Passare al contenuto principale

Pubblicato il 21 novembre 2025

Aiuti finanziari per le attività giovanili extrascolastiche

La promozione dello sviluppo e dell’autonomia di bambini e giovani (promozione dell’infanzia e della gioventù) costituisce un elemento centrale della politica dell’infanzia e della gioventù in Svizzera. A questo scopo la Confederazione può concedere aiuti finanziari in virtù della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

Bambini e giovani devono essere favoriti nel benessere psicofisico. Devono divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità nei confronti di se stessi, della società e dell’ambiente che li circonda e potersi integrare e impegnare a livello sociale, culturale e politico.

La LPAG permette alla Confederazione di concedere aiuti finanziari in tal senso. Il benessere dei bambini e dei giovani deve essere al centro di tutte le attività sostenute.

Condizioni generali per la concessione di aiuti finanziari secondo la LPAG:

  • le attività e i progetti si svolgono nell’ambito delle attività extrascolastiche e non durante l’orario scolastico ufficiale e obbligatorio. Le attività e i progetti sono facoltativi;
  • le attività sono aperte a tutti i bambini e i giovani indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall’origine, da eventuali disabilità nonché dalle convinzioni religiose e politiche (art. 3 LPAG);
  • i gruppi destinatari comprendono tutti i bambini e i giovani residenti in Svizzera, a partire dalla scuola dell’infanzia fino al compimento dei 25 anni.
    Sono compresi anche i giovani fino al compimento dei 30 anni d’età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un’istituzione privata (art. 4 LPAG);
  • gli aiuti finanziari dell’UFAS ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili (art. 13 LPAG);
  • ai bambini e ai giovani è garantita particolare protezione per la loro incolumità e viene promosso il loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost.);
  • non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport;
  • possono essere sostenute esclusivamente istituzioni e organizzazioni che non perseguono scopo di lucro.

Aiuti finanziari secondo la LPAG

21 novembre 2025

Aiuti finanziari per le attività di associazioni mantello e piattaforme di coordinamento (art. 7 cpv. 1 LPAG)

La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari.

21 novembre 2025

Aiuti finanziari per le attività di singole organizzazioni (art. 7 cpv. 2 LPAG)

Gli aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari sono concessi a singole organizzazioni che operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica prevalentemente nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche e non perseguono uno scopo lucrativo.

21 novembre 2025

Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua (art. 9 LPAG)

Gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua secondo l’articolo 9 LPAG sono previsti per attività regolari volte a formare i partecipanti in vista dell’esercizio di funzioni direttive, consultive e di assistenza e chiaramente distinte da quelle statutarie ordinarie.

25 novembre 2025

Aiuti finanziari per progetti (art. 8, 10 e 11 LPAG)

In virtù della LPAG, l’UFAS può sostenere finanziariamente due tipi di progetto. I progetti che fungono da modello sviluppano in modo innovativo le attività giovanili extrascolastiche assumendo un ruolo pionieristico per la Svizzera. I progetti volti a promuovere la partecipazione di bambini e giovani permettono a questi ultimi di essere attori centrali sia nella pianificazione che nella realizzazione dei progetti e di assumere responsabilità.

Presentare una richiesta

Volete presentare una richiesta di aiuti finanziari? Allora, potete inviare per e-mail una breve descrizione della vostra organizzazione e degli aiuti finanziari di cui necessita all’indirizzo e-mail: login.fiver@bsv.admin.ch. Vi contatteremo appena possibile.

Basi legali

Ulteriori informazioni

Domande e risposte

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù
Effingerstrasse 20
3003 Berna