Invalidità
La previdenza per l’invalidità sostiene le persone che non sono in grado di lavorare o possono lavorare solo parzialmente a causa di un danno alla salute, aiutandole nell’integrazione professionale, fornendo loro mezzi ausiliari e versando loro rendite al fine di garantirne l’autonomia e il sostentamento.
Condizioni di diritto
Per avere diritto a prestazioni della previdenza per l’invalidità si devono adempiere le tre condizioni seguenti:
- avere un danno alla salute;
- questo danno alla salute deve causare un’incapacità al guadagno o un’incapacità di svolgere le mansioni consuete;
- questa incapacità deve essere permanente o di lunga durata.
Il danno alla salute può essere mentale, psichico o fisico. Può risultare da un’infermità congenita (ovvero presente già alla nascita), da una malattia o da un infortunio.
L’«invalidità» è un concetto giuridico e non è sinonimo di «disabilità». È definita per legge all’articolo 8 LPGA (legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).
Differenza tra invalidità e disabilità: un esempio
Una pianista che perde un dito non può più suonare il suo strumento. Se questo comporta una perdita della sua capacità al guadagno, è invalida ai sensi della legge. Per un commesso, invece, la perdita di un dito non comporta di regola un’incapacità al guadagno, perché, nonostante la sua disabilità, può continuare a esercitare la sua professione dopo un periodo di convalescenza.
Vi sono diverse assicurazioni che coprono il rischio d’invalidità. Le condizioni di diritto variano a seconda dell’assicurazione.
Assicurazione invalidità
Le persone che vivono o lavorano in Svizzera sono obbligatoriamente affiliate all’assicurazione invalidità (AI). Sono assicurate obbligatoriamente anche le persone che non esercitano un’attività lucrativa, per esempio chi studia o si occupa dell’economia domestica.
Maggiori informazioni sulle condizioni da adempiere per avere diritto a prestazioni dell’AI: Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI
Previdenza professionale (cassa pensioni)
Per avere diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale, occorre essere assicurati presso una cassa pensioni al momento in cui insorge l’incapacità al lavoro dovuta al danno alla salute che ha determinato l’invalidità.
L’affiliazione alla previdenza professionale è obbligatoria per i lavoratori che conseguono un salario annuo di almeno 22 680 franchi (importo per il 2025) presso un medesimo datore di lavoro.
Maggiori informazioni: Previdenza per l'invalidità nella LPP
Per i lavoratori indipendenti l’affiliazione alla previdenza professionale è facoltativa.
In linea di principio, la cassa pensioni si basa sulla decisione dell’AI per accordare o meno le proprie prestazioni d’invalidità.
Assicurazione contro gli infortuni
I lavoratori salariati sono obbligatoriamente assicurati contro il rischio d’invalidità in seguito a un infortunio.
I lavoratori indipendenti possono assicurarsi facoltativamente contro questo rischio.
Maggiori informazioni sulle condizioni assicurative nell’assicurazione contro gli infortuni: Assicurazione infortuni: Chi è soggetto all’obbligo di assicurazione?
Assicurazione militare
Le persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sono automaticamente assicurate nell’assicurazione militare contro il rischio d’invalidità.
Prestazioni
Il principale obiettivo della previdenza per l’invalidità è di conservare o ripristinare la capacità al guadagno delle persone con un danno alla salute, affinché possano condurre una vita autonoma e provvedere al proprio sostentamento. Se l’integrazione professionale non è possibile, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza professionale e l’assicurazione militare versano rendite che compensano la perdita di guadagno e aiutano gli interessati a conseguire un reddito adeguato.
Nello specifico, la previdenza per l’invalidità fornisce due tipi di prestazioni alle persone con un danno alla salute:
- i provvedimenti d’integrazione, che hanno lo scopo di prevenire o ridurre l’invalidità;
- le prestazioni pecuniarie, che aiutano gli assicurati a condurre una vita autonoma e a coprire il loro fabbisogno vitale.
Provvedimenti d’integrazione
Se una persona ha subìto un danno alla salute che influisce in modo duraturo sulla sua capacità al guadagno, l’assicurazione invalidità le propone uno o più provvedimenti d’integrazione, per esempio adeguamenti del posto di lavoro, un orientamento professionale o una riformazione professionale.
Se il danno alla salute è insorto durante un servizio (servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile), l’integrazione professionale è a carico dell’assicurazione militare.
Elenco completo dei provvedimenti d’integrazione: Provvedimenti d'integrazione
Prestazioni pecuniarie
Se nonostante i provvedimenti d’integrazione la capacità al guadagno non può essere ripristinata, si ha diritto a una rendita d’invalidità. A seconda dei casi questa è versata dall’assicurazione invalidità (AI), dall’assicurazione contro gli infortuni, dalla previdenza professionale o dall’assicurazione militare.
Rendita AI
L’importo della rendita dipende da tre fattori:
- il grado d’invalidità
(calcolato in base alla perdita di guadagno); - il reddito annuo medio
(reddito effettivo conseguito nel corso della carriera professionale e proiezione del medesimo per gli anni rimanenti fino al pensionamento); - la durata di contribuzione.
Se il grado d’invalidità si situa tra il 70 e il 100 per cento e la durata di versamento dei contributi AI è completa, a seconda del reddito si ha diritto a una rendita compresa tra 1225 e 2450 franchi al mese.
Maggiori informazioni sul calcolo delle rendite AI: Rendita d’invalidità
Se la rendita AI non basta per coprire il fabbisogno vitale, si può eventualmente avere diritto a prestazioni complementari.
