Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1o gennaio 2024

Berna, 19.10.2023 - Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2020 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1o gennaio 2024. Il tasso d’adeguamento sarà del 6,0 per cento.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.

Il tasso d’adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2020 sarà del 6,0 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2020 (100.3431 con base dicembre 2020 = 100) e di settembre del 2023 (106.3136 con base dicembre 2020 = 100).

Poiché nel 2024 le rendite AVS non verranno adeguate, non vi sarà il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Ciò significa che per queste rendite il cui diritto è nato prima del 2020 bisognerà aspettare il prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1o gennaio 2025.

Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.


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Ultima modifica 07.09.2006

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