Pubblicato il 29 ottobre 2025
IPG per le persone prestanti servizio
Durante i periodi di istruzione e di servizio nell’esercito, nella protezione civile o nel servizio civile, le persone prestanti servizio ricevono, oltre al soldo, indennità di perdita di guadagno (IPG) per ogni giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Questo vale anche per impieghi nell’ambito di Gioventù e Sport.
Istruzione di base (compresa la scuola reclute)
Militari in ferma continuata
V. IPG per le reclute -> Militari in ferma continuata
Corsi di ripetizione (CR)
Se la persona prestante servizio non ha figli, riceve l’indennità minima di 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo. Una persona è considerata senza attività lucrativa se negli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio o dell’inizio del corso ha svolto un’attività lucrativa per meno di 4 settimane (o 20 giorni lavorativi o 160 ore).
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 110 franchi (1 figlio) e al massimo a 138 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo.
Se la persona prestante servizio non ha figli, durante i corsi di ripetizione l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 69 franchi e al massimo a 220 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 110 franchi (1 figlio) e al massimo a 275 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo.
Se la persona prestante servizio non ha figli, durante i corsi di ripetizione l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro determinante per l’ultima decisione in materia di contributi AVS prima dell’entrata in servizio o dell’inizio del corso, convertito in reddito giornaliero, ma almeno a 69 franchi e al massimo a 220 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 110 franchi (1 figlio) e al massimo a 275 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo.
Se a causa della sua attività indipendente una persona deve sostenere spese d’esercizio ricorrenti (p. es. locazione di locali commerciali ecc.) ha inoltre diritto a un assegno per l’azienda. L’assegno per l’azienda ammonta a 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Per richiederlo occorre indicare il numero di conteggio nella richiesta IPG. L’assegno per l’azienda è versato in aggiunta all’indennità di base.
Una persona prestante servizio che accudisce personalmente i propri figli e che deve farli accudire da terzi a causa di un servizio o di un corso ha diritto a un assegno per spese di custodia di al massimo 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Per maggiori informazioni si rinvia al numero 5 dell’opuscolo informativo 6.01 Indennità di perdita di guadagno.
Modulo Domanda di un assegno per spese di custodia nell’ambito delle IPG
Carriera di quadro
Durante l’istruzione dei quadri, in aggiunta al soldo e alle IPG è versato anche un supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio non ha figli, durante l’istruzione dei quadri l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 124 franchi e al massimo a 220 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 179 franchi (1 figlio) e al massimo a 275 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio non ha figli, riceve l’indennità minima di 124 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 179 franchi (1 figlio) e al massimo a 193 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se una persona ha portato a termine la sua formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o durante l’istruzione di base, l’indennità è calcolata sulla base del salario di riferimento del settore professionale in questione. Per «immediatamente prima» si intende che tra la conclusione della formazione e l’entrata in servizio non devono passare più di quattro settimane. La sua indennità corrisponde a quella cui hanno diritto i lavoratori salariati che prestano servizio.
Affinché sia applicata questa base di calcolo, occorre inoltrare alla cassa di compensazione competente una copia dell’attestazione di conclusione degli studi, del certificato federale di capacità, del diploma o di un’attestazione equivalente dell’istituto scolastico. La cassa di compensazione può tuttavia rifiutare l’applicazione di questa base di calcolo se è convinta che la persona prestante servizio non avrebbe intrapreso alcuna attività lucrativa immediatamente dopo la formazione.
Se la persona prestante servizio non ha figli, riceve un’indennità di base di 124 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo. Se dopo il servizio non entra direttamente nel mondo del lavoro ma svolge un’ulteriore formazione (p. es. un corso di master o un soggiorno linguistico) o soggiorna all’estero per vacanze, in linea di massima non ha diritto alle indennità calcolate in base al salario di riferimento del settore. La formazione è considerata conclusa soltanto al conseguimento del diploma di master.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 179 franchi (1 figlio) e al massimo a 193 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio prova che verosimilmente nel periodo in cui effettua il servizio avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo prolungato, ossia che avrebbe instaurato un rapporto di lavoro della durata di almeno un anno oppure che il suo guadagno sarebbe aumentato almeno del 25 per cento, l’indennità è calcolata in base al salario che avrebbe presumibilmente potuto percepire.
Affinché sia applicata questa base di calcolo, occorre inoltrare alla cassa di compensazione competente, per esempio, il contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro o dossier di candidatura. Se è convinta che la persona prestante servizio non avrebbe intrapreso alcuna attività lucrativa anche se non avesse prestato servizio, la cassa di compensazione può però confutare questa presunzione fornendo prove del contrario. In tal caso non applica il criterio della verosimiglianza.
Se la persona prestante servizio non ha figli, durante l’istruzione dei quadri l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro determinante per l’ultima decisione in materia di contributi AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in reddito giornaliero, ma almeno a 124 franchi e al massimo a 220 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se la persona prestante servizio ha figli, l’indennità ammonta almeno a 179 franchi (1 figlio) e al massimo a 275 franchi (3 figli o più) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo e al supplemento di soldo.
