Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'UE
Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo informativo Sicurezza sociale tra la Svizzera e l'UE.
Certificato di distacco
Per periodi di distacco non superiori ai 24 mesi, il datore di lavoro od il lavoratore indipendente presenta una Richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla cassa di compensazione AVS competente. Se le condizioni per il distacco sono adempiute, la cassa di compensazione rilascia un'attestazione A1 al datore di lavoro od al lavoratore indipendente. Il datore di lavoro la consegna al lavoratore distaccato.
Proroga del distacco
Se il periodo di distacco di 24 mesi è insufficiente, il datore di lavoro può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta fatta tramite un’applicazione web riguardante l’assoggettamento messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS. L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 883/2004 con l’autorità estera competente del Paese dell’attività temporanea. Se un accordo speciale è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma da parte dell’UFAS in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile. Per i lavoratori indipendenti vale la medesima procedura.
Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai compiti, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta di distacco di lunga durata direttamente.
Secondo la prassi svizzera, una proroga o un distacco di lunga durata sono richiesti alle autorità dello Stato in cui viene esercitata l’attività temporanea a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata di 5-6 anni.