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Pubblicato il 21 ottobre 2025

Congedi per genitori e congedo di assistenza

In caso di nascita di un figlio, di adozione o di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute, la madre e l’altro genitore possono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per un periodo limitato per occuparsi di questi figli.

Il congedo di maternità e il congedo per l’altro genitore sono retti dal diritto federale. Sulla base del diritto cantonale, di un contratto collettivo di lavoro o di una disposizione derivante dal contratto di lavoro, la madre, l’altro genitore o i due genitori possono avere diritto a congedi più lunghi.

Congedo di maternità

Le madri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane. Durante il congedo ricevono un’indennità di maternità finanziata attraverso le indennità di perdita di guadagno (IPG). In caso di ospedalizzazione del neonato per almeno tre settimane, il congedo è prolungato fino a un massimo di otto settimane. La legge sul lavoro contempla un divieto formale di lavoro durante le otto settimane dopo il parto. Le otto settimane seguenti, le madri non possono essere costrette a riprendere il lavoro, ma possono farlo su base volontaria.

Ulteriori informazioni sul diritto all'indennità di maternità (IPG)

Congedo per l'altro genitore

Il padre o la moglie della madre hanno diritto a un congedo pagato di due settimane che possono essere prese in modo flessibile entro sei mesi dalla nascita del figlio. Il congedo è finanziato tramite l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), come il congedo di maternità.

Ulteriori informazioni sul congedo per l'altro genitore (IPG)

Congedo di adozione

In caso di accoglimento di un bambino in tenera età è previsto un congedo di adozione di due settimane che può essere ripartito in modo flessibile tra i genitori. Il congedo è finanziato tramite le IPG. L’indennità di adozione è destinata alle persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell’adozione.

Ulteriori informazioni sull'indennità in caso di adozione (IPG)

Congedo di assistenza

Quando un figlio ha gravi problemi di salute, i genitori hanno diritto a un congedo di 14 settimane. Il congedo, finanziato tramite le IPG, può essere ripartito liberamente tra i genitori, come il congedo di maternità e il congedo per l’altro genitore.

Ulteriori informazioni sull’indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute (IPG)

Congedo breve di assistenza ai familiari

Il Codice delle obbligazioni prevede il diritto a un congedo pagato di tre giorni necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute. Il congedo potrà ammontare al massimo a tre giorni per evento e a dieci giorni all’anno. In caso di impedimento al lavoro in relazione con i figli si applicano disposizioni particolari. Durante l’assenza breve il datore di lavoro è tenuto a versare l’integralità del salario.

Congedo parentale

In Svizzera non esiste un congedo parentale. Questo significa che, a differenza di molti altri Paesi, il modello svizzero di congedo in caso di nascita di un figlio non prevede settimane che possono essere ripartite liberamente tra i genitori.

Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.3961 (in francese) mostra che gli effetti del congedo parentale sono maggiori nel modello che non prevede settimane liberamente ripartibili tra i genitori.

Alcuni settori professionali e imprese, però, accordano settimane supplementari a quelle previste per legge, da loro finanziate. L’importo e la durata di queste prestazioni varia da settore a settore e da un’impresa all’altra.

Il rapporto « Congé de paternité et congé parental. État des lieux et présentation de divers modèles » presenta la situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e i diversi modelli secondo il diritto federale.