Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2022

Berna, 19.10.2021 - Alcune rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2022. Il tasso d’adeguamento sarà dello 0,3 per cento per le rendite il cui diritto è nato nel 2018 e dello 0,1 per cento per quelle il cui diritto è nato nel 2012.

Le rendite per i superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell'AVS, ossia di regola ogni due anni.

Il tasso d'adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2018 sarà dello 0,3 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2018 (99,1259 secondo la base di dicembre del 2010 = 100) e di settembre del 2021 (99,4069 secondo la base di dicembre del 2010 = 100).

Occorre anche esaminare se le rendite per i superstiti e d'invalidità che non sono ancora mai state adeguate (quelle il cui diritto è nato nel 2008, 2011 e 2012) debbano essere adeguate all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2022. Il confronto tra l'indice del mese di settembre del 2021 e quello corrispondente del 2008, 2011 e 2012 mostra che soltanto le rendite per i superstiti e d'invalidità il cui diritto è nato nel 2012 devono essere adeguate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2022. Il tasso d'adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2012 sarà dello 0,1 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2012 (99,2690 secondo la base di dicembre del 2010 = 100) e di settembre del 2021 (99,4069 secondo la base di dicembre del 2010 = 100).

Poiché nel 2022 le rendite AVS non verranno adeguate, non vi sarà il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d'invalidità. Questi casi saranno esaminati in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2023.

Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell'istituto di previdenza.


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Ultima modifica 07.09.2006

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