Lacune assicurative e contributive nell’AVS

Gli assicurati che hanno adempiuto l’obbligo contributivo per 44 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia completa dell’AVS. Se le persone sono immigrate in Svizzera dopo aver compiuto 20 anni, non hanno potuto versare contributi AVS sin dall’inizio. Di conseguenza, presentano una lacuna assicurativa. Da queste persone bisogna distinguere quelle che, pur essendo sempre state assicurate all’AVS, non hanno versato i contributi senza interruzioni. In tal caso possono insorgere le cosiddette lacune contributive. In entrambi i casi la rendita di vecchiaia viene ridotta.

Chi vive o lavora in Svizzera è obbligatoriamente assicurato all’AVS. Gli assicurati adulti devono versare i contributi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Chi esercita un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età di riferimento continua a versare i contributi, beneficiando però di una franchigia. Le persone sposate che non esercitano un’attività lucrativa e il cui coniuge ha già versato contributi sufficienti non devono versare contributi.

Lacune assicurative

Gli assicurati che hanno sempre adempiuto l’obbligo contributivo a partire dall’anno successivo al compimento dei 20 anni fino all’età di riferimento, ovvero per 44 anni, hanno diritto a una rendita di vecchiaia completa dell’AVS. Il suo importo dipende dal reddito medio. Se la durata di contribuzione è inferiore a 44 anni, la rendita di vecchiaia viene ridotta proporzionalmente (di 1/44 per ogni anno). In questo caso si parla di rendita parziale.

La maggior parte delle rendite parziali viene versata a persone immigrate in Svizzera dopo aver compiuto 20 anni. Poiché in precedenza non erano assicurate all’AVS, queste persone non potevano versare i relativi contributi, vale a dire che presentano una lacuna assicurativa nell’AVS. Tuttavia, se hanno lavorato all’estero, hanno generalmente diritto a una rendita dal Paese in questione per il periodo corrispondente. La loro rendita estera integra quindi la rendita parziale dell’AVS. In Svizzera vivono molte persone arrivate dall’estero in età adulta. Per questo motivo, la percentuale di persone che hanno diritto soltanto a una rendita parziale dell’AVS è in costante aumento.

Lacune contributive

Vi sono invece persone che, pur essendo sempre state assicurate all’AVS, non hanno versato i contributi senza interruzioni. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando durante un periodo di inattività prolungata gli assicurati omettono di annunciarsi alla cassa di compensazione come persone senza attività lucrativa. In tal caso può insorgere una cosiddetta lacuna contributiva, che comporta una riduzione della rendita di vecchiaia pari a 1/44 per ogni anno mancante.

Colmare lacune contributive

Per colmare le lacune contributive vi sono diverse possibilità: con contributi versati prima dei 20 anni o nei mesi precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento, con i cosiddetti anni supplementari per le lacune contributive anteriori al 1979 e, dal 2024, con contributi provenienti da un’attività lucrativa svolta durante il pensionamento. Quando esamina le richieste di rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione verifica se vi siano lacune contributive e in che misura queste possano essere colmate.

Adempiere l’obbligo contributivo – Evitare lacune contributive

Salariati

I contributi AVS dei salariati devono essere versati dai loro datori di lavoro. Il rispetto di tale obbligo da parte delle imprese viene regolarmente controllato (controlli dei datori di lavoro da parte delle assicurazioni sociali, controlli nell’ambito della lotta al lavoro nero). I datori di lavoro che non annunciano i propri dipendenti alle assicurazioni sociali sono passibili di sanzioni. I salariati sono inoltre tutelati nel caso in cui il datore di lavoro, dopo aver dedotto i contributi salariali, non li versa all’AVS; essi non devono quindi temere alcuna riduzione della rendita (art. 30ter cpv. 2 LAVS). La condizione è che possano dimostrare le deduzioni salariali effettuate.

Indipendenti

I lavoratori indipendenti devono iscriversi autonomamente alla cassa di compensazione e versare i contributi. Inoltre, le autorità fiscali comunicano spontaneamente alle casse di compensazione tutte le persone che hanno dichiarato un reddito da attività indipendente, affinché anche in questi casi possano essere riscossi i relativi contributi.

Persone senza attività lucrativa

Anche chi non esercita un’attività lucrativa deve versare i contributi AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. L’importo dipende dalla sostanza e dalle prestazioni periodiche in contanti, ad esempio dalle rendite. Gli studenti fino all’età di 25 anni e i beneficiari dell’aiuto sociale o delle prestazioni complementari versano soltanto il contributo minimo. Le persone senza attività lucrativa devono in linea di principio iscriversi autonomamente alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio. Ciò vale anche per le persone con un’incapacità al lavoro prolungata in seguito a malattia o infortunio che percepiscono indennità giornaliere. Gli studenti vengono annunciati dai loro istituti di formazione.

Se una cassa di compensazione constata che i contributi obbligatori non sono stati versati, li esige a posteriori. La richiesta può essere fatta valere al massimo per gli ultimi cinque anni. 

Domande e risposte sull’obbligo contributivo

Ultima modifica 03.06.2025

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