In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private senza scopo di lucro nonché a Cantoni e Comuni per l’adempimento di un compito chiaramente definito. Il benessere dei bambini e dei giovani, che beneficiano delle offerte sovvenzionate, dev’essere al centro di tutte le attività delle istituzioni private, dei cantoni e dei comuni.
Per la gestione delle strutture e per attività regolari
Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle loro strutture e per attività regolari già esistenti.
A organizzazioni mantello / piattaforme di coordinamento:
Articolo 7 capoverso 1 LPAG
Per la formazione e la formazione continua
Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza.
A istituzioni private attive a livello nazionale o di regione linguistica:
Articolo 9 LPAG
Per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e
della gioventù
Aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia
e della gioventù (protezione, promozione e partecipazione).
Per progetti che fungono da modello
Aiuti finanziari per nuovi progetti di durata limitata che fungono da modello per l’ulteriore sviluppo delle attività giovanili extra- scolastiche.
A istituzioni private: Articolo 8 capoverso 1 lettera a LPAG
Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani
Aiuti finanziari per nuovi progetti di durata limitata in cui i fanciulli e i giovani sono attori centrali.
A istituzioni private: Articolo 8 capoverso 1 lettera b LPAG
Per progetti per la promozione della partecipazione politica a livello federale
Aiuti finanziari per l’attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale.
Per le istituzioni e le organizzazioni con scopo di lucro non vi sono possibilità di sostegno secondo la LPAG.
Una condizione generale per la concessione degli aiuti finanziari secondo la LPAG è l’accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche per tutti i fanciulli e i giovani.
Gli aiuti finanziari dell'UFAS ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. La loro entità è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti:
◾struttura e grandezza dell'istituzione richiedente;
◾genere e importanza dell'attività o del progetto;
◾possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
◾considerazione delle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione;
◾grado di parità tra i sessi;
◾prestazioni dell'istituzione e contributi di terzi;
◾misure adottate per garantire la qualità.
Basi giuridiche
Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari sono disciplinate nella legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), nell’ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG) e nelle direttive dell’UFAS per l’inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
Documenti
Pubblicazioni
Rapporto del Consiglio federale "Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù" (PDF, 401 kB, 02.09.2008)Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001
Schweizerische Kinder- und Jugendpolitik: Ausgestaltung, Probleme und Lösungsansätze (Expertenbericht) (PDF, 1 MB, 02.09.2008)Documento disponibile solo in tedesco.
Basi legali
Ultima modifica 16.07.2020