Coordinamento delle assicurazioni sociali
La sicurezza sociale ha anche una dimensione internazionale: gli Stati concludono tra loro convenzioni che coordinano i loro sistemi di assicurazioni sociali. Lo scopo è quello di evitare che le persone che si trovano in una situazione che coinvolge più paesi subiscano un pregiudizio.
Accordi di sicurezza sociale
La Svizzera applica con gli Stati dell'UE risp. dell'AELS i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE risp. della Convenzione AELS. La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con oltre 20 Stati al di fuori dell'UE/AELS.
Lavoratori distaccati
I lavoratori inviati in un altro Paese dal loro datore di lavoro per un incarico temporaneo restano assoggettati alla legislazione in materia di sicurezza sociale del Paese di origine se vengono soddisfatte determinate condizioni.
Telelavoro
Nessuna modifica di competenza in caso di telelavoro inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2023 in relazione agli Stati che hanno firmato l'accordo multilaterale
Conteggio in Svizzera per i datori di lavoro con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS
I datori di lavoro con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS, senza stabilimenti in Svizzera, che impiegano persone soggette alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale sono tenuti a versare i contributi previsti dal diritto svizzero e, in linea di massima, a rivolgersi direttamente alle istituzioni svizzere competenti per il loro conteggio.