Un divorzio ha ripercussioni sulla previdenza della coppia. Nel 1° pilastro, i redditi conseguiti dai coniugi durante il matrimonio vengono suddivisi a metà per il calcolo delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. Anche i diritti acquisiti durante il matrimonio nell’ambito della previdenza professionale vengono ripartiti tra i coniugi. Lo scioglimento di un’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.
Prestazioni
Lo statuto matrimoniale (persona sposata o divorziata) è determinante per le prestazioni del 1° e del 2° pilastro.
1° pilastro
In caso di divorzio, i redditi sui quali i due coniugi hanno pagato contributi durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti a metà tra di loro. Questi redditi servono da base per il calcolo della rispettiva rendita di vecchiaia dell’AVS o rendita d’invalidità dell’AI.
Questa ripartizione dei redditi è chiamata splitting e ha lo scopo di proteggere il membro della coppia con il reddito più basso.
Se gli ex coniugi hanno figli in comune ed esercitano congiuntamente l’autorità parentale e la custodia, devono decidere a chi debbano essere assegnati gli accrediti per compiti educativi al momento del calcolo delle rendite del 1° pilastro. Mediante dichiarazione alle autorità competenti o convenzione, gli ex coniugi possono decidere di ripartirsi gli accrediti o di attribuirli interamente a uno di loro.
Nella previdenza professionale ciascun ex coniuge ha per principio diritto alla metà dell’avere di vecchiaia acquisito dall’altro durante gli anni di matrimonio. Per contro, gli averi acquisiti prima del matrimonio non vengono ripartiti.
L’avere di vecchiaia serve da base per il calcolo delle rendite di vecchiaia e d’invalidità della previdenza professionale.
Se uno degli ex coniugi riceve già una rendita del 2° pilastro al momento del divorzio, si distinguono due casi per il calcolo dell’avere da trasferire:
se l’ex coniuge in questione riceve una rendita d’invalidità ma non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, deve dapprima essere calcolata una prestazione d’uscita «ipotetica», che viene poi ripartita tra gli ex coniugi applicando in linea di massima il principio della divisione a metà;
se il coniuge in questione riceve una rendita d’invalidità dopo aver raggiunto l’età di riferimento oppure una rendita di vecchiaia, viene ripartita la rendita versata a quel momento. Sarà il tribunale a decidere a sua discrezione in che misura ripartire la rendita tra gli ex coniugi. Anche in tal caso è applicato quale riferimento il principio della divisione a metà.
Per il conguaglio della previdenza in caso di divorzio di un matrimonio internazionale all’estero con averi di vecchiaia in Svizzera, il foro competente è per principio sempre in Svizzera (luogo di domicilio o di attinenza della persona assicurata o, eventualmente, luogo della sede dell’istituto di previdenza).
Nel pilastro 3a (previdenza individuale vincolata) la ripartizione dipende dal regime dei beni. Se non è stato convenuto contrattualmente un altro regime, di regola si applica il regime della partecipazione agli acquisti. In tal caso i fondi del pilastro 3a accumulati durante il matrimonio vengono ripartiti a metà tra i coniugi.
Se l’ex coniuge di una persona divorziata e non risposata muore, a determinate condizioni questa persona ha diritto a prestazioni per superstiti dell’AVS e della previdenza professionale obbligatoria.
Chi è divorziato ha diritto agli assegni familiari per i figli di cui ha la custodia.
In caso di custodia alternata, gli ex coniugi possono concordare che uno solo di loro riceva gli assegni familiari oppure che essi vengano ripartiti a metà.
Contributi
Chi divorzia e non esercita un’attività lucrativa deve pagare personalmente i contributi alle assicurazioni obbligatorie (AVS, AI e IPG). Non può quindi più beneficiare del versamento dei contributi da parte dell’ex coniuge.
Dopo il divorzio si può chiedere alla cassa di compensazione AVS di effettuare la ripartizione dei redditi. Si raccomanda di depositare la domanda insieme all’ex coniuge immediatamente dopo il divorzio. Se non lo si fa, la cassa di compensazione effettua la ripartizione (splitting) al più tardi al momento del calcolo della rendita AVS.
2° pilastro
Per ripartire gli averi LPP il giudice chiede alla cassa pensioni e/o all’istituto di libero passaggio di entrambi gli ex coniugi di fornirgli un conteggio degli averi accumulati durante il matrimonio. Nel seguito della procedura di divorzio il tribunale decide come effettuare la ripartizione degli averi (il cosiddetto conguaglio della previdenza). Infine, la cassa pensioni e/o l’istituto di libero passaggio effettuano la ripartizione sulla base della sentenza di divorzio.
Se entrambi gli ex coniugi dispongono di una previdenza per la vecchiaia e di una copertura in caso d’invalidità «adeguate», possono concordare di rinunciare alla ripartizione. Questa rinuncia va stabilita in una convenzione e confermata da un giudice.
Annuncio in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento (LPP)
La legge vieta il prelievo del capitale del 2° pilastro da parte delle persone divorziate che non adempiono i loro obblighi di mantenimento nei confronti di figli.
Se l’ex coniuge non versa i contributi di mantenimento, l’ufficio specializzato per l’aiuto all’incasso annuncia tale violazione all’istituto di previdenza dell’ex coniuge. A tal fine deve utilizzare uno dei moduli seguenti: