Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG), la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private senza scopo di lucro nonché a Cantoni e Comuni per l’adempimento di un compito chiaramente definito. Il benessere dei bambini e dei giovani, che beneficiano delle offerte sovvenzionate, dev’essere al centro di tutte le attività delle istituzioni private, dei cantoni e dei comuni.

Domande e risposte sugli aiuti finanziari (FAQ)

Panoramica degli aiuti finanziari

Per progetti per la promozione della partecipazione politica a livello federale

Aiuti finanziari per l’attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale.

A istituzioni private: Art. 10 LPAG

➜ FAQ sull'art. 10

Per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e
della gioventù

Aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia   
e della gioventù (protezione, promozione e partecipazione).

Ai Cantoni: Art. 26 LPAG

Per le istituzioni e le organizzazioni con scopo di lucro non vi sono possibilità di sostegno secondo la LPAG.

Una condizione generale per la concessione degli aiuti finanziari secondo la LPAG è l’accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche per tutti i fanciulli e i giovani.

Gli aiuti finanziari dell'UFAS ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. La loro entità è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti:

◾struttura e grandezza dell'istituzione richiedente;
◾genere e importanza dell'attività o del progetto;
◾possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
◾considerazione delle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione;
◾grado di parità tra i sessi;
◾prestazioni dell'istituzione e contributi di terzi;
◾misure adottate per garantire la qualità.

Basi giuridiche

Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari sono disciplinate nella legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) e nell’ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG). 

Ultima modifica 12.09.2023

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