Assegni familiari anche per gli indipendenti

Berna, 26.08.2009 - Tutti i lavoratori indipendenti devono aver diritto agli assegni familiari secondo regole armonizzate a livello nazionale. Nel suo parere il Consiglio federale approva la modifica della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) proposta dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Attualmente gli indipendenti hanno diritto a queste prestazioni soltanto nella metà dei Cantoni e secondo regole diverse. Nel 2005, durante i dibattiti parlamentari concernenti la LAFam, l'Esecutivo si era già pronunciato a favore dell'applicazione della legge federale agli indipendenti.

In vigore dal 1° gennaio di quest’anno, la LAFam ha notevolmente migliorato il sistema degli assegni familiari. Ha chiarito e armonizzato a livello federale le condizioni di diritto, fissato importi minimi applicati su scala nazionale (200 franchi mensili per figlio per l’assegno per i figli e 250 franchi mensili per figlio per l’assegno per la formazione) e  colmato le lacune esistenti per le persone occupate a tempo parziale e per quelle senza attività lucrativa. Non è stato invece possibile realizzare il principio “un figlio, un assegno". Attualmente la LAFam si applica solo ai salariati e alle persone senza attività lucrativa che conseguono un reddito modesto.

Per contro, la LAFam non prevede assegni familiari per gli indipendenti. Un ordinamento in materia di assegni familiari per gli indipendenti è previsto in 13 Cantoni, ma in 5 di essi le prestazioni sono versate solo a chi non supera un determinato limite di reddito. Nella metà dei Cantoni vi è quindi una lacuna, che va colmata con una regolamentazione federale.

Realizzazione del principio “un figlio, un assegno”

La revisione della LAFam proposta dalla commissione del Consiglio nazionale si rifà all’iniziativa parlamentare Fasel “un figlio, un assegno” del 6 dicembre 2006 e prevede un sistema unitario per tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa. Le principali modifiche apportate alla LAFam sono le seguenti:

  • d’ora in poi tutti gli indipendenti che lavorano al di fuori dell’agricoltura saranno soggetti alla LAFam. Analogamente ai datori di lavoro, dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari;
  • gli indipendenti avranno diritto alle stesse prestazioni versate ai salariati. Anche per loro, la riscossione degli assegni familiari non è subordinata a un limite di reddito;
  • le prestazioni saranno finanziate dai contributi versati dagli indipendenti in funzione del loro reddito soggetto all’AVS. La competenza di fissare quale limite massimo per il reddito soggetto a contribuzione l’ammontare massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (126 000 franchi l’anno) è conferita ai Cantoni.

Già oggi vengono versati assegni familiari per molti figli di lavoratori indipendenti, perché uno dei genitori è salariato (spesso lavora nell’azienda del coniuge) o l’indipendente stesso esercita un’attività accessoria salariata. Se, inoltre, si considera che già oggi 13 Cantoni versano assegni familiari agli indipendenti, i costi supplementari rispetto alla situazione attuale ammontano a 167 milioni di franchi (cifra riferita al 2010).

Le modifiche proposte riprendono sostanzialmente il progetto che il Consiglio federale aveva approvato nella sessione primaverile 2005 durante i dibattiti concernenti la LAFam. Già allora l’Esecutivo aveva approvato l’estensione agli indipendenti del diritto agli assegni familiari, che però era stata respinta dalla maggioranza del Parlamento. Otto Cantoni prevedono già un sistema unitario e la commissione propone di introdurlo a livello federale. Il Consiglio federale approva quindi questo modello anche nel parere concernente il rapporto della CSSS-N.


Indirizzo cui rivolgere domande

031 322 90 79, Marc Stampfli, caposettore Questioni familiari, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



Pubblicato da

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ultima modifica 07.09.2006

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-28654.html