Servizi di accertamento e periti
In base al numero di discipline mediche necessarie, i mandati peritali dell'AI possono essere conferiti a singoli periti, a coppie di periti o a centri peritali. Per poter allestire perizie su incarico dell’AI, i centri peritali e le coppie di periti devono aver concluso una convenzione con l’UFAS.
Centri peritali
I centri peritali sono persone giuridiche che allestiscono perizie mediche su incarico dell’AI. Questi devono aver concluso con l’UFAS una convenzione, nella quale sono fissate sia le tariffe applicabili e che i requisiti da soddisfare in merito alla qualità e all'organizzazione del centro peritale. I centri peritali possono allestire per l’AI sia perizie bidisciplinari che perizie pluridisciplinari. I periti al servizio dei centri peritali devono disporre di un titolo della formazione specialistica richiesta, essere iscritti nel registro delle professioni mediche, essere in possesso di un’autorizzazione valida all’esercizio della professione rilasciata dal Cantone competente e disporre di almeno cinque anni di esperienza clinica.
I centri peritali attualmente abilitati sono elencati nel documento «Elenco dei centri peritali che hanno concluso una convenzione con l’UFAS (Art. 72bis OAI)».
Coppie di periti
Le coppie di periti sono composte da due periti con specializzazioni mediche diverse che hanno concluso con l’UFAS una convenzione per l’allestimento di perizie mediche bidisciplinari. Le coppie di periti possono assumere mandati per perizie bidisciplinari dell’AI. Entrambi i periti devono disporre di un titolo della formazione specialistica richiesta, essere iscritti nel registro delle professioni mediche, essere in possesso di un’autorizzazione valida all’esercizio della professione rilasciata dal Cantone competente e disporre di almeno cinque anni di esperienza clinica.
Le coppie di periti attualmente abilitate sono elencate nel documento «Elenco delle coppie di periti che hanno concluso una convenzione con l’UFAS (art 72bis cpv. 1bis OAI)».
Informative all’attenzione dei periti
Condizioni per l’abilitazione
I periti
Che allestiscono perizie su incarico dell’AI devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 7m OPGA, indipendentemente dal fatto che operino per un centro peritale, da soli nell’ambito di perizie monodisciplinari o in coppia con un altro perito. I periti devono dunque:
- disporre di un titolo federale di perfezionamento riconosciuto nel settore richiesto ed essere iscritti nel registro delle professioni mediche;
- essere in possesso di un’autorizzazione valida all’esercizio della professione rilasciata dal Cantone competente o aver adempiuto l’obbligo di annunciarsi;
- disporre di almeno cinque anni di esperienza clinica.
- dal 1° gennaio 2027 i medici specialisti in una delle discipline mediche principali medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, neurologia, reumatologia, ortopedia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore devono disporre del certificato dell’associazione Medicina assicurativa svizzera.
I periti in neuropsicologia
Per concludere una convenzione per l’allestimento di perizie per l’AI, il centro peritale deve adempiere i requisiti stabiliti nel modello di Convenzione concernente l’allestimento di perizie mediche pluri- et bidisciplinari.
I centri peritali
Per concludere una convenzione per l’allestimento di perizie per l’AI, il centro peritale deve adempiere i requisiti stabiliti nel modello di Convenzione concernente l’allestimento di perizie mediche pluri- et bidisciplinari.
Le coppie di periti
Le coppie di periti che desiderano allestire perizie per l’AI devono firmare una convenzione l’UFAS. La convenzione può essere sottoscritta solo da due medici specialisti. Le persone giuridiche non possono concludere una convenzione per esercitare come coppia di periti. Ogni coppia designa un perito responsabile che funge da persona di contatto per le questioni amministrative. Le esigenze da adempiere sono enumerate nella Convenzione concernente l’allestimento di perizie mediche bidisciplinari.