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Pubblicato il 29 settembre 2018

La previdenza per i superstiti nella previdenza professionale

Le prestazioni per i superstiti della previdenza professionale garantiscono la sicurezza finanziaria dei superstiti in caso di decesso dell'assicurato. Esse comprendono la rendita per vedove/vedovi e la rendita per orfani, nonché, se del caso, una prestazione in capitale una tantum

Previdenza per i superstiti

Il coniuge superstite (uomo o donna) che deve occuparsi del mantenimento del/i figli/o o che ha almeno 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni ha diritto a una rendita per coniuge superstite. Se il coniuge superstite non soddisfa queste condizioni, riceve un versamento unico pari a tre rendite annuali.

Il diritto a una rendita del coniuge superstite si estingue con il passaggio a nuove nozze. Anche il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per superstiti dopo il decesso dell'ex coniuge, purché il matrimonio sia durato almeno 10 anni e ,in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato superstite abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece che di una rendita vitalizia. La rendita dei superstiti non può inoltre superare la pensione alimentare, in virtù della sentenza di divorzio.

I partner registrati sono equiparati alle persone sposate o, in caso di scioglimento giudiziale dell'unione, divorziate. La persona assicurata può designare quale beneficiario di prestazione per i superstiti il suo o la sua partner non sposato/a o non registrato/a, se i partner, prima del decesso, hanno convissuto per 5 anni o se hanno dovuto provvedere al mantenimento di figli comuni.

Panoramica delle prestazioni della LPP

Vedova o vedovo

La vedova o il vedovo deve avere almeno 45 anni e il matrimonio deve essere durato almeno 5 anni.

Il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova dopo la morte dell'ex coniuge a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e al momento del divorzio gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.

L'importo annuo corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia o di invalidità totale percepita.

Liquidazione in capitale per il coniuge superstite

Quando non sussiste alcun diritto a una rendita per coniuge superstite. 3 rendite annuali sotto forma di liquidazione in capitale

Rendita per superstiti per il partner registrato

  • L'unione domestica registrata dev'essere durata almeno 5 anni.
  • Inoltre, il partner superstite deve aver 45 anni o
  • almeno un figlio a carico.

L'ex partner superstite è equiparato all'ex coniuge superstite a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno 10 anni e al momento del scioglimento della comunione domestica gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.

L'importo annuo corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia o di invalidità intera.

Liquidazione in capitale per il partner registrato superstite

Quando non sussiste alcun diritto a una rendita per coniuge superstite. 3 rendite annuali sotto forma di liquidazione in capitale

Prestazioni per i superstiti per partner non sposati o non registrati, se previste dal regolamento dell'istituto di previdenza

  • Convivenza di almeno 5 anni prima del decesso;
  • o mantenimento di figli comuni;

Rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento dell'istituto di previdenza.

Rendita per orfani

Pensionati con figli di età inferiore a 18 anni, ancora in formazione o con un grado d'invalidità almeno del 70%, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età , fintanto che il figlio è a tirocinio o agli studi.

L'importo annuo corrisponde al 20% della rendita intera di invalidità ovecchiaia.

Particolarità: Liquidazione in capitale

In caso di decesso può essere possibile un versamento unico di un capitale di liquidazione. Ciò dipende tuttavia dalle disposizioni contenute nel regolamento dell'istituto di previdenza.

Sovraindennizzo

Le prestazioni dell'assicurazione infortuni (LAINF) o dell'assicurazione militare (LAM) hanno per principio la precedenza, anche se esiste un obbligo di prestazione della LPP per lo stesso caso d'assicurazione. Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti in conformità alla LPP vengono concesse dunque solo se, sommate alle altre entrate, non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Se viene superato questo limite, le prestazioni d'invalidità e superstiti LPP vengono ridotte nella stessa proporzione. Questa norma intende evitare il sovraindennizzo: l'obbligo di prestazione dei vari rami assicurativi non deve in pratica consentire agli assicurati di trovarsi in una situazione finanziaria migliore di quella precedente il sinistro.

Mantenimento della protezione previdenziale

Se gli assicurati lasciano l'istituto di previdenza prima che si verifichi un caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità), hanno diritto a percepire la prestazione d'uscita. In questo caso si parla di libero passaggio. Il caso di libero passaggio può verificarsi sia quando un assicurato cambia posto di lavoro che quando non inizia una nuova attività subito dopo essere uscito dall'istituto di previdenza. Nel primo caso, l'istituto di previdenza precedente versa la prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Nel secondo caso, la persona assicurata deve comunicare all'istituto di previdenza a quale istituto di libero passaggio deve essere versata la prestazione d'uscita. L'assicurato può scegliere fra un conto di libero passaggio a suo nome presso una fondazione bancaria e una polizza di libero passaggio a suo favore presso una compagnia di assicurazioni. La protezione previdenziale della persona assicurata viene così mantenuta in quanto questo capitale le viene versato in contante esclusivamente a determinate condizioni.

Se la persona assicurata non comunica all'istituto di previdenza dove deve essere versata la prestazione d'uscita, quest'ultimo deve versarla all'istituto collettore entro 2 anni da quando si è verificato il caso di libero passaggio.

Gli assicurati che desiderano ritrovare averi dimenticati presso istituti di previdenza professionale possono rivolgersi all'Ufficio centrale del secondo pilastro, che comunicherà gratuitamente loro presso quali istituti potrebbero essere gestiti i loro averi previdenziali o i loro conti o polizze di libero passaggio.

Ufficio centrale del secondo pilastro

Link: Altersvorsorge Beiträge Leistungen von KOM

A questo scopo gli istituti di previdenza e quelli di libero passaggio sono tenuti a notificare ogni anno all'Ufficio centrale del secondo pilastro se gestiscono capitali previdenziali senza fornire comunicazioni agli aventi diritto.

Se la persona assicurata perde il lavoro, resta comunque assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale per i rischi di decesso e invalidità, a condizione che, dopo un periodo di attesa pari solitamente a 5 giorni, percepisca indennità giornaliere o indennità della cassa per la disoccupazione e che il reddito giornaliero superi i 81,20 franchi (fino al 2022) e 84,70 (dal 2023) e 87.10 (dal 2025).

I premi di questa previdenza vengono assunti metà ciascuno dalle persone disoccupate e dalla cassa per la disoccupazione. Questa assicurazione viene gestita dall'istituto collettore. Chi, in conformità al regolamento del suo ultimo istituto di previdenza, si è assicurato facoltativamente, perché non ha trovato un nuovo posto di lavoro, può rinunciare a questa protezione previdenziale.

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