analogamente al sistema delle prestazioni complementari.

Congedo in caso di decesso di un genitore dopo la nascita

Le conseguenze del decesso di un genitore poco dopo la nascita del figlio sono tragiche per la famiglia e per il neonato. Infatti, dopo una tale tragedia il bisogno di protezione del figlio aumenta e il suo benessere deve prevalere su ogni altra considerazione.

Il 1º gennaio 2024 è entrata in vigore una modifica della legge sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG) che prevede che, in caso di morte della madre poco dopo la nascita del bambino, il padre superstite abbia diritto a 14 settimane di congedo indennizzato dalla IPG. Questo congedo deve essere fruito ininterrottamente dal giorno successivo al decesso della madre. Allo stesso tempo, in caso di decesso del padre poco dopo la nascita del bambino, alla madre superstite vengono concesse, oltre alle 14 settimane di congedo di maternità, altre due settimane di congedo. Questo congedo può essere fruito in modo flessibile, allo stesso modo del congedo di paternità.

Questi cambiamenti si applicano anche alla moglie della madre che soddisfa le condizioni per il congedo di paternità (congedo per l'altro genitore).

Evoluzione della protezione in caso di maternità

Fino al 19ᵒ secolo, la maternità e la famiglia sono considerate rischi naturali che non necessitano di alcuna protezione da parte dello Stato sociale. La situazione cambia alla fine della Prima Guerra mondiale, quando l’assicurazione maternità e gli assegni familiari fanno il loro ingresso nell’agenda politica. Nel 1945 il popolo approva l’iscrizione dei due strumenti nella Costituzione federale, ma la loro attuazione va per le lunghe. Se nel caso degli assegni familiari la lacuna è inizialmente colmata dai Cantoni, per l'introduzione dell’assicurazione maternità si dovrà attendere fino al 2005.

Finanziamento

L'indennità di maternità è finanziata mediante i contributi alle IPG, prelevati unitamente ai contributi all'AVS. Sono soggetti all'obbligo di versare i contributi i datori di lavoro, i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa l'aliquota di contribuzione ammonta allo 0,5 per cento del guadagno lordo. Per i salariati il datore di lavoro deve prendere a carico la metà dei contributi. I poteri pubblici non partecipano al finanziamento di questa prestazione.

Domande e risposte

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