Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'UE
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale tra la Svizzera e l'UE.
Certificato di distacco
Per periodi di distacco non superiori ai 24 mesi, il datore di lavoro od il lavoratore indipendente presenta una Richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla cassa di compensazione AVS competente. Se le condizioni per il distacco sono adempiute, la cassa di compensazione rilascia un'attestazione A1 al datore di lavoro od al lavoratore indipendente. Il datore di lavoro la consegna al lavoratore distaccato.
Proroga del distacco
Se il periodo di 24 mesi, diversamente da quanto inizialmente previsto, non è sufficiente, nell'interesse del lavoratore può essere presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berna, una Richiesta di distacco di lunga durata o di proroga del distacco (accordo speciale). L'UFAS cercherà allora di concludere con l'autorità estera competente un accordo speciale conformemente all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/04. Se un accordo speciale è concluso, l'UFAS invia al datore di lavoro una conferma secondo cui la legislazione svizzera resta applicabile. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del primo termine di 24 mesi. La stessa procedura è applicabile per i lavoratori indipendenti.
Secondo la prassi internazionale, la proroga viene richiesta all'altro Stato soltanto se il distacco non supera complessivamente una durata di cinque a sei anni.
Se fin dall'inizio del distacco è prevedibile che il termine di 24 mesi non sarà sufficiente per svolgere l'incarico, il datore di lavoro può, nell'interesse del lavoratore, presentare direttamente una richiesta di distacco di lunga durata all'UFAS.