Se a causa della sua attività indipendente una persona deve sostenere spese d'esercizio ricorrenti (p. es. locazione di locali commerciali ecc.) ha inoltre diritto a un assegno per l'azienda. L’assegno per l’azienda ammonta a 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Per richiederlo occorre indicare il numero di conteggio nella richiesta IPG.L’assegno per l’azienda è versato in aggiunta all’indennità di base.
Una persona che accudisce personalmente i propri figli e che deve farli accudire da terzi a causa di un servizio o di un corso ha diritto a un assegno per spese di custodia di al massimo 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Per maggiori informazioni si rinvia al numero 5 dell’opuscolo informativo 6.01 Indennità di perdita di guadagno.
Modulo Domanda di un assegno per spese di custodia nell’ambito delle IPG
Interruzione
Il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione (p. es. tra la scuola reclute e la scuola sottufficiali o tra quest’ultima e il pagamento del grado) dà sempre diritto al soldo, ma non sempre anche alle IPG.
La persona prestante servizio non ha diritto alle IPG, se:
- non esercitava un’attività lucrativa già prima dell’entrata in servizio, ovvero se nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio ha svolto un’attività lucrativa per meno di 4 settimane (o 20 giorni lavorativi o 160 ore);
- è registrata presso la cassa di compensazione quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente;
- ha un rapporto di lavoro in essere (contratto valido) durante tutto il periodo di servizio, vale a dire anche durante il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione. Questo vale anche per rapporti di lavoro temporanei o su chiamata.
Le persone che durante il servizio militare non hanno più nessun rapporto di lavoro, hanno diritto alle IPG nel periodo tra due servizi d’istruzione se:
- il rapporto di lavoro o il tirocinio è cessato prima dell’entrata in servizio o durante il medesimo; o
- fino all’entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o
- nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno 4 settimane (o 20 giorni lavorativi o 160 ore); il momento determinante per il calcolo di questo periodo non è quello dell’interruzione, ma la data effettiva dell’entrata in servizio (di regola, l’inizio della scuola reclute);
E se:
- l’interruzione non dura più di sei settimane.
Corsi per quadri di Gioventù e Sport e per monitori di giovani tiratori
Informazioni per future monitrici e futuri monitori G+S
Panoramica
Richiesta
Le persone prestanti servizio ricevono dal loro contabile un modulo di richiesta IPG, su cui sono indicati i giorni di servizio prestati e con diritto al soldo. Il modulo va completato con i dati personali e inoltrato rapidamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione, affinché il versamento delle IPG possa essere effettuato il più presto possibile.
Indirizzi delle casse di compensazione
Versamento
In linea di massima la cassa di compensazione versa le IPG, previa deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali, direttamente alla persona prestante servizio.
Eventuali assegni per spese di custodia e assegni per l’azienda vanno ad aggiungersi all’indennità di base e vengono anch’essi versati direttamente alla persona prestante servizio.
Secondo le disposizioni vigenti, le IPG spettano in linea di principio alla persona prestante servizio. Si deroga a questo principio soltanto se il datore di lavoro versa il salario alla persona prestante servizio durante il periodo di servizio. In tal caso, le IPG spettano per legge al datore di lavoro, che ha però diritto soltanto all’importo del salario che ha effettivamente versato alla persona prestante servizio durante il periodo di servizio.
Se le IPG superano l’importo del salario versato al dipendente che presta servizio, la cassa di compensazione versa la differenza direttamente a quest’ultimo.
Questa disposizione vale anche per le persone che lavorano a tempo parziale e quelle con attività lucrative irregolari, ossia che lavorano per esempio la sera o nei fine settimana. Anche in questo caso il datore di lavoro ha diritto alle IPG, indipendentemente dal fatto che il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del salariato e che il datore di lavoro non subisca alcuna perdita materiale o che il servizio o il corso non comprometta l’adempimento degli obblighi professionali (cfr. art. 19 cpv. 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 2 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno).
In tal caso il datore di lavoro è libero di trasferire le IPG alla persona prestante servizio, ma non è tenuto per legge a farlo.
Importante: le IPG non servono a remunerare gli aventi diritto per il compito o il lavoro svolto durante il servizio (è il soldo ad avere questa funzione), ma rappresentano un’adeguata compensazione finanziaria per il salario effettivamente perso durante il servizio o il corso.
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Per tutta la durata del servizio o del corso di Gioventù e Sport, le persone prestanti servizio sono assicurate contro le malattie e gli infortuni dall’assicurazione militare. Durante questo periodo possono pertanto sospendere la loro assicurazione malattie obbligatoria (assicurazione di base). A tal fine la cassa malati necessita dell’ordine di marcia o della convocazione.
Maggiori informazioni al riguardo: Assicurazione militare