In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG), la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private senza scopo di lucro nonché a Cantoni e Comuni per l’adempimento di un compito chiaramente definito. Il benessere dei bambini e dei giovani, che beneficiano delle offerte sovvenzionate, dev’essere al centro di tutte le attività delle istituzioni private, dei cantoni e dei comuni.
Domande e risposte sugli aiuti finanziari (FAQ)
Panoramica degli aiuti finanziari
Per la gestione delle strutture e per attività regolari
Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle loro strutture e per attività regolari già esistenti.
A organizzazioni mantello / piattaforme di coordinamento:
Art. 7 cpv. 1 LPAG
Per progetti che fungono da modello
Aiuti finanziari per nuovi progetti di durata limitata che fungono da modello per l’ulteriore sviluppo delle attività giovanili extra- scolastiche.
A istituzioni private: Art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG
➜ FAQ sull'art. 8 cpv. 1 lett. a
Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani
Aiuti finanziari per nuovi progetti di durata limitata in cui i fanciulli e i giovani sono attori centrali.
Per la formazione e la formazione continua
Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza.
A istituzioni private attive a livello nazionale o di regione linguistica:
Art. 9 LPAG
Per progetti per la promozione della partecipazione politica a livello federale
Aiuti finanziari per l’attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale.
Per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e
della gioventù
Aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia
e della gioventù (protezione, promozione e partecipazione).
Per le istituzioni e le organizzazioni con scopo di lucro non vi sono possibilità di sostegno secondo la LPAG.
Una condizione generale per la concessione degli aiuti finanziari secondo la LPAG è l’accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche per tutti i fanciulli e i giovani.
Gli aiuti finanziari dell'UFAS ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. La loro entità è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti:
◾struttura e grandezza dell'istituzione richiedente;
◾genere e importanza dell'attività o del progetto;
◾possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
◾considerazione delle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione;
◾grado di parità tra i sessi;
◾prestazioni dell'istituzione e contributi di terzi;
◾misure adottate per garantire la qualità.
Basi giuridiche
Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari sono disciplinate nella legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) e nell’ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG).
Documenti
Pubblicazioni
Rapporto del Consiglio federale "Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù" (PDF, 401 kB, 02.09.2008)Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001
Schweizerische Kinder- und Jugendpolitik: Ausgestaltung, Probleme und Lösungsansätze (Expertenbericht) (PDF, 1 MB, 02.09.2008)Documento disponibile solo in tedesco.
Basi legali
Ultima modifica 12.09.2023