Provvedimenti sanitari
L’AI assume i costi dei provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale. Copre anche i costi dei provvedimenti sanitari necessari per la cura di un’infermità congenita riconosciuta fino al compimento dei 20 anni.
L’AI assume i provvedimenti sanitari seguenti:
- le cure mediche ambulatoriali o stazionarie in reparto comune;
- le cure fornite da personale sanitario ausiliario (p. es. fisioterapia);
- i medicamenti riconosciuti;
- gli apparecchi di trattamento.
I provvedimenti sanitari vengono assunti dall’AI fino al compimento dei 20 anni.
Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali hanno diritto a provvedimenti sanitari destinati all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.
Opuscolo 4.16 - Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI) per i bambini e i giovani
Infermità congenite dell’AI
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta. Le infermità congenite per le quali esiste un diritto alle prestazioni dell’AI figurano nell’elenco esaustivo allegato all’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle infermità congenite (OIC-DFI).
Prodotti dietetici per infermità congenite
In caso di infermità congenita riconosciuta ai sensi del diritto in materia di assicurazione invalidità (AI), quest’ultima assume i costi dei prodotti dietetici necessari dal punto di vista medico fino al compimento del 20° anno d’età. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gestisce un elenco dei prodotti dietetici rimborsati dall’AI.