Organizzazioni private per l'aiuto agli andicappati (art. 74 LAI)

Sulla base dell’articolo 74 della legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), l’assicurazione invalidità assegna aiuti finanziari a organizzazioni private per l’aiuto  agli andicappati  attive a livello nazionale o di regione linguistica. L’obiettivo è quello di consentire agli assicurati con disabilità di partecipare alla vita sociale nel modo più autonomo e responsabile possibile. Le prestazioni fornite dalle organizzazioni devono permettere o facilitare loro di raggiungere tale obiettivo, nell’ottica di un aiuto all’autoaiuto. 

Circa l’80 per cento degli aiuti finanziari è destinato ad attività che vanno a diretto beneficio alle persone con problemi di salute o dei loro familiari. Esse com-prendono la consulenza sociale, la consulenza in materia di costruzione e la consulenza giuridica, l’assistenza in luoghi d’incontro, la mediazione di servizi di assistenza e di interpretariato, corsi, accompagnamento a domicilio e prestazioni volte a sostenere e promuovere l’integrazione delle persone con disabilità. I sussidi rimanenti vengono impiegati per prestazioni indirette come le attività di base e d’informazione nonché le pubbliche relazioni. Secondo l’articolo 108 OAI hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica per l’aiuto privato agli andicappati (aiuto specializzato e autoaiuto).

Contratti con le organizzazioni mantello

L’attuale sistema di prestazioni è basato sul finanziamento diretto. L’UFAS stipula con le organizzazioni mantello private per l’aiuto agli andicappati contratti per il versamento di aiuti finanziari secondo gli articoli 74 e 75 LAI per un periodo di quattro anni. In questi contratti vengono definite le prestazioni (tipo e quantità) fornite dalle organizzazioni sussidiate, nonché la loro qualità e l’entità del sostegno finanziaro. Per principio, possono usufruire delle prestazioni tutti gli assicura-ti che negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di almeno un provvedimento dell’assicurazione invalidità. In linea di massima, le prestazioni sono accessibili anche ai familiari e alle persone di riferimento. Non sussiste però alcun diritto alle prestazioni fornite dalle organizzazioni in questione.

Le organizzazioni mantello hanno l’opportunità di concludere contratti con altre organizzazioni di aiuto agli andicappati, p. es. anche a livello regionale o locale (cosiddetti subcontratti). Sulla base dei dati sulle prestazioni richiesti annualmente (reporting) e degli audit, effettuati almeno una volta nel corso del periodo contrattuale di quattro anni, l’UFAS verifica se le prestazioni sono state fornite in base al contratto.

Entità del sostegno finanziario

Per il periodo contrattuale 2024-2027, gli aiuti finanziari ammontano a circa 154 milioni di franchi. L’evoluzione della somma totale degli aiuti finanziari dipende da quella del numero di casi dell’AI (numero di persone cui viene concesso un provvedimento dell’AI, comprese le rendite). L’attuale base giuridica sancisce di fatto la garanzia dei diritti acquisiti per le organizzazioni mantello che hanno concluso un contratto. Purtroppo, al momento non è possibile ridistribuire aiuti finanziari a favore di gruppi target in forte crescita (attualmente soprattutto le persone affette da malattie psichiche). 

Secondo l’articolo 6 della legge sui sussidi (LSu) gli aiuti finanziari sono concessi in via sussidiaria. Questo significa che le prestazioni possono essere finanzia-te anche da altri portatori di costi e che vanno dapprima utilizzate interamente eventuali altre fonti di finanziamento. La legge sui sussidi esige la definizione di un ordine di priorità nel caso in cui i fondi messi a disposizione non bastino per soddisfare tutte le richieste. In tal modo si precisa che gli aiuti finanziari concessi non devono coprire la totalità del bisogno effettivo di prestazioni dei richiedenti. L’attuale base giuridica non prevede alcuna ridistribuzione. I mezzi non inutilizza-ti rimangono nel Fondo AI e sono quindi disponibili per altre prestazioni secondo la LAI.

Gli aiuti finanziari sono stati interamente utilizzati

Per il periodo contrattuale 2024–2027 è stata utilizzata la totalità dei contributi disponibili. Eccezione è stata fatta per le organizzazioni che presentavano un capi-tale troppo elevato (altri fondi disponibili; si veda in merito anche il riferimento al principio di sussidiarietà), i contratti sono stati stipulati senza alcuna riduzione. I contratti attuali prevedono un adeguamento annuale dei sussidi all’indice dei prezzi al consumo. 

Ultima modifica 13.03.2024

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