Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani). L'entità delle prestazioni dipende dall'ammontare del reddito conseguito fino al pensionamento e dalla durata dei contributi versati. Di regola, tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente nell'AVS.
L'AVS si basa sul sistema di ripartizione degli oneri: le generazioni attive finanziano i pensionati, mentre non ha luogo un accumulo di capitale. Sono soggetti all'obbligo contributivo tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I contributi vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. I lavoratori indipendenti assumono personalmente la totalità dei propri contributi, ma beneficiano di una tavola scalare. Anche le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono tenute a pagare un contributo secondo le loro condizioni sociali.
Il primo gennaio 2020 entra in vigore la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, che prevede tre misure per il finanziamento dell’AVS:
aumento del tasso di contribuzione di 0,3 punti percentuali (0,15 a carico sia dei lavoratori che dei datori di lavoro). A partire dal 1° gennaio 2020 il tasso di contribuzione ammonterà dunque all’8,7 per cento (4,35% per entrambe le parti), anziché all’8,4 per cento;
l’attribuzione della totalità del percento demografico IVA, che viene riscosso dal 1999, all’AVS; attualmente soltanto l’83 per cento vi viene destinato;
aumento del contributo della Confederazione all’AVS dall’attuale 19,55 per cento al 20,2 per cento delle uscite dell’AVS.
La riforma AVS 21 permetterà di mantenere il livello delle rendite e di garantire il finanziamento dell'AVS fino al 2030, flessibilizzerà ulteriormente il passaggio al pensionamento e introdurrà incentivi per il proseguimento dell'attività lucrativa.
Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2021
In occasione della seduta del 14 ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2021 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari. La rendita minima AVS/AI passerà dunque a 1195 franchi al mese. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari e della previdenza professionale obbligatoria.
Contributi dell’AI e dell’AVS per apparecchi acustici. Dal 1° luglio 2018 l’AVS versa un contributo forfettario anche per due apparecchi.
Deduzione dell'interesse del capitale proprio investito
L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda che può essere dedotto dal reddito degli indipendenti (art. 18 cpv. 2 OAVS) ammonta, per l'anno 2019, a 0 % (2018 : 0,5 %).
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Gli interlocutori per le domande degli assicurati relative all'AVS, all'AI, alle IPG, alle PC e sugli assegni familiari sono in primo luogo le casse di compensazione e gli uffici AI:
Dal 2019 i fondi di compensazione AVS, AI e IPG saranno amministrati da un nuovo ente di diritto pubblico denominato «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)».
Nel quadro della ricerca settoriale vengono elaborate delle basi per la valutazione e lo sviluppo in ambito politico nonché per le attività a livello legislativo ed esecutivo.