Rendita LPP
Le persone che al momento dell’insorgenza dell’incapacità al guadagno sono affiliate a una cassa pensioni hanno diritto anche a una rendita d’invalidità della previdenza professionale, che va ad aggiungersi a quella dell’AI. Nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria (LPP), l’importo di questa rendita è calcolato sulla base dell’avere di vecchiaia ipotetico della persona assicurata. Nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, le casse pensioni sono libere di definire nei loro regolamenti di previdenza modalità diverse per il calcolo della rendita d’invalidità.
Maggiori informazioni: Previdenza per l'invalidità nella LPP
Rendita dell’assicurazione contro gli infortuni
Se una persona diventa invalida a causa di un infortunio (o di una malattia professionale), può esserle versata anche una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (AINF). L'importo della rendita dipende dal suo guadagno assicurato e dal suo grado d’invalidità. A seconda del caso, la rendita d’invalidità dell’AINF è versata da sola oppure a complemento di quella dell’AI.
Maggiori informazioni sulle prestazioni dell’AINF in caso d’invalidità: Prestazioni in contanti d’assicurazione infortuni
Rendita dell’assicurazione militare
Se l’invalidità è insorta durante un servizio, la persona assicurata può avere diritto anche a una rendita d’invalidità dell’assicurazione militare (AM). L'importo della rendita dipende dal suo guadagno assicurato e dal suo grado d’invalidità. A seconda del caso, la rendita d’invalidità dell’AM è versata da sola oppure a complemento di quella dell’AI.
Maggiori informazioni sulle prestazioni dell’AM in caso d’invalidità: Assicurazione militare: Prestazioni pecuniarie
Altre prestazioni
A seconda del suo danno alla salute, la persona assicurata può avere diritto anche a:
- mezzi ausiliari;
- un assegno per grandi invalidi;
- un contributo per l’assistenza.
I mezzi ausiliari sono ausili o apparecchi (p. es. carrozzelle, apparecchi acustici, scarpe ortopediche o dispositivi per la comunicazione) che permettono alle persone con disabilità di lavorare o di essere autonome.
Gli assegni per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza sono aiuti finanziari versati per pagare il personale assistente necessario. Hanno diritto a queste prestazioni le persone assicurate che non sono in grado di compiere da sole determinati atti ordinari della vita, come vestirsi, lavarsi o mangiare, oppure che hanno bisogno di aiuto durante la notte.
Chi ha figli a carico ha diritto anche a una rendita completiva per i figli dell’AI ed eventualmente della previdenza professionale.
Contributi
Contributi all’AI
Chi vive o lavora in Svizzera deve pagare i contributi AI dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d’età fino al raggiungimento dell’età di riferimento. L’obbligo contributivo inizia a 17 anni per chi comincia a lavorare già prima, e continua a sussistere per chi prosegue l’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. I contributi AI sono prelevati insieme ai contributi AVS. Questi contributi sono di competenza delle casse di compensazione.
- I salariati pagano la metà dei contributi; l’altra metà è pagata dal datore di lavoro.
- Per i lavoratori indipendenti i contributi sono calcolati in base al reddito conseguito nell’anno di contribuzione.
- I contributi AI devono essere pagati anche delle persone senza attività lucrativa. Nel loro caso, i contributi sono calcolati in base alla sostanza e/o al reddito annuo conseguito in forma di rendita.
Elenco delle casse di compensazione: Casse cantonali di compensazione | Contatti | Centro d’informazione AVS/AI
Contributi alla previdenza professionale
I lavoratori salariati e i loro datori di lavoro versano alla cassa pensioni contributi che danno diritto anche a prestazioni in caso d’invalidità e di morte (i cosiddetti contributi di rischio). Il datore di lavoro assume di regola almeno la metà dei contributi. La cassa pensioni stabilisce l’ammontare dei contributi per le prestazioni d’invalidità sulla base di diversi fattori (p. es. l’età, il salario coordinato ecc.). Può inoltre differenziarli in base al settore economico e all’impresa.
Premi dell’assicurazione contro gli infortuni H3
Il datore di lavoro paga i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, invece, sono in linea di principio dedotti dal salario.
L’ammontare dei premi varia a seconda del reddito e del ramo economico in cui si lavora.
Maggiori informazioni sui premi dell’AINF: Assicurazione contro gli infortuni: premi
Panoramica di tutti i contributi all’AI, alla PP e all'AINF
Richiesta di prestazioni
Le persone che in seguito a una malattia presentano o rischiano di presentare un’incapacità al guadagno permanente devono inoltrare una richiesta di prestazioni all’ufficio AI del proprio Cantone. Questa richiesta è il punto di partenza del cosiddetto processo d’integrazione professionale. È soltanto al termine di questo processo che può essere esaminato l’eventuale diritto a una rendita AI.
Se l’invalidità è dovuta a un infortunio o a una malattia professionale, si deve informare il proprio assicuratore contro gli infortuni. Spetta al datore di lavoro comunicare al lavoratore qual è l’assicuratore competente. Le persone che non esercitano un’attività salariata devono rivolgersi all’ufficio AI del loro Cantone (v. elenco sopra).
Chi è affiliato a una cassa pensioni deve presentare una richiesta di prestazioni anche a questo istituto.
Se l’invalidità è connessa a un servizio, ci si deve rivolgere alla competente agenzia Suva. La richiesta può essere presentata anche dal medico militare o dal medico curante.
Contatti
Indirizzi degli uffici AI cantonali: Elenco degli uffici AI
Indirizzi delle casse di compensazione cantonali e professionali: Contatti | Centro d’informazione AVS/AI
Elenco degli assicuratori contro gli infortuni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): Assicurazione infortuni : Assicuratori e vigilanza
Assicurazione militare (gestita dalla Suva): Assicurazione militare: Assicuratore e vigilanza
