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Pubblicato il 1 settembre 2025

Provvedimenti sanitari

L’AI assume i costi dei provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale. Copre anche i costi dei provvedimenti sanitari necessari per la cura di un’infermità congenita riconosciuta fino al compimento dei 20 anni.

L’AI assume i provvedimenti sanitari seguenti:

  • le cure mediche ambulatoriali o stazionarie in reparto comune;
  • le cure fornite da personale sanitario ausiliario (p. es. fisioterapia);
  • i medicamenti riconosciuti;
  • gli apparecchi di trattamento.

I provvedimenti sanitari vengono assunti dall’AI fino al compimento dei 20 anni.

Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali hanno diritto a provvedimenti sanitari destinati all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.

Opuscolo 4.16 - Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI) per i bambini e i giovani

1 settembre 2025

Infermità congenite dell’AI

Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta. Le infermità congenite per le quali esiste un diritto alle prestazioni dell’AI figurano nell’elenco esaustivo allegato all’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle infermità congenite (OIC-DFI).

1 settembre 2025

Prodotti dietetici per infermità congenite

In caso di infermità congenita riconosciuta ai sensi del diritto in materia di assicurazione invalidità (AI), quest’ultima assume i costi dei prodotti dietetici necessari dal punto di vista medico fino al compimento del 20° anno d’età. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gestisce un elenco dei prodotti dietetici rimborsati dall’AI.