Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2023
Berna, 20.10.2022 - Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2023, alcune per la prima volta, altre dopo già essere state adeguate in passato.
Le rendite per i superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.
Rendite adeguate per la prima volta
Il tasso d’adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2019 sarà del 3,4 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2019 (101,1522 con base dicembre 2010 = 100) e di settembre del 2022 (104,5831 con base dicembre 2010 = 100).
Visto l’attuale livello di rincaro, occorre anche esaminare se certe rendite per i superstiti e d’invalidità che non sono ancora mai state adeguate (quelle il cui diritto è nato nel 2008 e nel 2011) debbano essere adeguate all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2023. Confrontando l’indice del mese di settembre del 2022 con quello corrispondente dell’anno in cui è nato il diritto alle rendite si ottengono i seguenti tassi d’adeguamento:
- 2,8 per cento per le rendite il cui diritto è nato nel 2008;
- 3,0 per cento per le rendite il cui diritto è nato nel 2011.
Adeguamenti successivi in seguito all’aumento delle rendite AVS
Poiché le rendite dell'AVS saranno adeguate nel 2023, è necessario esaminare ogni generazione di rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria per determinare il loro tasso d’adeguamento al 1° gennaio 2023. Il tasso d’adeguamento viene calcolato confrontando l'indice del mese di settembre del 2022 con quello corrispondente dell'anno dell'ultimo adeguamento delle rendite. Tutte le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria verranno adeguate. I tassi d’adeguamento sono riportati nella tabella allegata (sotto Documenti).
Rendite del regime sovraobbligatorio
Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.
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Ultima modifica 07.09.2006