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Aiuti finanziari - panoramica

Fondandosi su chiare basi giuridiche, l’UFAS versa aiuti finanziari in diversi ambiti a organizzazioni attive in svariati settori. Le informazioni contenute in queste pagine sono rivolte sia alle organizzazioni che già ricevono aiuti finanziari dall’UFAS sia a quelle che desiderano presentare una richiesta in tal senso.

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

In virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, la Confederazione promuove la conciliabilità con un programma d’incentivazione limitato nel tempo.

Aiuti finanziari per le attività giovanili extrascolastiche

La promozione dello sviluppo e dell’autonomia di bambini e giovani (promozione dell’infanzia e della gioventù) costituisce un elemento centrale della politica dell’infanzia e della gioventù in Svizzera. A questo scopo la Confederazione può concedere aiuti finanziari in virtù della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

Aiuti finanziari per la protezione dell'infanzia e dei diritti dell'infanzia

Il credito «Protezione dell’infanzia / Diritti dell’infanzia» ammonta a 2.5 milioni di franchi per anno e viene rinnovato annualmente dal Parlamento. I contratti per gli aiuti finanziari nell’ambito del suddetto credito sono stipulati su un ciclo di 4 anni. Il nuovo periodo di aiuti finanziari va dal 2025 al 2028.

Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è competente per il credito «Organizzazioni familiari», che viene approvato ogni anno dal Parlamento e attualmente ammonta a 2,8 milioni di franchi. Con questo credito, la Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che operano in favore delle famiglie. Gli aiuti finanziari possono essere concessi esclusivamente a organizzazioni familiari attive sull’intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica.

Aiuti finanziari alle organizzazioni private per l'aiuto agli invalidi

In virtù dell’articolo 74 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), l’assicurazione invalidità (AI) sostiene le organizzazioni private d’aiuto agli invalidi attive a livello nazionale o di regione linguistica. Lo scopo è di consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo autonomo e autodeterminato, in particolare attraverso prestazioni di aiuto all’autoaiuto.

Aiuti finanziari per organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane (art. 101bis LAVS)

La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) prevede all’articolo 101bis la possibilità di accordare sussidi a istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione di compiti a favore delle persone anziane.

Aiuti finanziari per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione

Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore la legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV) e la relativa ordinanza (OPMFV). Vengono così create le basi giuridiche per migliorare, in modo uniforme a livello nazionale, la protezione dei bambini e dei giovani dai contenuti non appropriati per loro.