Aiuti finanziari alle organizzazioni private per l'aiuto agli invalidi
In virtù dell’articolo 74 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), l’assicurazione invalidità (AI) sostiene le organizzazioni private d’aiuto agli invalidi attive a livello nazionale o di regione linguistica. Lo scopo è di consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo autonomo e autodeterminato, in particolare attraverso prestazioni di aiuto all’autoaiuto.
Circa l’80 per cento degli aiuti finanziari confluisce in prestazioni destinate alle persone con disabilità e ai loro familiari che comprendono consulenza, luoghi d’incontro, corsi, accompagnamento a domicilio, servizi d’interpretariato e prestazioni volte a sostenere e promuovere l’integrazione. I mezzi finanziari rimanenti vengono impiegati per prestazioni indirette come le attività d’informazione nonché le pubbliche relazioni. Ai sussidi hanno diritto le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 108 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
Contratti con le organizzazioni mantello
L’attuale sistema di aiuto ai disabili concede aiuti finanziari direttamente a determinate organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità. A tal fine, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) conclude contratti con organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità attive a livello nazionale o di regione linguistica. In questi contratti, della durata di quattro anni, vengono definiti:
- le prestazioni fornite dalle organizzazioni (tipo e quantità),
- gli obiettivi qualitativi delle prestazioni fornite,
- l’ammontare del sussidio concesso.
Le prestazioni sono accessibili a tutte le persone che negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di un provvedimento dell’AI. Anche i familiari e le persone di riferimento possono usufruire delle prestazioni. Non sussiste però alcun diritto. Ciò significa che non si ha alcun diritto legale di ottenere la prestazione, anche se necessaria.
Le organizzazioni che hanno concluso un contratto con l’UFAS possono anche stipulare contratti con organizzazioni più piccole, per esempio con associazioni attive a livello regionale. L’UFAS verifica se le organizzazioni forniscono le prestazioni in base a quanto stabilito nel contratto. A tal fine le organizzazioni devono fornire ogni anno una serie di rapporti e, almeno una volta nel corso dei quattro anni del periodo contrattuale, viene eseguito un audit.
Ammontare degli aiuti finanziari
Per il periodo contrattuale 2024–2027 l’AI ha destinato circa 154 milioni di franchi per gli aiuti finanziari. L’ammontare dell’importo disponibile dipende dal numero di persone cui vengono concesse prestazioni dell’AI (rendite comprese). Conformemente all’attuale base giuridica, le organizzazioni che hanno già concluso un contratto possono concludere un nuovo contratto e dunque ricevere aiuti finanziari per le prestazioni concordate.[SS1] [AV2] Per questa ragione, non è possibile ridistribuire semplicemente l’importo disponibile ad altri gruppi target, nemmeno quando il loro bisogno è in forte aumento. È il caso per esempio delle persone affette da malattie psichiche.
Secondo l’articolo 6 della legge sui sussidi (LSu), il contributo della Confederazione deve rappresentare solo un aiuto supplementare. Altri finanziatori devono prima verificare se sono in grado di coprire da sé le prestazioni. Vanno inoltre utilizzate prima altre fonti di finanziamento. Se l’importo disponibile non basta per soddisfare tutte le richieste, va definito un chiaro ordine secondo il quale gli aiuti vengono concessi (ordine di priorità). Ciò significa che gli aiuti finanziari della Confederazione non devono soddisfare la totalità del bisogno. L’attuale base giuridica non prevede alcuna ridistribuzione dell’importo disponibile. I mezzi non utilizzati rimangono nel Fondo AI e sono quindi disponibili per altre prestazioni dell’assicurazione.
Gli aiuti finanziari sono stati interamente utilizzati
Per il periodo contrattuale 2024–2027 è stata utilizzata la totalità dei contributi disponibili. I contratti sono stati stipulati senza alcuna riduzione (ad eccezione di quelli con organizzazioni che presentavano un capitale troppo elevato). È previsto un adeguamento annuale dei sussidi all’indice dei prezzi al consumo. Va osservato il principio di sussidiarietà.
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Capo dell’Unità Art. 74 LAI
Adrian Vonlanthen