Organizzazioni per l'aiuto agli andicappati (art. 74 LAI)

Giusta l'articolo 74 LAI, l'assicurazione assegna aiuti finanziari ad organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati attive a livello nazionale o di regione linguistica per promuovere l'integrazione sociale degli andicappati, affinché
questi possano partecipare in modo autonomo e responsabile alla vita sociale. Gli aiuti finanziari sostengono il finanziamento di prestazioni nei settori consulenza e assistenza, corsi nonché attività di base, informazioni e pubbliche relazioni.

L'UFAS stipula con le organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati contratti di una durata di quattro anni, nei quali sono definiti la qualità delle prestazioni e l'importo degli aiuti finanziari. In base ai dati sulle prestazioni, richiesti ogni anno, l'UFAS verifica le prestazioni fornite secondo il contratto

Circa il 80 per cento dei sussidi va a diretto beneficio degli invalidi e dei loro familiari sotto forma di consulenza, assistenza e corsi. Il rimanente 30 per cento è invece destinato a prestazioni indirette quali attività di base, informazioni e pubbliche relazioni.

Ultima modifica 16.09.2022

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