Durante l’istruzione di base (scuola reclute [SR]) le reclute ricevono, oltre al soldo, un’indennità di base unitaria (IPG) pari a 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), indipendentemente dal fatto che prima della SR esercitassero un’attività lucrativa o svolgessero una formazione.
Reclute
Le reclute in formazione ricevono, oltre al soldo, l’indennità di base unitaria di 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
Non si fa alcuna distinzione tra le reclute che svolgono un tirocinio e quelle che frequentano un’università o una scuola universitaria professionale.
Le reclute senza contratto di lavoro valido ricevono, oltre al soldo, l’indennità di base unitaria di 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
Per le reclute con contratto di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare il salario conformemente al contratto di lavoro, al contratto collettivo di lavoro o al Codice delle obbligazioni (CO).
La continuazione o meno del rapporto di lavoro non incide sull’importo delle IPG, che ammonta a 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo, anche per le reclute che hanno un contratto di lavoro.
Il datore di lavoro versa alle reclute il salario contrattuale. Se questo è superiore all’indennità di 69 franchi al giorno, si fa carico della differenza.
Cosa vuol dire «per un tempo limitato»? La durata dell’obbligo di continuare a versare il salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (compreso il tirocinio). Nel primo anno di servizio il «tempo limitato» corrisponde a tre settimane. A partire dal secondo anno di servizio il datore di lavoro deve versare la differenza «per un tempo adeguatamente più lungo». Per stabilire la durata di questo «tempo adeguatamente più lungo» vengono di regola applicate le cosiddette scale bernese, zurighese o basilese. Queste sono riportate nel Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile.
Questa regolamentazione vale anche per le attività accessorie e i lavori per studenti.
Le reclute con figli (propri o affiliati) ricevono, oltre al soldo, un’indennità di base che va da 110 franchi (un figlio) fino al massimo a 275 franchi (≥ tre figli) per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
Alle reclute che non possono accudire da sole i propri figli a causa della SR vengono rimborsate le spese sostenute per la custodia da parte di terzi, con un assegno per spese di custodia di al massimo 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). L’assegno è versato, in aggiunta all’indennità di base, alle reclute che prestano almeno due giorni di servizio consecutivi.
Anche le reclute esercitanti un’attività lucrativa indipendente ricevono, oltre al soldo, l’indennità di base unitaria di 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
Le reclute che a causa della loro attività indipendente devono sostenere spese d’esercizio ricorrenti (p. es. locazione di locali commerciali ecc.) hanno diritto a un assegno per l’azienda. L’assegno per l’azienda ammonta a 75 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi). Per riceverlo, occorre indicare nella richiesta IPG il numero di conteggio. L’assegno per l’azienda è versato in aggiunta all’indennità di base.
Le reclute che lavorano principalmente nell’azienda agricola familiare ricevono, oltre al soldo, l’indennità di base unitaria di 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
A determinate condizioni, queste persone hanno diritto a un assegno per l’azienda, se durante la SR devono essere sostituite da un ausiliario. L’assegno per l’azienda, pari a 75 franchi per giorno di servizio prestato, è versato in aggiunta all’indennità di base.
La condizione per il versamento di un assegno per l’azienda agli agricoltori che lavorano nell’azienda familiare è che questi vengano sostituiti per almeno 10 giorni durante un servizio ininterrotto di almeno 12 giorni da un ausiliario la cui rimunerazione media in contanti ammonti ad almeno 75 franchi al giorno.
I militari in ferma continuata (persone in lungo servizio) sono persone che svolgono l’intero servizio militare obbligatorio (SR e corsi di ripetizione [CR]) in una sola volta.
Durante l’istruzione di base, gli importi delle indennità per i militari in ferma continuata sono quelli previsti per la SR. Oltre al soldo, essi ricevono di regola 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), indipendentemente dal loro grado (recluta, soldato o appuntato) e dal fatto di aver esercitato o meno un’attività lucrativa prima della SR. L’unica eccezione sono le reclute con figli (v. capitolo separato).
Se dopo l’istruzione di base non svolgono alcun servizio di avanzamento, le persone prestanti servizio che esercitano un’attività lucrativa ricevono un’indennità pari all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi), in aggiunta al soldo. L’indennità per i lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio.
Dopo i primi dieci giorni della SR, i militi ricevono dal loro contabile un modulo di richiesta IPG, su cui sono indicati i giorni di servizio prestati. Il modulo va completato con i dati personali e inoltrato rapidamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione, affinché il versamento delle IPG possa essere effettuato il più presto possibile.
Le reclute senza contratto di lavoro ricevono l’indennità di base direttamente dalla cassa di compensazione AVS, previa deduzione dei contributi sociali.
Salario superiore a 2580 franchi lordi al mese Le IPG sono versate interamente al datore di lavoro. Questi versa al lavoratore il salario contrattuale o quello dovuto secondo il CO in virtù del suo obbligo di continuare a versare il salario.
Salario uguale o inferiore a 2580 franchi lordi al mese In tal caso al datore di lavoro è versata la parte delle IPG corrispondente al salario versato al lavoratore. Il lavoratore riceve pertanto due versamenti: uno dal datore di lavoro, che gli versa il salario contrattuale o quello dovuto secondo il CO, e uno dalla cassa di compensazione, che gli versa la differenza tra il salario e l’importo totale delle IPG.
La cassa di compensazione può effettuare il versamento delle IPG soltanto dopo aver ricevuto il modulo di richiesta IPG debitamente compilato. Se tutti i dati sono corretti, la cassa versa le IPG dopo circa otto giorni lavorativi.
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Per tutta la durata della SR, i militi sono assicurati contro le malattie e gli infortuni dall’assicurazione militare. Durante questo periodo possono pertanto sospendere la loro assicurazione malattie obbligatoria (assicurazione di base). A tal fine la cassa malati necessita dell’ordine di marcia.