Coronavirus: indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: prolungamento in determinati casi

Berna, 11.09.2020 - Nella sua seduta dell’11 settembre 2020, il Consiglio federale ha deciso di prorogare la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potrà quindi essere versata dopo il 16 settembre 2020 a persone che si trovano in situazioni specifiche: persone messe in quarantena, genitori i cui figli non possono essere accuditi da terzi e lavoratori indipendenti costretti a interrompere la loro attività in seguito alla chiusura di strutture o al divieto di svolgere manifestazioni. Un aiuto destinato ai lavoratori indipendenti e alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro la cui attività subisce restrizioni significative è attualmente discusso in Parlamento nel quadro dei dibattiti sulla legge COVID-19.

Le persone impossibilitate a esercitare la loro attività lucrativa potranno continuare a ricevere l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus dopo il 16 settembre 2020, se si trovano in una delle situazioni seguenti.

  • Genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita
    La mancata garanzia della custodia dei figli da parte di terzi dovrà derivare dalla chiusura, ordinata dalle autorità, di un istituto (asilo nido, scuola o istituto speciale) oppure da un caso di quarantena. 
  • Quarantena ordinata da un’autorità
    La quarantena dovrà essere ordinata dal medico cantonale oppure da un’altra autorità. Le persone messe in quarantena al ritorno da un soggiorno in una regione a rischio che figura sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio continueranno a non avere diritto all’indennità, tranne se il Paese in questione non era ancora sull’elenco al momento della partenza. Per le persone messe in quarantena il diritto all’indennità resterà limitato a dieci indennità giornaliere.
  • Lavoratori indipendenti la cui struttura deve essere chiusa
    I lavoratori indipendenti che avranno dovuto interrompere o ridurre in misura significativa la loro attività su ordine delle autorità continueranno ad avere diritto all’indennità. In caso di chiusura di una struttura, per esempio un bar o un club, il diritto sussisterà per l’intero periodo di chiusura.
  • Lavoratori indipendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni
    Se una manifestazione sarà stata vietata dalle autorità competenti, i lavoratori indipendenti impossibilitati a fornire una prestazione in questo contesto avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Le indennità giornaliere saranno versate per i giorni durante i quali la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi e per il periodo di preparazione.

Tutte le prestazioni concesse in base all’ordinanza in vigore fino al 16 settembre 2020 scadranno automaticamente a quella data. Le persone che si trovano in una delle situazioni descritte sopra dovranno presentare una nuova richiesta alla loro cassa di compensazione.

Aiuto per i lavoratori indipendenti definito dal Parlamento nella legge COVID-19

Il Parlamento dovrà decidere, nel quadro della legge COVID-19, in merito agli aiuti destinati ai lavoratori indipendenti e alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro la cui attività subisce restrizioni significative. In attesa di queste decisioni, l’ordinanza non concretizza più questo aspetto. La legge è attualmente in fase di deliberazione e dovrebbe entrare in vigore alla fine di settembre del 2020. In funzione della decisione del Parlamento, le prestazioni per le persone in questione potranno essere introdotte retroattivamente con effetto dal 17 settembre 2020.


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Ultima modifica 07.09.2006

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