Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani). L'entità delle prestazioni dipende dall'ammontare del reddito conseguito fino al pensionamento e dalla durata dei contributi versati. Di regola, tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente nell'AVS.
L'AVS si basa sul sistema di ripartizione degli oneri: le generazioni attive finanziano i pensionati, mentre non ha luogo un accumulo di capitale. Sono soggetti all'obbligo contributivo tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I contributi vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. I lavoratori indipendenti assumono personalmente la totalità dei propri contributi, ma beneficiano di una tavola scalare. Anche le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono tenute a pagare un contributo secondo le loro condizioni sociali.
In base al diritto vigente gli uomini vedovi ricevono una rendita vedovile fino a che i figli non hanno ancora compiuto 18 anni. Le vedove ricevono invece la rendita anche se i figli sono già adulti. Nell’ottobre del 2022 la Corte EDU ha stabilito che questa regolamentazione è discriminatoria.
La riforma AVS 21 permetterà di mantenere il livello delle rendite e di garantire il finanziamento dell’AVS fino al 2030, flessibilizzerà ulteriormente la riscossione della rendita e introdurrà incentivi per il proseguimento dell’attività lucrativa.
In dicembre 1972, Popolo e Cantoni hanno approvato il sistema dei tre pilastri nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2023
In occasione della sua seduta del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2023 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto, aumentandole del 2,5 per cento. La rendita minima AVS/AI ammonterà quindi a 1225 franchi al mese. Anche gli importi delle indennità di perdita di guadagno saranno adeguati. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari, delle prestazioni transitorie e della previdenza professionale obbligatoria.
Deduzione dell'interesse del capitale proprio investito
L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda che può essere dedotto dal reddito degli indipendenti (art. 18 cpv. 2 OAVS) ammonta, per l'anno 2022, a 1,5 % (2021 : 0 %).
La previdenza per la vecchiaia svizzera – Un sistema efficace spiegato in breve
Un opuscolo del'UFAS propone informazioni di base per conoscere meglio il sistema svizzero della previdenza per la vecchiaia. L’accento è posto sul funzionamento del 1° pilastro (AVS), del 2° pilastro (previdenza professionale) e, in misura minore, del 3° pilastro, nonché sul modo in cui questi tre pilastri si completano e si combinano a vicenda per formare un tutt’uno stabile e coerente in grado di garantire a ciascuno un pensionamento dignitoso.
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Gli interlocutori per le domande degli assicurati relative all'AVS, all'AI, alle IPG, alle PC e sugli assegni familiari sono in primo luogo le casse di compensazione e gli uffici AI:
Dal 2019 i fondi di compensazione AVS, AI e IPG saranno amministrati da un nuovo ente di diritto pubblico denominato «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)».
Nel quadro della ricerca settoriale vengono elaborate delle basi per la valutazione e lo sviluppo in ambito politico nonché per le attività a livello legislativo ed esecutivo.