Leggi: Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40)
Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, RS 831.42)
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Ordinanze: Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA, RS 831.411)
Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP. RS 831.425)
Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1, RS 831.435.1)
Ordinanza del 21 settembre 2018 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2, RS 831.441.1)
Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3, RS 831.461.3)
Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (RS 837.174)
Ordinanza concernente l’attuazione della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale
Altri atti legislativi
Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2026 La Commissione LPP raccomanda al Consiglio federale di mantenere il tasso d’interesse minimo all’1,25 per cento
Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2025 Adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2025
Il Consiglio federale introduce la possibilità di effettuare riscatti retroattivi nel pilastro 3a
Ampliamento delle prestazioni dei fondi padronali di previdenza
Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2024 Entrata in vigore della riforma dell'AVS 21
Entrata in vigore della riforma Modernizzazione della vigilanza
Tasso d'interesse minimo dell'1,25% dal 1° gennaio 2024
Adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1o gennaio 2024
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 162
Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 162
Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2023 La rendita minima AVS/AI aumenta di 30 franchi
Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2023
Entrata in vigore della revisione del diritto successorio il 1° gennaio 2023: adeguamenti nel settore della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a): art. 82 LPP
Revisione del diritto della società anonima dal 1° gennaio: nuovi art. 71a e 71b LPP
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 160
Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2022 Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2022
Obbligo di comunicazione in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento
Tecnologie innovative: nuova categoria d’investimento per le casse pensioni
Ulteriore sviluppo dell’AI (nuovo art. 24a LPP):
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156
Archivio - Importanti modifiche Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2021 Importanti modifiche a partire dal 1o gennaio 2020 Importanti modifiche a partire dal 2019 21.06.2019Previdenza professionale: maggiore flessibilità per le fondazioni d’investimento
Ordinanza del DFI sulle condizioni per il superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d’investimento La revisione dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFP), adottata dal Consiglio federale il 21 giugno scorso, prevede all'articolo 26a che i limiti dei crediti per debitore e i limiti di partecipazione ai requisiti d'investimento della previdenza professionale (art. 54 e 54a OPP 2) possono essere superati. La presente ordinanza sostituisce la precedente direttiva CHS-PP D - 02/2014 «Condizioni che le fondazioni d'investimento devono soddisfare, ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 OFP, che superano i limiti per debitore e per società di cui agli art. 54 e 54a OPP 2».