Coronavirus: sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia
Berna, 20.05.2020 - La Confederazione intende sostenere le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia che hanno subìto perdite di entrate a causa della crisi del coronavirus. In occasione della sua seduta del 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha pertanto emanato un’apposita ordinanza, che impone ai Cantoni di accordare alle istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia aiuti finanziari volti a compensare i contributi non più versati dai genitori per il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. La Confederazione assumerà un terzo delle spese dei Cantoni. Il Parlamento ha approvato a tal fine un credito di 65 milioni di franchi.
Con la nuova ordinanza per attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, il Consiglio federale adempie un mandato del Parlamento. Le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia saranno indennizzate per la perdita di guadagno subita a causa del mancato versamento dei contributi dei genitori durante la crisi del coronavirus (come chiesto dalle commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati con le mozioni 20.3128 e 20.3129 «In materia di custodia di bambini complementare alla famiglia ognuno deve assumersi le proprie responsabilità»). Il Parlamento ha approvato a tal fine un credito di 65 milioni di franchi.
L’obiettivo è di evitare il più possibile chiusure e fallimenti di istituzioni, affinché dopo la crisi del coronavirus i genitori e l’economia possano continuare a beneficiare dell’offerta di custodia nella stessa misura di oggi.
Compensazione dei contributi non più versati dai genitori
Nel quadro dei provvedimenti per combattere il coronavirus, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha ordinato ai Cantoni di garantire la custodia complementare alla famiglia per i bambini che non possono essere accuditi privatamente. I Cantoni hanno attuato in modo eterogeneo i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale. Alcuni hanno obbligato le strutture di custodia collettiva diurna a cessare completamente l’attività e hanno predisposto strutture di custodia alternative adeguate. Gli altri hanno prescritto alle strutture di custodia collettiva diurna di proseguire l'attività in forma ridotta. Le perdite finanziarie dovute al calo dei contributi di custodia versati dai genitori mettono a rischio la sopravvivenza delle istituzioni private. Gli aiuti finanziari permetteranno di compensare le perdite da esse subite a causa della crisi del coronavirus nel periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020.
Grandi linee dell’ordinanza
- L’indennità per perdita di guadagno potrà essere richiesta da strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne gestite da organismi responsabili privati. I Cantoni designeranno gli organi esecutivi cui dovranno essere inoltrate le richieste.
- L’indennità per perdita di guadagno coprirà i contributi di custodia non più versati dai genitori per bambini che non sono stati accuditi nel periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. Le istituzioni dovranno rimborsare ai genitori i contributi già pagati per prestazioni di cui non hanno usufruito in questo periodo.
- L’indennità per perdita di guadagno coprirà il 100 per cento dei contributi non più versati dai genitori. Da essa saranno dedotte le prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus, in particolare le indennità per lavoro ridotto.
- La Confederazione parteciperà nella misura del 33 per cento al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno, che saranno versate dai Cantoni.
- L'ordinanza è posta retroattivamente in vigore con effetto dal 17 marzo 2020 e ha una durata di validità di sei mesi.
- La sua esecuzione sarà di competenza dei Cantoni. Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanerà direttive sulla procedura di richiesta e sulle modalità di calcolo e di pagamento.
I Cantoni informeranno le istituzioni non appena sarà possibile inoltrare le richieste. Essi decideranno in merito a queste ultime e verseranno gli aiuti finanziari.
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Ultima modifica 07.09.2006