In base al diritto vigente gli uomini vedovi ricevono una rendita vedovile fino a che i figli non hanno ancora compiuto 18 anni. Le vedove ricevono invece la rendita anche se i figli sono già adulti. Nell’ottobre del 2022 la Corte EDU ha stabilito che questa regolamentazione è discriminatoria.
In una sentenza dell’11 ottobre 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha dichiarato discriminatoria la disparità di trattamento esistente in Svizzera tra i vedovi e le vedove (ricorso Corte EDU n. 78630/12). La sentenza è definitiva e giuridicamente vincolante. La Svizzera è tenuta a conformarvisi.
La Svizzera dovrà ora prendere i provvedimenti necessari affinché la violazione constatata dalla Corte non si ripeta. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sorveglierà l’esecuzione della sentenza da parte della Svizzera.
La sentenza della Corte EDU non ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile soltanto ai vedovi con figli che l’11 ottobre 2022 avranno ancora diritto a una rendita e ovviamente alle persone il cui diritto a una rendita per vedovi nascerà dopo questa data.
Un’eccezione è prevista soltanto nei casi in cui un vedovo ha fatto ricorso contro l’estinzione del diritto alla rendita e la relativa decisione non sarà ancora passata in giudicato l’11 ottobre 2022.
L’UFAS ha stabilito una regolamentazione transitoria, dando istruzione alle casse di compensazione di trattare i vedovi con figli in modo identico alle vedove con figli: questo significa che il loro diritto alla rendita per vedovi non si estinguerà più al compimento del 18° anno d’età da parte del figlio più giovane. Gli uomini che rimangono vedovi dopo il compimento del 18° anno di età del figlio più giovane riceveranno ora anche una rendita di vedovi. Questa regolamentazione transitoria rimarrà in vigore fino a quando le disposizioni legali non saranno state adeguate.
Mitteilung an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC
- Nel caso dei beneficiari che l’11 ottobre 2022 avranno ancora diritto a una rendita per vedovi e degli uomini che diventeranno vedovi dopo quella data, le casse di compensazione non potranno più emanare decisioni di soppressione della rendita per vedovi al momento in cui il figlio più giovane avrà compiuto il 18° anno d’età.
- I vedovi i cui figli hanno già raggiunto la maggiore età e che hanno fatto ricorso contro la decisione di sospensione della rendita continueranno a ricevere quest’ultima, se il loro ricorso sarà ancora pendente alla data summenzionata.
Prossimi passi
Le autorità svizzere dovranno ora decidere come adeguare la legislazione AVS al fine di equiparare i vedovi alle vedove.
- Sono ipotizzabili tre soluzioni: allentare le condizioni di diritto per i vedovi, inasprire quelle per le vedove o rivedere totalmente il sistema delle prestazioni per i superstiti in modo da eliminare tutte le disparità di trattamento tra gli uomini e le donne.
- La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha deciso di elaborare un progetto di atto normativo (22.426) per garantire la parità di trattamento tra i vedovi e le vedove e ha dato seguito a due iniziative parlamentari in tal senso (21.416 e 21.511). Se anche l’omologa commissione del Consiglio degli Stati darà seguito alle iniziative in questione, la CSSS-N elaborerà un progetto di legge.
- Per il momento non vi sono ancora decisioni o progetti concreti. Su questo argomento è atteso un rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Feri (20.4449), che chiede al Consiglio federale di redigere un rapporto su come si possa eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi nell’AVS e nell’assicurazione contro gli infortuni.
Ultima modifica 27.10.2022