Coronavirus: disposizioni transitorie concernenti il diritto all’indennità di perdita di guadagno

Berna, 22.04.2020 - La progressiva revoca dei provvedimenti adottati per combattere la pandemia di COVID-19 richiede alcuni adeguamenti per quanto riguarda l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 16 maggio il diritto all’indennità per i lavoratori indipendenti che potranno riprendere la loro attività il 27 aprile o l’11 maggio.

Il 27 aprile e l’11 maggio molti lavoratori indipendenti dovrebbero poter riprendere la loro attività. Secondo l’ordinanza relativa all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il loro diritto all’indennità si estinguerebbe a quella data. Di fatto, però, essi non potranno ricominciare a fornire pienamente le loro prestazioni sin dal primo giorno, per esempio perché a causa delle prescrizioni in materia di igiene e distanziamento sociale potranno servire un numero inferiore di clienti. Dopo la cessazione della chiusura forzata delle loro strutture la loro situazione sarà pertanto analoga a quella dei lavoratori indipendenti che sono colpiti soltanto indirettamente dai provvedimenti per combattere il coronavirus, il cui diritto all’indennità di perdita di guadagno durerà fino al 16 maggio 2020. Questo termine verrà pertanto applicato anche ai lavoratori indipendenti che potranno riprendere la loro attività il 27 aprile o l’11 maggio. Le persone che hanno già diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non dovranno fare nulla: la cassa di compensazione AVS competente prorogherà il loro diritto fino al nuovo termine.

I lavoratori indipendenti le cui strutture dovranno presumibilmente rimanere chiuse anche dopo il 16 maggio, ad esempio nel settore della gastronomia, continueranno ad avere diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Lo stesso varrà per i lavoratori indipendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni. La situazione resterà invariata anche per gli altri aventi diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, vale a dire:

  • le persone che sono state messe in quarantena;
  • i dipendenti che hanno dovuto interrompere, del tutto o in parte, la loro attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi (scuola, struttura di custodia collettiva diurna, nonni), fino a che non potranno trovare un’altra soluzione di custodia.


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Ultima modifica 07.09.2006

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