Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2021

Berna, 20.10.2020 - Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2017 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2021. Il tasso d’adeguamento è dello 0,3 per cento.

Secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento di queste rendite è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni, il che sarà il caso il 1° gennaio 2021.

Il tasso d’adeguamento dello 0,3 per cento è calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2017 (98,15 secondo la base di dicembre del 2010 = 100) e di settembre del 2020 (98,48 secondo la base di dicembre del 2010 = 100).

Per il 2021, non vanno per contro adeguate le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato nel 2008, 2011 e 2012 e che non sono ancora mai state adeguate, dato che il livello dell’indice dei prezzi del mese di settembre del 2020 è meno elevato rispetto a quelli degli anni in questione. Lo stesso vale per il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Questi casi saranno esaminati in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2023.

Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.


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Ultima modifica 07.09.2006

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