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Pubblicato il 28 agosto 2025

Divorzio

Un divorzio ha ripercussioni sulla previdenza della coppia. Nel 1° pilastro, i redditi conseguiti dai coniugi durante il matrimonio vengono suddivisi a metà per il calcolo delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. Anche i diritti acquisiti durante il matrimonio nell’ambito della previdenza professionale vengono ripartiti tra i coniugi. Lo scioglimento di un’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Prestazioni

Lo statuto matrimoniale (persona sposata o divorziata) è determinante per le prestazioni del 1° e del 2° pilastro.

Contributi

Chi divorzia e non esercita un’attività lucrativa deve pagare personalmente i contributi alle assicurazioni obbligatorie (AVS, AI e IPG). Non può quindi più beneficiare del versamento dei contributi da parte dell’ex coniuge.

Panoramica dei contributi

Richiesta di ripartizione

1° pilastro

Dopo il divorzio si può chiedere alla cassa di compensazione AVS di effettuare la ripartizione dei redditi. Si raccomanda di depositare la domanda insieme all’ex coniuge immediatamente dopo il divorzio. Se non lo si fa, la cassa di compensazione effettua la ripartizione (splitting) al più tardi al momento del calcolo della rendita AVS.

2° pilastro

Per ripartire gli averi LPP il giudice chiede alla cassa pensioni e/o all’istituto di libero passaggio di entrambi gli ex coniugi di fornirgli un conteggio degli averi accumulati durante il matrimonio. Nel seguito della procedura di divorzio il tribunale decide come effettuare la ripartizione degli averi (il cosiddetto conguaglio della previdenza). Infine, la cassa pensioni e/o l’istituto di libero passaggio effettuano la ripartizione sulla base della sentenza di divorzio.

Se entrambi gli ex coniugi dispongono di una previdenza per la vecchiaia e di una copertura in caso d’invalidità «adeguate», possono concordare di rinunciare alla ripartizione. Questa rinuncia va stabilita in una convenzione e confermata da un giudice.

Annuncio in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento (LPP)

La legge vieta il prelievo del capitale del 2° pilastro da parte delle persone divorziate che non adempiono i loro obblighi di mantenimento nei confronti di figli.

Se l’ex coniuge non versa i contributi di mantenimento, l’ufficio specializzato per l’aiuto all’incasso annuncia tale violazione all’istituto di previdenza dell’ex coniuge. A tal fine deve utilizzare uno dei moduli seguenti:

Contatti

Elenco delle casse di compensazione:

Casse cantonali di compensazione | Contatti | Centro d’informazione AVS/AI

Casse professionali di compensazione | Contatti | Centro d’informazione AVS/AI

Ricerca di averi della previdenza professionale:

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